Ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 11 luglio 2019, n. 30547.

La massima estrapolata:

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la sussistenza dell’interesse del pubblico ministero ad impugnare l’ordinanza del Tribunale del riesame di annullamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a fronte della contestuale intervenuta conferma del sequestro impeditivo avente ad oggetto i medesimi beni).

Sentenza 11 luglio 2019, n. 30547

Data udienza 6 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giusep – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Roma;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/10/2018 del tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11 ottobre 2018 il tribunale di Roma – sezione del riesame – adito da (OMISSIS) e (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 322 c.p.p. contro l’ordinanza con cui il g.i.p. del medesimo tribunale aveva disposto il sequestro, ai sensi dell’articolo 321 c.p.p. e con riferimento sia al comma 1 che al comma 2 della medesima norma, delle quote sociali della societa’ (OMISSIS), facente capo ai predetti istanti, ha confermato il provvedimento impugnato solo con riferimento al sequestro disposto ex articolo 321 c.p.p., comma 1.
2. Avverso l’ordinanza del tribunale, il PM del tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione.
3. Si contesta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell’articolo 321 c.p.p. e articolo 452 quaterdecies c.p.: si premette che, alla luce degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte, per la confisca delle “cose che servirono a commettere il reato”, rilevanti tanto con riferimento alla confisca facoltativa ex articolo 240 c.p., comma 1, che con riguardo ad ipotesi di confisca obbligatoria prevista da disposizioni di legge anche di carattere speciale, occorre accertare il nesso di strumentalita’ tra la cosa ed il reato e la prognosi, al riguardo, va effettuata mediante l’accertamento in concreto del nesso di intrinseca funzionalita’ tra tali due termini di riferimento; sulla base di questa premessa si prospetta l’erroneita’ della valutazione operata dal tribunale, laddove ha escluso che le quote sociali della societa’ riconducibile al (OMISSIS) e (OMISSIS) siano qualificabili come “cosa attraverso le quali viene commesso il reato”, ritenendo qest’ultimo concetto “diverso e piu’ stringente” rispetto alla nozione di “cose pertinenti al reato” di cui all’articolo 321 c.p., comma 1. Secondo il ricorrente invero, il tribunale, nel formulare tale considerazione, si sarebbe limitato a effettuare soltanto “un’analisi intrinseca della res arrivando ad escludere la stretta strumentalita’ delle stesse al compimento dei delitti” in ragione della erronea, omessa valutazione dell'”effettivo ruolo rivestito dalla titolarita’ delle quote sociali nell’ambito del compimento del reato (…)”, atteso che “la titolarita’ da parte degli indagati del 100% delle quote sociali (…) e’ cio’ che ha concretamente permesso agli stessi di nominare quale amministratore un mero prestanome (…)”. Con l’ulteriore considerazione finale per cui, la strumentalita’ delle quote sociali rispetto alla commissione del reato di riferimento, deve essere vautata caso per caso, con riguardo al tipo di delitto, alla compagine sociale, agli assetti proprietari e alle concrete modalita’ di gestione della societa’ medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente osservato che, mentre nel dispositivo l’ordinanza impugnata ha stabilito la conferma del decreto impugnato, dalla motivazione emerge chiaramente che tale conferma e’ stata limitata al solo sequestro delle quote sociali della societa’ (OMISSIS), disposto ai sensi dell’articolo 321 c.p.p., comma 1; con contestuale annullamento, invece, del sequestro delle medesime quote disposto ai sensi del citatao art., comma 2. Deve quindi attribuirsi all’ordinanza impugnata quest’ultimo contenuto decisorio, cui ha fatto esplicito riferimento il ricorrente nel formulare il ricorso proposto. Tanto in applicazione del principio per cui, l’ordinanza emessa all’esito del procedimento di riesame, in quanto provvedimento camerale, si caratterizza per l’inscindibilita’ tra dispositivo e motivazione, con la conseguenza che, in caso di divergenza tra le due parti, ai fini dell’individuazione del suo significato e’ doverosa una lettura integrata dell’intero atto (cfr. Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014 Rv. 258050 – 01 Bartolone).
2. Accertata quindi la pertinenza del ricorso, va esaminato il relativo motivo di impugnazione, che appare manifestamente infondato.
3. Va considerata preliminarmente la disciplina del reato relativo ad “attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti”. Gia’ nel testo previgente di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, come novellato con la L. 22 maggio 2015, n. 68, articolo 1, comma 3, introduttivo del comma 4-bis, si prevedeva che “e’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita’ e ne ordina la confisca”. Come gia’ precisato da questa Corte, con tale disposizione il legislatore aveva trasformato in obbligatoria, con riguardo al predetto reato, l’ipotesi generale di confisca facoltativa prevista dall’articolo 240 c.p., comma 1, nel contempo prevedendo la c.d. confisca per equivalente, seguendo in cio’ una linea che la recente legislazione ha perseguito in diversi ambiti di tutela penale (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 2284 del 28/11/2017 Rv. 272798 – 01 Benedetti). La medesima norma e’ stata quindi riformulata nell’articolo 452 quaterdecies c.p. e inserita nell’ambito del codice penale tra i delitti contro l’ambiente del titolo VI bis del libro secondo, con contestuale abrogazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 1 marzo 2018, n. 21, articoli 3 e 7.
Consegue che in relazione al reato di cui all’articolo 452 quaterdecies c.p. e’ astrattamente configurabile il sequestro preventivo, previsto dall’articolo 321 c.p.p., non solo in relazione alla fattispecie di cui al comma 1, bensi’ anche in rapporto alle cose ” di cui e’ consentita la confisca”, secondo il disposto di cui al comma 2 della predetta norma.
4. Nel caso in esame, il tribunale, previa illustrazione del fumus del reato ipotizzato, ha condiviso, con riferimento all’attivita’ imprenditoriale realizzata dagli indagati avvalendosi della societa’ (OMISSIS), la determinazione del g.i.p. in ordine alla qualifica delle quote sociali della citata societa’ come cose pertinenti al reato ed all’individuazione del correlato pericolo che la loro disponibilita’ potesse agevolare il protrarsi del delitto.
In proposito, invero, con estrema chiarezza e’ stato illustrato da questa Corte che il sequestro preventivo delle quote di una societa’ e’ legittimo, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell’ipotizzata attivita’ criminosa, poiche’ cio’ che rileva in questi casi non e’ la titolarita’ del patrimonio sociale, ma la sua gestione ritenuta illecita e si puo’ riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all’eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (cfr. Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010 Rv. 246864 – 01 Carlone). Tanto e’ coerente con quanto desumibile dalla stessa Relazione al progetto preliminare ed al dettato definitivo del codice di procedura penale, ove si e’ evidenziato, con riguardo all’articolo 321 c.p.p., comma 1, che il relativo testo e’ stato formulato in modo da costruire una fattispecie nella quale non figura il presupposto della confiscabilita’ della cosa (comma 2) ma si pone l’accento, piuttosto, sui fini della misura cautelare piu’ che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa e’ destinata ad incidere.
5. In tale quadro, con l’impugnazione proposta il ricorrente mira ad estendere sui medesimi beni, gia’ sottoposti a vincolo cautelare, il medesimo sequestro preventivo, seppur in rapporto all’ipotesi di confiscabilita’ degli stessi, di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 2.
6. Emerge con evidenza il tema preliminare della sussistenza dell’interesse a ricorrere. Esso si identifica con l’interesse al risultato del giudizio sull’impugnazione; ne consegue che, nella valutazione della sussistenza o meno dell’interesse della parte ad impugnare, e’ necessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioe’ quello processuale e quello sostanziale. Quest’ultimo deve risolversi in un “vantaggio”, in una “utilita’” in senso obiettivo, per la parte impugnante. Se dunque, l’impugnazione proposta non puo’ portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non vi e’ interesse (cfr. Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 Rv. 207488 – 01 Pacifico). Le Sezioni unite hanno ribadito questo concetto, laddove hanno rappresentato che l’interesse richiesto dall’articolo 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilita’ di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica piu’ vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 Rv. 244110 – 01 De Marino; in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016 Rv. 267172 – 01 Conte). Si e’ ulteriormente precisato che l’interesse ad impugnare deve essere colto nella finalita’, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero deve essere individuato, il che non muta il risultato, facendo leva sul concetto positivo di utilita’ che la parte mira a conseguire, attraverso l’esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logicamente con il sistema legislativo. Sono questi gli elementi qualificanti dell’interesse ad impugnare, e il criterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di un pregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilita’), e’ un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell’impugnazione (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012) Rv. 251693 – 01 Marinaj).
Sulla base di tali principi, questa Suprema Corte ha precisato, con riferimento al ricorso proposto dal Pubblico Ministero, che non e’ sufficiente ai fini del’interesse ad impugnare, la mera pretesa teorica preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata (cfr. Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018 Rv. 273630 – 01 El Harchi; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 Rv. 244110 – 01 De Marino;).
Costituiscono il portato dei predetti principi le pronunzie con cui la giurisprudenza di legittimita’, in materia cautelare, seppur con riguardo alle misure di tipo personale, ha stabilito che quando il giudice ha fondato la misura su piu’ di una delle esigenze previste dall’articolo 274 c.p.p., i motivi di gravame che investono una sola di esse, nell’accertata sussistenza di un’altra, sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l’eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (cfr. Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013 Rv. 254506 – 01 Koci).
Dal dibattito giurisprudenziale emerge altresi’ l’impossibilita’ di valorizzare ai fini del rilievo della sussistenza dell’interesse all’impugnazione – la diversita’ di effetti tra il provvedimento impugnato e quello che potrebbe essere adottato in ragione dell’accoglimento del ricorso, sulla base della possibile configurazione di mere ed eventuali situazioni future. Evidenziandosi in tal modo la necessita’ che l’interesse in esame sia connotato dell’ineludibile requisito dell'”attualita’”. Si e’ cosi’ osservato, in particolare, che e’ inammissibile, per difetto di attualita’ dell’interesse all’impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l’incidenza della contestazione cautelare della circostanza, sui termini di durata massima della custodia cautelare, costituisce oggetto solo di situazioni future (cfr. Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 (dep. 23/01/2015) Rv. 262080 – 01 Papa).
7. Il quadro giuridico che si delinea, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali suesposti, certamente tutti applicabili anche in materia di misure cautelari di tipo reale, data l’indubbia portata generale, conduce all’esclusione della rinvenibilita’, nel caso concreto, dell’interesse ad impugnare in capo al ricorrente. Invero, l’eventuale accoglimento del ricorso e, quindi, la successiva estensione del sequestro preventivo anche in relazione alla fattispecie di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 2, non darebbe luogo ad una sostanziale modifica del vincolo reale gia’ imposto. Identico, rispetto a quello invocato dal ricorrente, tanto nella tipologia di sequestro che nell’oggetto, siccome operante sui medesimi beni, oltre che nell’efficacia, egualmente diretta a sottrarre le quote sociali alla disponibilita’ degli indagati. Ne’ esso appare incompatibile con la misura definitiva della confisca cui il sequestro di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 2, e’ espressamente finalizzato. A tale ultimo riguardo, e’ significativo il principio per cui la confisca puo’ essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purche’ sussistano norme che la consentano od impongano (cfr. Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013 Rv. 255113 01 Volpe). Ed e’ quindi applicabile, a maggior ragione, anche solo in presenza di un sequestro impeditivo ex articolo 321 c.p.p., comma 1. Neppure puo’ soccorrere, per rinvenire la sussistenza di un interesse all’impugnazione, alcuna considerazione circa la diversa durata dei vincoli di cui all’articolo 321 c.p.p., commi 1 e 2. Si tratta, infatti, di considerazioni, da una parte, del tutto astratte, non potendosi escludersi che entrambe le forme di sequestro possano assumere, durante lo sviluppo procedimentale dei fatti contestati, la medesima durata. Dall’altra inerenti a fasi o situazioni future, come tali non rilevanti nell’immediato, ai fini in esame.
8. Consegue l’inammissibilita’ del ricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *