Concorso di due necrofori nel delitto di illecita concorrenza

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 25 settembre 2019, n. 39371.

Massima estrapolata:

È configurabile il concorso di due necrofori nel delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all’art. 513 bis cod. pen., attribuibile agli impresari delle onoranze funebri da costoro favoriti, soltanto se risulti che questi siano di fatto organici alle imprese delle suddette onoranze, agendo nell’interesse, se non esclusivo, quanto meno preponderante di queste ultime, in guisa da potersi far rientrare il loro apporto all’interno della relativa attività d’impresa e da ritenere, dunque, tali loro condotte tenute “nell’esercizio” della stessa, ancorché da soggetti non qualificabili come imprenditori.
Così non è, invece, se si accerta che i necrofori abbiano agito non in forza di stabili ed esclusivi rapporti di collaborazione con le suddette imprese, bensì esclusivamente per speculare più o meno modesti ritorni economici a titolo personale, mettendo i loro servigi a disposizione di chiunque fosse disposto ad accettare tali condizioni o, comunque, del miglior offerente

Sentenza 25 settembre 2019, n. 39371

Data udienza 18 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRONCI Andrea – Presidente

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa il 20/12/2018 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosati Martino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COCOMELLO Assunta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) del Foro di Lamezia Terme, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), per il tramite del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 20 dicembre 2018, che, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il 7-8 novembre precedente dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, con la quale gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui all’articolo 513-bis, aggravato ex articolo 416-bis c.p., comma 1.
1.1. Gli si contesta di avere, nella sua qualita’ di necroforo in servizio presso l’obitorio dell’ospedale di Lamezia Terme, indebitamente favorito le ditte di onoranze funebri della famiglia (OMISSIS), emanazione della cosca confederata denominata (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS), facente parte dell’associazione di tipo mafioso denominata “ndrangheta, tenendo condotte violente e minacciose ed ostacolando, in tal modo, l’attivita’ di altre imprese locali concorrenti, nonche’ avvalendosi di metodi mafiosi.
1.2. L’ipotesi d’accusa e’ quella per cui, presso quel nosocomio, le imprese di onoranze funebri gestite dalle famiglie (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambe legate all’anzidetto gruppo criminale, avessero costituito una sorta di duopolio per lo svolgimento dei servizi di onoranze funebri, occupando con i propri automezzi gli spazi interni all’ospedale, minacciando ed aggredendo gli operatori sanitari, accedendo liberamente all’interno dei reparti ed ai database della struttura, disponendo indebitamente di chiavi delle stanze e di password: il tutto, avvalendosi dell’opera di pregiudicati, legati a quelle famiglie di ndrangheta e da esse assunti quali dipendenti, anche solo di fatto, e con l’effetto di estromettere da quell’attivita’, in concreto, qualsiasi altra impresa locale del settore.
In questo contesto criminoso, fondamentale era il ruolo dei necrofori dell’ospedale, (OMISSIS) e (OMISSIS), che sistematicamente ostacolavano l’attivita’ delle imprese diverse da quelle, in particolar modo ritardando il rilascio delle salme, con il duplice effetto di concedere alle ditte favorite il tempo per contattare i congiunti del deceduto ed accaparrarsi il funerale e, comunque, di screditare agli occhi dell’utenza l’efficienza del servizio offerto dalle aziende concorrenti.
1.3. L’impianto accusatorio – per quel che riguarda la specifica posizione del ricorrente e per quanto d’interesse in relazione ai temi oggetto del ricorso poggia essenzialmente: a) sulle dichiarazioni rese da (OMISSIS), rappresentante di una delle ditte ostacolate, che ha riferito delle anzidette condotte ostruzionistiche ed ha specificato di essere stato, in un’occasione, finanche aggredito fisicamente e verbalmente dal (OMISSIS); b) su alcune conversazioni telefoniche intercettate, con la partecipazione dell’indagato o tra terze persone, dalle quali emergerebbe che egli ed il suo collega avessero stretti rapporti di collaborazione, quanto meno, con la famiglia (OMISSIS).
2. Con un unico, articolato motivo, la difesa ricorrente, sotto il profilo della violazione dell’articolo 273 c.p.p., e articolo 513-bis c.p., e del vizio di motivazione, essenzialmente contesta la gravita’ indiziaria del compendio istruttorio e, in particolare, la possibilita’ di sussumere le condotte ascrivibili al proprio assistito nell’ipotizzata fattispecie di reato.
Quest’ultima – si osserva – tipizza un reato proprio dell’imprenditore, qualifica che ovviamente non puo’ essere riconosciuta all’indagato, le cui richieste di denaro alle imprese di onoranze funebri erano determinate soltanto dall’intento di lucrare per se’ modesti vantaggi economici. Di tanto, peraltro, offrirebbero conferma i litigi tra i due necrofori, attestati da alcune delle conversazioni intercettate.
Ne’ potrebbe rilevare, a quegli effetti, il discredito eventualmente derivato alle aziende, in ipotesi, vittime di tali condotte ostruzionistiche, non essendo questo comunque riconducibile ad atti di concorrenza sleale connotati da violenza o minaccia, come invece richiede l’articolo 513-bis, citato.
Infine, e quale osservazione immediatamente consequenziale a tale alternativa ricostruzione dei fatti, la difesa contesta la configurabilita’ dell’ipotizzata aggravante, dovendo escludersi sia la finalita’, da parte dell’indagato, di prestare ausilio ad un clan mafioso, sia l’utilizzo del metodo mafioso.
3. La difesa ha depositato altresi’ motivi aggiunti, evidenziando come, nelle more del ricorso, la Corte di cassazione abbia annullato le ordinanze custodiali emesse nei confronti dei coindagati appartenenti alla famiglia (OMISSIS), nella parte relativa all’ipotizzata loro partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso: il che si riverbererebbe, escludendola, sulla possibilita’ quanto meno di riconoscere la prospettata aggravante di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, nei termini che di seguito si espongono.
2. Costituiscono atti di concorrenza illecita, ai fini dell’articolo 513-bis c.p., tutti quei comportamenti coercitivi, connotati da violenza o minaccia, esplicati nell’esercizio di attivita’ commerciali, industriali o produttive, che integrano atti di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 c.c., ivi compresi i comportamenti, diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2), specificamente volti ad alterare l’ordinario e libero rapportarsi degli operatori in un’economia di mercato, quali anche le intese restrittive della liberta’ di concorrenza e gli abusi di posizione dominante descritti nella L. n. 287 del 1990, articoli 2 e 3 (Sez. 6, n. 50084 del 12/07/2018, Rv. 274288; Sez. 2, n. 30406 del 19/06/2018, Rv. 273374; Sez. 6, n. 38551 del 05/06/2018, Rv. 274101).
Si tratta, dunque, di comportamenti che non necessariamente debbono essere immediatamente rivolti verso un imprenditore concorrente, potendo anche essere diretti nei confronti di persona priva di tale qualifica, purche’ siano tali da determinare quegli effetti perturbativi della libera concorrenza di mercato: basti pensare, soltanto per fare un esempio, alla minaccia rivolta al privato utilizzatore del bene o servizio, diretta ad orientarne la scelta fra piu’ operatori di mercato disponibili.
Cosi’ come neppure e’ indispensabile che tali condotte siano poste in essere dall’imprenditore in senso proprio (quale persona fisica, o amministratore di ente collettivo, corrispondente alla descrizione contenuta nell’articolo 2082 c.c.): la norma si limita a richiedere, infatti, che le stesse siano tenute “nell’esercizio” di un’attivita’ produttiva, da parte di “chiunque”, potendo percio’ essere realizzate da qualunque operatore economico che svolga anche in via di fatto un’attivita’ produttiva (cfr. Sez. 6, n. 1089 del 22/10/2008, dep. 2009, Rv. 243187), ferma restando l’ovvia possibilita’ del concorso dell’extraneus.
3. Nella vicenda oggetto di giudizio, cosi’ come ricostruita nell’impugnata ordinanza, gli estremi per la configurazione di tale fattispecie delittuosa non sono revocabili in dubbio.
L’occupazione militare degli spazi dell’ospedale di Lamezia da parte dei dipendenti delle ditte dei (OMISSIS), anche se non solo di essi; gli atti di protervia, se non di vera e propria minaccia, verso il personale sanitario; l’impiego, da parte di quelle imprese, di personaggi noti, nel paese, come malavitosi: tutto questo, ed anche altro, risulta indiscutibilmente dalle conversazioni intercettate tra gli indagati, dalle informazioni testimoniali rese dal personale sanitario, dai servizi di osservazione compiuti dalla polizia giudiziaria, di cui l’ordinanza impugnata da’ ampio conto.
Ma non solo. In quest’ultima si legge, altresi’, delle rimostranze di uno degli impresari di onoranze funebri del luogo, tale (OMISSIS), che chiama per telefono (OMISSIS) e (OMISSIS), referenti delle imprese egemoni nell’accaparramento dei servizi funerari presso quel nosocomio ed in conflitto tra loro, per intimare loro di dissuadere i rispettivi operai dalle prevaricazioni che stavano mettendo in atto verso i suoi dipendenti presso l’ospedale, in occasione dell’allestimento di un servizio funebre. E si rammentano, ancora, le dichiarazioni di un altro imprenditore, (OMISSIS), il quale ha riferito di prassi ostruzionistiche e di condotte aggressive ai danni dei dipendenti suoi e di altre imprese, che avevano condotto nel tempo alla sostanziale estromissione delle stesse dal mercato dei servizi funerari per decessi avvenuti in quell’ospedale (pagg. 10 s., ordinanza). Del che, se non bastasse, si ha la piu’ qualificata conferma nella conversazione intercettata proprio tra i predetti (OMISSIS) e (OMISSIS) il 24 aprile 2016, in cui i due convengono che “questo schifo deve finire” e si propongono di coalizzarsi proprio contro (OMISSIS) (“meno spazio gli dovremmo dare”), commentando che “fino a quando siamo stati solo noi due allora la cosa si e’ contenuta” (pag. 5, ord.).
4. In questo contesto, uno degli strumenti per il conseguimento, da parte dei (OMISSIS) e dei (OMISSIS), di tale posizione di privilegio a discapito delle imprese concorrenti era – secondo l’impostazione accusatoria, recepita dal Tribunale del riesame – il favore dei necrofori in servizio presso l’ospedale, ossia (OMISSIS) ed il suo collega (OMISSIS).
E’ ampiamente e logicamente esposto, nell’ordinanza impugnata, come entrambi fossero particolarmente disponibili verso le imprese dei (OMISSIS) e, soprattutto, dei (OMISSIS), e come queste loro attenzioni fossero da quegli imprenditori adeguatamente remunerate.
Il gia’ citato impresario (OMISSIS), ad esempio, ha riferito di essere stato in passato addirittura aggredito fisicamente da (OMISSIS), per aver a questi contestato che egli e (OMISSIS) non gli consentivano di allestire la camera ardente presso l’obitorio dell’ospedale, a differenza di quanto permettevano ad altre imprese; e, piu’ in generale, ha spiegato come la condotta ostruzionistica ripetutamente da costoro praticata verso la propria e le altre imprese diverse da quelle delle anzidette famiglie, principalmente attraverso il ritardo nella consegna delle salme, avesse finito per determinare la diffusa convinzione, presso l’utenza, che soltanto (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero in condizione di allestire adeguati servizi funerari: al punto che altre imprese, come la propria, benche’ in attivita’ da alcuni decenni, non ricevevano piu’ alcuna richiesta di prestazione.
E, con argomentare logicamente ineccepibile, il Tribunale ha rinvenuto conferma di tale stato di fatto nella telefonata tra (OMISSIS) ed il suo dipendente (OMISSIS), che, in occasione di un decesso, si mostrano all’affannosa ricerca dei due necrofori, “perche’ se no… se perdiamo tempo ce lo fottono”; come pure in quella tra lo stesso (OMISSIS) e tale (OMISSIS), nipote di Silvio (OMISSIS) nonche’ uno dei suoi principali collaboratori, in cui i due discutono della remunerazione da corrispondere a (OMISSIS) per una prestazione.
5. Tuttavia, desumere da tali emergenze – come fa il Tribunale – il concorso dei due necrofori nel delitto di cui all’articolo 513-bis c.p., attribuibile agli impresari da costoro indubbiamente favoriti, presuppone un salto logico.
Un siffatto concorso sarebbe configurabile, infatti, soltanto se risultasse che costoro fossero di fatto organici a quelle imprese, agendo nell’interesse, se non esclusivo, quanto meno preponderante di queste ultime, in guisa da potersi far rientrare il loro apporto all’interno della relativa attivita’ d’impresa e da ritenere, dunque, tali loro condotte tenute “nell’esercizio” della stessa, ancorche’ da soggetti non qualificabili come imprenditori, cosi’ come richiede l’ipotizzata fattispecie di reato.
Cosi’ evidentemente non sarebbe, invece, se si accertasse che gli stessi abbiano agito non gia’ in forza di stabili ed esclusivi rapporti di collaborazione con quelle imprese, bensi’ esclusivamente per speculare piu’ o meno modesti ritorni economici a titolo personale, mettendo i loro servigi a disposizione di chiunque fosse disposto ad accettare tali condizioni o, comunque, del miglior offerente. Del resto, nella stessa ordinanza e’ possibile rinvenire uno spunto in tal senso, laddove si richiama una telefonata intercettata tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in cui il primo invita l’altro a rivolgersi a lui e non al proprio collega (OMISSIS), dando riscontro di un conflitto in atto tra gli stessi necrofori, poco conciliabile con una pacifica, stabile e concordata attivita’ al soldo dei soli (OMISSIS) e (OMISSIS).
Su questo punto, decisivo – per quanto s’e’ appena detto – per la possibilita’ di sussunzione della condotta del ricorrente nella fattispecie di reato per la quale e’ indagato, l’ordinanza impugnata non si sofferma. Tale lacuna argomentativa dev’essere, percio’, colmata dal Tribunale, mediante il ricorso ad altri elementi istruttori eventualmente rintracciabili negli atti a sua disposizione oppure con l’ulteriore specificazione del proprio ragionamento sul punto, lungo le direttrici interpretative della norma incriminatrice in discussione come dianzi delineate.
6. Per queste ragioni l’ordinanza dev’essere annullata, con rinvio al giudice emittente per un nuovo esame, rimanendo percio’ superato il motivo di doglianza attinente alla configurabilita’ della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 1, sul quale e’ dunque superfluo intrattenersi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Catanzaro – sezione per il riesame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *