Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 maggio 2021| n. 20867.

La responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell’esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all’attività degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato.

Sentenza|26 maggio 2021| n. 20867. Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

Data udienza 17 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale – Pene accessorie – Articolo 216, u.c., L. Fall. – Misura decennale fissa – Misura prevista prima dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 – Declaratoria di prescrizione – Esaminare i ricorsi agli effetti civili, ai sensi dell’articolo 578 c.p.p. – Responsabilità dei ricorrenti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

Dott. CARUSILLO Elena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. Senatore Vincenzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la decisione impugnata, emessa il 24.1.2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli il 29.6.2010, con cui (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sindaci della Cooperativa a r.l. (OMISSIS) – sottoposta a commissariamento governativo, quindi a liquidazione coatta ed infine posta in stato d’insolvenza con sentenza del 20.12.2000 – sono stati condannati, alla pena di anni tre di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestati al capo A ed alla prima parte del capo B, ed altresi’ alle pene accessorie previste dalla L. Fall., articolo 216, u.c. nella misura decennale fissa prevista dalla disposizione predetta prima dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018.
Gli imputati, in primo grado, sono stati assolti dal reato loro ascritto al capo C (un’ulteriore condotta di bancarotta distrattiva) perche’ il fatto non sussiste e dalla residua parte del capo B, riqualificata nel reato di falso in bilancio per omesso controllo, per l’intervenuta prescrizione; mentre sono stati condannati al risarcimento del danno in forma generica in favore delle parti civili, senza provvisionale, ed alla rifusione delle spese sostenute da queste ultime.
2. Avverso la sentenza d’appello predetta propongono ricorso gli imputati, con due distinti atti di impugnazione, entrambi a firma dell’avv. (OMISSIS); uno relativo al solo (OMISSIS), l’altro proposto per gli altri due coimputati congiuntamente.
3. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) si compone di tre motivi.
3.1. La prima censura attiene al vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 192, 546 e 521 c.p.p., per la dedotta mancata assunzione di una prova decisiva, ed evidenzia vizio di motivazione omessa e insufficiente quanto alla mancata acquisizione dello statuto della societa’ cooperativa in stato d’insolvenza.

 

Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

All’epoca dei fatti, non era applicabile la disciplina dell’articolo 2409 c.c. alle societa’ mutualistiche come (OMISSIS) e soltanto una specifica disposizione contenuta nello statuto della cooperativa avrebbe potuto rendere le previsioni di tale norma applicabili agli imputati. Inoltre, era applicabile l’articolo 2489 c.c. che prevede sia demandato non solo ai sindaci ma anche ai singoli soci il potere di controllo sulla gestione della cooperativa.
3.2. Il secondo argomento di censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del nesso di causalita’ tra la condotta omissiva contestata e l’evento di bancarotta nonche’ in ordine al dolo del’reato omissivo.
La Corte d’Appello, con una motivazione per relationem incompleta e carente rispetto ai motivi di impugnazione della difesa, non ha in alcun modo chiarito come i sindaci avrebbero potuto impedire l’evento contestato, posto che al momento del controllo loro demandato le operazioni distrattive erano gia’ state compiute dagli amministratori, ed occultate in modo tale da ingannare anche gli enti pubblici preposti al controllo societario. Inoltre, non vi sarebbero cenni alla prova del necessario elemento psicologico del reato, nonostante l’attenzione ermeneutica ad evitare di interpretare la condotta di omessa vigilanza e controllo dei sindaci in termini sostanzialmente colposi (si richiama giurisprudenza di questa Sezione: Sez. 5, n. 42046 del 26/5/2017), dimenticando che tale condotta deve superare, invece, la dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale.
Si punta l’attenzione soprattutto sulla testimonianza del consulente (OMISSIS) che avrebbe asseverato la buona fede degli imputati, lavoratori anch’essi della cooperativa di vigilanza, non dotati di competenze specifiche, nonche’ la complessita’ delle questioni che avrebbero dovuto essere rilevate e sollevate, tale da far ritenere che anche sindaci professionisti avrebbero avuto delle serie difficolta’.
Anche la composizione del debito – quasi tutta relativa a crediti dell’Erario – era di difficile decifrabilita’.
3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria quanto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante del danno rilevante di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 1.
Non sono stati tenuti in conto, nel giudizio complessivo al riguardo, gli ulteriori parametri previsti dall’articolo 133 c.p. incentrando l’attenzione soltanto sulla gravita’ del danno arrecato.
4. Il ricorso di (OMISSIS) e di (OMISSIS) si compone di quattro motivi.
Il primo, il terzo e l’ultimo argomento difensivo sono sovrapponibili ai tre motivi, nell’ordine, formulati dal medesimo difensore nell’interesse del coimputato (OMISSIS). Il secondo argomento di censura invece evidenzia un’ulteriore censura: violazione di legge avuto riguardo all’articolo 40 cpv. c.p. e vizio di motivazione contraddittoria e omessa quanto alla mancanza del giudizio controfattuale relativo alla circostanza essenziale della prova che le condotte delittuose degli amministratori non si sarebbero verificate qualora gli imputati non avessero violato gli obblighi di legge che li riguardavano e non avessero omesso il controllo e la vigilanza.

 

Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

Inoltre, la sentenza impugnata non ha neppure indicato con chiarezza quali fossero i poteri impeditivi dei sindaci non utilizzati, tenuto conto che la compagine societaria si radicava in vincoli familiari forti e che la famiglia (OMISSIS) – (OMISSIS) coincideva con l’organo amministrativo della cooperativa, sicche’ non sarebbe valsa a distogliere gli amministratori dai loro propositi delittuosi una eventuale segnalazione dei sindaci all’assemblea, tanto piu’ che la societa’ ha continuato a pagare i propri dipendenti sino alla dichiarazione dello stato d’insolvenza, con cio’ rendendo arduo ipotizzare uno stato di difficolta’ gestionale cosi’ imponente.
Inoltre, si sottolinea l’estrema difficolta’, anche per la polizia giudiziaria esperta e per i consulenti d’accusa, di comprendere la portata ingannevole delle scritture contabili e dei bilanci, di talche’ ancor meno tale capacita’ poteva essere richiesta agli imputati, sindaci si’, ma inesperti e investiti del ruolo in base alla disciplina delle cooperative.
5. Il Sostituto PG Dr. Vincenzo Senatore ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame in accoglimento dei motivi sulla responsabilita’ omissiva dei sindaci e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato.

 

Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perche’ i reati sono estinti per prescrizione.
Agli effetti civili, invece, deve disporsi annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
2. Anzitutto, rileva il Collegio che, in considerazione della non manifesta infondatezza dei motivi dedotti dai ricorrenti, sotto piu’ profili, i ricorsi sono idonei – diversamente dai casi di inammissibilita’ per manifesta infondatezza delle censure – ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che consente di rilevare d’ufficio ex articolo 609 c.p.p., comma 2, una causa di non punibilita’ nelle more intervenuta, nel caso di specie costituita, appunto, dalla prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in motivazione).
Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli articoli 157 e 161 c.p. dalla data del reato (che si e’ indicata in “epoca antecedente al 6.9.2000”), tenuto conto dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’, prevista dalla L. Fall., articolo 219, comma 1, nonche’ dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione.
Pertanto, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. (secondo quanto e’ chiaramente evincibile dalla motivazione), deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perche’ i reati sono estinti per prescrizione.

 

Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

Al riguardo, occorre osservare che il consolidato orientamento di questa Corte di legittimita’, in presenza di una causa di estinzione del reato, afferma la legittimazione del giudice a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di constatazione e di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Nel caso di specie, la sentenza non evidenzia elementi di per se’ stessi direttamente indicativi della insussistenza dei reati contestati ai ricorrenti, ma lamenta opinabili vizi motivazionali ovvero deduce erronee interpretazioni della legge penale o processuale penale, i quali avrebbero potuto condurre ad un rigetto del ricorso ovvero ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiche’, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimita’ vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
3. La declaratoria di prescrizione, tuttavia, non esime il Collegio dall’esaminare i ricorsi agli effetti civili, ai sensi dell’articolo 578 c.p.p., quanto alle ragioni che attengono specificamente alla responsabilita’ dei ricorrenti, essendo stati gli imputati condannati anche alle statuizioni civili in favore delle persone offese costituite parti civili (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273).

 

Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

Ed infatti, nel dichiarare estinti per prescrizione i reati di bancarotta fraudolenta per i quali nei gradi di merito e’ intervenuta condanna, ai sensi dell’articolo 578 c.p.p., il giudice d’appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e, a tal fine, i motivi di ricorso proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato secondo quanto previsto dall’articolo 129 c.p.p. (cfr., per il giudizio d’appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonche’, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimita’, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonche’ Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, (OMISSIS), Rv. 279599. Vedi in precedenza, altresi’, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, Sarti, Rv. 254965 – 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, Petrilli, Rv. 243343 – 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, Zaccheo, Rv. 229023 – 01).
4. Giova premettere una brevissima sintesi della vicenda in fatto, che sostiene le imputazioni a carico dei ricorrenti.
La condanna e’ stata irrogata in relazione alla distrazione di somme dai conti correnti dalla societa’ decotta – dichiarata in stato di insolvenza il 20.12.2000 e, prima ancora, in commissariamento governativo a far data dal 6.9.2000 e in liquidazione coatta amministrativa a decorrere dal 24.10.2000 – in favore di componenti delle famiglie (OMISSIS)- (OMISSIS), ai vertici dell’amministrazione della cooperativa, avente ad oggetto attivita’ di vigilanza privata, somme pari ad un totale di oltre 82 miliardi di vecchie lire.
Gli imputati hanno concorso nei reati di bancarotta, tra l’altro, unitamente al Presidente del Consiglio d’amministrazione della societa’ cooperativa – (OMISSIS), deceduto -, quali componenti del Collegio sindacale, omettendo i controlli dovuti nell’esercizio delle loro funzioni e con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita’. Dalle sentenze di merito si e’ accertato, altresi’, che la situazione di dissesto della fallita, una societa’ di vigilanza di rilevanti dimensioni, con 560 dipendenti, tutti soci della cooperativa stessa, e notevoli costi di gestione, era stata conclamata nel febbraio-marzo 2000 dal Dott. (OMISSIS), un consulente incaricato dai figli del Presidente p.t. della Cooperativa, il quale ha compiuto un esame di tutta la contabilita’, tenuta da un esperto esterno che non si era riusciti a contattare, ed ha accertato una situazione debitoria ingente verso l’erario, per circa 70 miliardi di lire. Si era dunque imposta l’adozione delle misure di salvaguardia occupazionali: interruzione immediata dell’attivita’ ed adozione della procedura piu’ idonee all’obiettivo di tutela, con la dichiarazione di dissesto.

 

Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

In quel momento fu gia’ rilevato che l’organo di controllo, che avrebbe dovuto vigilare il collegio sindacale – non aveva invece mai rilevato le carenze di tipo organizzativo della gestione amministrativa e contabile, ne’ le numerose irregolarita’ formali e sostanziali. La consulenza del pubblico ministero, veicolata per via testimoniale al dibattimento, aveva, altresi’, dimostrato che la contabilita’ della societa’ era totalmente inattendibile; che i componenti del collegio sindacale non avevano le competenze adeguate ad espletare il proprio compito, trattandosi di appartenenti allo stesso corpo di vigilanza, ritenendo tuttavia che la macroscopica assenza di documentazione e la visibile emergenza debitoria della cooperativa avrebbero dovuto indurre i sindaci a chiedere spiegazioni all’amministrazione della societa’ sulle modalita’ di tenuta della contabilita’ e sull’assetto organizzativo della stessa e, in ultima analisi, non potesse costituire una giustificazione al loro omesso controllo ne’ tantorrieno escludere la loro responsabilita’ da reato.
5. Orbene, ferma la correttezza teorica dell’impostazione adottata dalla Corte d’Appello quanto al rilievo di fattori di allarme per i sindaci della cooperativa, che si e’ ritenuto siano rimasti sostanzialmente inerti nonostante alcuni elementi ritenuti indicatori di dissesto, tuttavia, la sentenza impugnata ha mostrato incompiutezza e carenza argomentativa rispetto ad alcune delle questioni sollevate dai ricorrenti gia’ con gli atti di appello, sicche’ e’ necessario rivalutare nuovamente gli esiti di accertamento ai quali si e’ pervenuti nel corso del processo di cognizione, sebbene mediante la sua prosecuzione in sede civile, stante la prescrizione dei reati ed il disposto dell’articolo 622 c.p.p..
5.1. Appare opportuno ricordare come, nei reati di bancarotta, il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall’amministratore della societa’ puo’ realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, poiche’ tale controllo non puo’ e non deve esaurirsi in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma deve ricomprendere il riscontro tra la realta’ e la sua rappresentazione (Sez. 5, n. 14045 del 22/3/2016, De Cuppis, Rv. 266646), ovvero estendersi al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali ed in virtu’ del potere-dovere dei sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento della societa’ e delle sue operazioni gestorie, pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali.
Tale responsabilita’ per omissione trova le sue radici fondanti nelle disposizioni dell’articolo 2403 c.c. e ss. (cosi’ Sez. 5, n. 18985 del 14/1/2016, A T, Rv. 267009; Sez. 5, n. 17393 del 13/12/2006, dep. 2007, Martone, Rv. 236630; vedi anche Sez. 5, n. 44107 del 11/5/2018, M., Rv. 274014).

 

Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

Una pronuncia che, tra le altre, ha contribuito a ricostruire meglio lo statuto di responsabilita’ penale dei sindaci per concorso nei reati di bancarotta commessi dagli amministratori – Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215 – ha sottolineato come, sia nella disciplina del codice civile, sia nell’assetto novellato dalla riforma del diritto societario di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, il collegio sindacale rappresenta un organo di controllo tipico, chiamato a vigilare sull’amministrazione della societa’, con il compito di garantire l’osservanza della legge ed il rispetto dell’atto costitutivo nonche’ di accertare che la contabilita’ sia tenuta in modo regolare.
E tuttavia, la responsabilita’ dei sindaci, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sussiste solo qualora emergano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo – e, pertanto l’inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole volonta’ di agire anche a costo di far derivare dall’omesso controllo la commissione di illiceita’ da parte degli amministratori.
La sentenza Zandano citata evidenzia, molto significativamente, alcuni “indicatori” della volonta’ dolosa di concorrere nel reato, per evitare il rischio di una responsabilita’ ascritta solo a titolo di negligenza o, peggio, derivante dalla mera posizione di controllo. Tra tali indicatori, si conferisce risalto al fatto che i sindaci siano espressione del gruppo di controllo della societa’; alla circostanza che di essi sia provata la rilevante competenza professionale, ovvero che i sindaci abbiano omesso, malgrado la situazione critica della societa’, ogni minimo controllo.
Ebbene, nel caso di specie, effettivamente, cosi come evidenziato dal secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), la Corte d’Appello non ha fornito spiegazioni adeguate sul canone di attribuzione della responsabilita’ per omissione ai sindaci, pur enunciato in modo generale facendo riferimento ad alcuni indicatori di dissesto, risultati evidenti, tuttavia, soltanto successivamente al commissariamento governativo ed alla liquidazione coatta amministrativa; neppure si e’ esplicitato adeguatamente come i sindaci avrebbero potuto impedire l’evento contestato, posto che le operazioni distrattive venivano compiute dagli amministratori secondo uno schema che prevedeva lo spostamento delle somme da conto corrente a conto corrente, senza che sia stata provata la partecipazione a tale modalita’ fraudolenta di sottrazione di risorse mediante l’omesso controllo demandato al collegio sindacale (e neppure la consapevolezza di esso).
Tale osservazione si colora di maggior rilievo se si pone mente alla circostanza che dette condotte distrattive sono state in grado anche cli ingannare gli enti pubblici preposti a singole porzioni di controllo della gestione societaria (si da’ atto che l’INPS, ad esempio, aveva fornito alla societa’ un documento attestante la regolarita’ contributiva) e, infine, al fatto che, proprio contraddicendo uno degli indicatori di responsabilita’ enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, gli imputati sono stati dichiaratamente indicati dalla sentenza impugnata come persone di scarsa competenza professionale, dipendenti essi stessi della cooperativa di vigilanza, sebbene, poi, tale carattere essenziale al fine della ricerca della loro attribuzione di responsabilita’ sia stato sbrigativamente liquidato dalla motivazione del provvedimento come irrilevante.

 

Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

La Corte d’Appello, dunque, incorre nell’errore motivazionale di far corrispondere il piano di responsabilita’ dei ricorrenti ex articolo 40 cpv. c.p. alla mera loro posizione di garanzia, valutando astrattamente gli indubbi doveri e poteri di controllo loro attribuiti per legge e, a posteriori, le numerose irregolarita’ riscontrate, senza verificare la concreta possibilita’ di avvedersi delle anomalie da parte dei sindaci, con cio’ non tenendo conto della piattaforma istruttoria pure puntualmente richiamata e, in particolare, della testimonianza del consulente (OMISSIS), chiamato con incarico di ausilio per la verifica della documentazione contabile della societa’ dallo stesso ricorrente (OMISSIS) (cfr. pag. 10 della sentenza), quando oramai la condizione economica della cooperativa era compromessa, il quale ha riferito elementi che appaiono in parte distonici rispetto al coinvolgimento doloso dei sindaci per omesso controllo nelle condotte di reato ascritte agli amministratori.
Deve ribadirsi, invece, che la responsabilita’ dei sindaci non puo’ desumersi da una mera loro posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula l’esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, sia pur libera e portata “in qualsiasi modo”, dei sindaci stessi all’attivita’ degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo rispetto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta da parte di costoro (Sez. 5, n. 15360 del 5/2/2010, Tacconi, Rv. 246956). Egualmente fondata e’ l’osservazione diretta a criticare la carenza motivazionale del provvedimento d’appello, contenuta nel secondo motivo del ricorso (OMISSIS)- (OMISSIS) e riferita all’assenza di un reale giudizio controfattuale sulla base del quale poter fondare la responsabilita’ omissiva dei sindaci nel caso di specie (sull’importanza del giudizio controfattuale in materia di responsabilita’ sindacale, cfr. Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, (OMISSIS), Rv. 279599).
La Corte d’Appello non ha chiarito adeguatamente se, qualora i sindaci avessero adempiuto pienamente ai loro compiti di controllo, invece omessi, la condotta distrattiva si sarebbe comunque verificata oppure non; e cio’ era tanto piu’ necessario alla luce delle modalita’ peculiari con le quali essa e’ stata realizzata ed alle quali si e’ fatto riferimento, poiche’, secondo la prospettazione difensiva, dette modalita’ avrebbero consentito comunque di superare indenne il vaglio di controllo, ancorche’ realizzato dai ricorrenti. La sentenza impugnata rivela, infatti, un evidente vuoto motivazionale quanto al giudizio controfattuale, che, pur costituendo un elemento determinante nella ricostruzione della quota causale attribuibile ai ricorrenti ai fini del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta commesso dagli amministratori, non e’ stato affatto tenuto in conto, neppure quale astratto canone di verifica.
5.2. Le osservazioni sin qui svolte assorbono le ragioni di ricorso ulteriori, risultano determinanti ai fini della tenuta delle statuizioni civili gia’ disposte nel giudizio penale ed implicano, necessariamente, che si indaghino in un nuovo giudizio gli aspetti motivazionali lacunosi predetti.
Il nuovo giudizio dovra’ svolgersi in sede civile, in ossequio all’articolo 622 c.p.p., essendo i reati estinti per prescrizione, in quanto la “ratio” della suddetta previsione e’ quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia piu’ nulla da accertare agli effetti penali (Sez. 3, n. 46476 del 13/7/2017, Ostuni, Rv. 271147; cfr. anche Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D’Alessandro, Rv. 279599).
A tanto si giunge, poi, aderendo all’impostazione generale di Sez. U, n. 40109 del 18/7/2013, Sciortino, Rv. 256087 ed all’opzione recentemente prescelta dalle Sezioni Unite nella sentenza del 28 gennaio 2021, di cui e’ nota, allo stato, solo la notizia di decisione, secondo cui, in caso di annullamento da parte del giudice di legittimita’, il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’articolo 622 c.p.p., che cosi’ dispone con riferimento a tutti i casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili.
5.3. Le spese sostenute dalle parti civili e richieste in sede di legittimita’ andranno liquidate in sede di giudizio civile e solo all’esito di esso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche’ i reati sono estinti per prescrizione.
Annulla altresi’ la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

 

Concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *