Concorso tra il delitto di trattamento illecito di dati personali e quello di diffamazione

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 10 luglio 2019, n. 30455.

La massima estrapolata:

E’ configurabile il concorso tra il delitto di trattamento illecito di dati personali e quello di diffamazione, poiché la clausola di riserva di cui all’art. 167, comma 1, d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) presuppone l’identità dei beni giuridici tutelati dai diversi reati, identità che non ricorre nel caso di specie, poiché il delitto di diffamazione tutela la reputazione, attinente all’aspetto esteriore della tutela dell’individuo e al suo diritto di godere di un certo riconoscimento sociale, mentre il delitto di trattamento illecito di dati personali è posto a tutela della riservatezza che ha riguardo all’aspetto interiore dell’individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da ingerenze indebite e ricorrendo, altresì, tra le due fattispecie, un rapporto di eterogeneità strutturale, sotto il profilo dell’oggetto materiale (che, nel delitto di cui all’art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, può essere costituito dai soli dati sensibili) e del dolo (configurato nel solo delitto di trattamento illecito come dolo specifico orientato al profitto dell’agente o al danno del soggetto passivo) che esclude la configurazione di un rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 cod. pen.

Sentenza 10 luglio 2019, n. 30455

Data udienza 2 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MARZO Giuseppe – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/04/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PICARDI ANTONIETTA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.
Il difensore presente si riporta ai motivi nuovi depositati in cancelleria in data 16 Aprile 2019.
Insiste nell’accoglimento del ricorso a cui si riporta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 aprile 2018 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa citta’, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole dei delitti di diffamazione aggravata, di atti persecutori e di trattamento illecito di dati personali in danno di (OMISSIS), persona con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale.
2. Avverso la pronuncia di appello propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) attraverso i propri difensori ed affida l’impugnativa ad un unico motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione, per non essersi la Corte territoriale attenuta al criterio di valutazione della prova indiziaria stabilito dall’articolo 192 c.p.p., comma 2.
Deduce, al riguardo, che la Corte censurata avrebbe omesso di esaminare specifici rilievi formulati con i motivi di appello, riguardanti i dispositivi tecnici che avevano consentito il caricamento in rete dei video e delle foto attraverso cui i reati sarebbero stati commessi, ed avrebbe sopperito alla carenza di gravita’, precisione e concordanza degli indizi/atti a consentire la riconduzione alla sua persona delle condotte descritte nella contestazione – di pubblicazione di video ritraenti la (OMISSIS) in atteggiamenti strettamente attinenti all’intimita’ della propria vita privata e di diffusione, nel comune luogo di lavoro, di bigliettini contenenti epiteti denigratori della stessa – con l’individuazione di un movente – il risentimento ed il rancore per la fine della relazione sentimentale intrattenuta -, inidoneo, tuttavia, a fungere da elemento di raccordo di elementi non dotati di autonoma valenza significante. Lamenta, infine, che il giudice della sentenza impugnata, utilizzando l’espediente del movente avrebbe invertito l’iter logico-argomentativo della decisione, piegando alla soluzione prescelta la valutazione degli indizi.
3. Con memoria presentata in data 16 aprile 2019 dall’Avvocato (OMISSIS), nuovo difensore dell’imputato, con revoca dei precedenti, sono stati presentati, ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 4, quattro motivi nuovi.
3.1. Con il primo motivo e’ denunciata l’omessa motivazione, in riferimento ai rapporti tra i delitti di cui agli articoli 595 e 612-bis c.p. e Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 167, quanto ai motivi di gravame riguardanti la prova “regina” del caricamento in rete da parte dell’imputato di video realizzati con le fotografie ritraenti la parte offesa, non avendo la Corte territoriale per nulla affrontato le questioni tecniche (relative all’indirizzo I.P. ed ai “file di log”) poste dalla difesa.
3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’articolo 612-bis c.p., dubitandosi della possibilita’ di ritenere che il caricamento di sette video riguardanti la persona offesa, pur se ritratta in atteggiamenti riguardanti l’intimita’ personale, siano di per se’ soli idonei ad integrare la persecutorieta’ che integra la fattispecie di reato evocata.
3.3. Con il terzo motivo si denuncia l’omessa motivazione in ordine ai rapporti tra il delitto di diffamazione aggravata e il delitto di trattamento illecito dei dati personali, dubitandosi, in ragione dell’esistenza della clausola di sussidiarieta’ inserita nell’incipit della norma di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 167, della possibilita’ di concorso tra i reati menzionati.
3.4. Con il quarto motivo ci si lamenta dell’apparenza della motivazione resa a corredo del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ nel complesso infondato.
1. La Corte di appello ha argomentato in punto di riconducibilita’ delle condotte descritte nei capi A) e C) dell’imputazione – divulgazione su portali telematici di video ritraenti la parte offesa (OMISSIS) in pose ed atteggiamenti propri dell’intimita’ della vita privata e di trattamento illecito di dati personali – opinando nel senso che, al di la’ delle risultanze delle consulenze tecniche di parte, gli indizi raccolti sul conto del (OMISSIS) – che era collega di lavoro della (OMISSIS); che con quest’ultima aveva intrattenuto una relazione sentimentale, nel corso della quale, presso la propria abitazione, l’aveva ritratta in fotografie, non cedute ad alcuno; che era certamente in possesso di competenze informatiche che gli consentivano di compiere le operazioni tecniche necessarie per la diffusione in rete delle immagini menzionate erano dotati di gravita’, precisione e concordanza tali da far ritenere che nessuno, salvo l’imputato stesso, potesse avere inserito nel portale telematico indicato in atti i video realizzati montando le fotografie delle quale solo lui era in possesso. Tanto piu’ che tale agire trovava spiegazione nel risentimento e nel rancore nutrito dal DtFrancesco nei confronti della
(OMISSIS) per la fine della loro relazione sentimentale e, quindi, nell’interesse ritorsivo a screditarla non solo nell’ambiente di lavoro, ma anche agli occhi della vasta platea degli utenti del âEuroËœweb’, e a crearle una situazione di turbamento esistenziale scaturente dall’essere additata, e addirittura ricercata, come persona disponibile ad incontri sessuali con sconosciuti.
1.1. Il procedimento inferenziale seguito dal giudice censurato si appalesa, allora, come del tutto conforme all’insegnamento impartito da questa Corte regolatrice secondo cui gli indizi, ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 2, devono corrispondere a dati di fatto certi – e, pertanto, non possono consistere in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi – cioe’ in grado di esprimere elevata probabilita’ di derivazione dal fatto noto di quello ignoto -, precisi – cioe’ non equivoci – e concordanti, cioe’ convergenti verso l’identico risultato. Requisiti, tutti quelli indicati, che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilita’ penale. Ne viene che il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravita’ e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato; il secondo costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguita’ (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013 – dep. 30/01/2014, Larotondo e altri, Rv. 258721).
1.2. In questo contesto interpretativo, dunque, si e’ unanimemente affermato che il movente, attribuendo agli indizi il connotato della univocita’, costituisce un fattore di coesione degli stessi e, di conseguenza, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016 -dep. 10/01/2017, P.G. in proc. Lin, Rv. 269287); senza che cio’ significhi, peraltro, per un verso, che il movente possa costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto di per se’ non convincente, o, per altro verso, che in un processo indiziario la mancanza di un movente porti necessariamente alla esclusione della responsabilita’ dell’imputato (Sez. 1, n. 685 del 14/12/1995 – dep. 22/01/1996, Savasta, Rv. 203798). Nondimeno, il giudice di legittimita’ e’, si’, tenuto a verificare l’esatta applicazione dei criteri legali dettati dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, e la corretta applicazione delle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori, ma il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non puo’ consistere nella rivalutazione della gravita’, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto cio’ comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, lo stesso dovendo mantenersi nei limiti del controllo logico e giuridico della struttura della motivazione (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826.
2. Al lume di tali indicazioni direttive emerge, allora, come tutte le deduzioni articolate nel ricorso per cassazione – diffusamente insistite, soprattutto quelle sviluppate nel primo dei motivi nuovi, su elementi di fatto sottratti alla cognizione di legittimita’ (il caricamento sul portale “(OMISSIS)” attraverso il computer Toshiba e il riferimento al dispositivo “Wiko”, all’identificazione e all’analisi dei “File di log”) – si risolvano in una petizione rivolta alla Corte di Cassazione a replicare l’esperienza conoscitiva del giudice del merito, attraverso la riproposizione di rilievi gia’ congruamente e plausibilmente superati dalla Corte di appello.
3. Nondimeno l’impugnante, laddove lamenta la mancata risposta alle singole deduzioni articolate nei motivi di gravame, omette di considerare che, in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisivita’), non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto: al contrario, e’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). Il vizio di motivazione, in definitiva, puo’ comportare l’annullamento della decisione solo quando, per effetto della critica al discorso giustificativo della decisione impugnata, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalita’ del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione medesima.
4. Le censure articolate con il secondo motivo nuovo, in punto di valenza persecutoria delle condotte ascritte al (OMISSIS), sono inammissibili per aspecificita’ (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), perche’ omettono di confrontarsi con le ragioni argomentate sul punto dalla sentenza impugnata, che ha ben evidenziato come la destabilizzazione psico-esistenziale vissuta dalla (OMISSIS) sia stata l’effetto di un’articolata manovra screditante realizzata dal suo ex compagno, non solo attraverso i sette video postati in rete – che esponevano la persona offesa alle imbarazzanti proposte di incontri equivoci da parte di sconosciuti -, ma anche attraverso la diffusione nel luogo di lavoro – gli Uffici della Procura della Repubblica di Milano – di bigliettini atti a vulnerare il suo profilo morale.
5. Il rilievo, formulato con il terzo motivo nuovo, che attiene all’inconfigurabilita’ del concorso tra il delitto di diffamazione e il delitto di trattamento illecito di dati personali tiene in non cale il principio di diritto secondo il quale, in presenza della clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato”, la maggiore o minore gravita’ dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico (Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Belleri, Rv. 265045; Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini e altri, Rv. 256876).
Interesse giuridico protetto che, nelle fattispecie di cui all’articolo 595 c.p. e Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 167 (come aggiornato dal Decreto Legislativo n. 101 del 2018), non e’ affatto sovrapponibile: nel delitto di diffamazione il bene giuridico si identifica, infatti, nella reputazione, che coincide con la considerazione, in relazione al sentire del momento storico, di cui la persona gode nell’ambiente sociale ed attiene, quindi, all’aspetto esteriore dell’individuo, che ha diritto a godere, appunto, di un certo riconoscimento sociale; nel delitto di trattamento illecito di dati personali, il bene giuridico si identifica, invece, nella riservatezza, che coincide con il diritto dell’individuo a preservare la propria sfera personale dalle attenzioni di quanti non abbiano titolo per ingerirsi in essa ed attiene, quindi, all’aspetto interiore dell’individuo, che ha diritto a proteggersi dalle indiscrezioni altrui.
Osservazione, questa, che consente, peraltro, di negare la sovrapponibilita’, dal punto di vista materiale, del pregiudizio scaturente dalla diffamazione, coincidente, nel caso concreto, con la divulgazione di un’immagine falsa della (OMISSIS), fatta apparire come persona disponibile ad intrattenere rapporti promiscui e mercenari, al “nocumento” quale conseguenza dell’illecito trattamento di dati personali (Sez. 3, n. 29549 del 07/02/2017, F, Rv. 270458; Sez. 3, n. 15221 del 23/11/2016 – dep. 28/03/2017, Campesi, Rv. 270056; Sez. 3, n. 40103 del 05/02/2015, Ciulla, Rv. 264798), coincidente, nell’ipotesi al vaglio, con il detrimento subito dalla (OMISSIS) stessa nel vedere “esposti” sul “web” comportamenti attinenti alla sua piu’ stretta intimita’.
Da escludersi recisamente, infine, una coincidenza tra le due fattispecie evocate dal punto di vista strutturale, cosi’ da consentire, in forza dell’articolo 15 c.p., l’applicazione di quella soltanto, tra le due, che sia connotata in termini di specialita’: la condotta di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 167 non esige, infatti, necessariamente (posto che “la diffusione o la comunicazione integra un’ipotesi aggravata” di trattamento di dati personali ex Decreto Legislativo n. 169 del 2003 articolo 167, comma 1), a differenza dell’articolo 595 c.p. la comunicazione con piu’ persone e si riferisce esclusivamente a dati sensibili, diversamente da quanto previsto in tema di diffamazione, che puo’ ricadere su qualunque informazione sul conto della persona; inoltre e’ connotata dal dolo specifico di trarre per se’ o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, diversamente dalla condotta di diffamazione che e’ animata dal solo dolo generico di divulgare notizie atte a compromettere la reputazione dell’interessato stesso.
6. L’ultimo motivo nuovo e’ inammissibile, sviluppando ragioni di censura che si riferiscono ad un punto della decisione – quello del trattamento sanzionatorio – non toccato con i motivi principali.
Deve rammentarsi in proposito che, in tema di ricorso per cassazione, in virtu’ del combinato disposto dell’articolo 585 c.p.p., comma 4 e articolo 167 disp. att. c.p.p., la presentazione di motivi nuovi e’ consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione gia’ oggetto dell’atto originario di gravame, ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera a), e consistano in un’ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l’originaria richiesta rivolta al giudice dell’impugnazione, non anche quando essi consistano in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione, poiche’, in caso contrario, risulterebbero aggirati i termini prescritti dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza e’ sanzionata con l’inammissibilita’ del gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono e altri Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011 – dep. 04/01/2012, Agui’, Rv. 251780; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano e altri, Rv. 251482).
7. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento va omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti coinvolte, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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