Concordato preventivo ed il compenso dovuto al professionista attestatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 maggio 2021| n. 14050.

Concordato preventivo ed il compenso dovuto al professionista attestatore

In tema di concordato preventivo, è legittimo il provvedimento con il quale il tribunale determini il compenso dovuto al professionista attestatore in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita, allorché accerti un adempimento solo parziale della prestazione stabilita, come avviene nel caso in cui il professionista, verificata l’inattendibilità dei dati e la non fattibilità del piano, anziché elaborare un’attestazione negativa si limiti a presentare un parere sintetico sull’insussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura.

Ordinanza|21 maggio 2021| n. 14050. Concordato preventivo ed il compenso dovuto al professionista attestatore

Data udienza 11 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedure concorsuali – Concordato preventivo – Insinuazione al passivo – Articolo 160 legge fallimentare – Attestazione ex articolo 161 legge fallimentare – Compenso professionale – Decreto legislativo 231 del 2007 – Criteri – Articoli 1362 e 1363 cc – Motivazione del giudice di merito – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 8053 del 2014 – Limiti del sindacato di legittimità – Concordato preventivo ed il compenso dovuto al professionista attestatore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 277/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona dei curatori fallimentari Dott.ssa (OMISSIS), e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1695/2016 del TRIBUNALE di MONZA, del 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/03/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

Concordato preventivo ed il compenso dovuto al professionista attestatore

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
1. – (OMISSIS) ricorre per tre mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, contro il Decreto del 26 ottobre 2016 del Tribunale di Monza che, in parziale accoglimento della sua opposizione allo stato passivo, aveva ammesso in prededuzione e con privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 2, il suo credito, nella misura di Euro 31.720,00, oltre interessi calcolati in applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, sino alla dichiarazione di fallimento, a titolo di compenso per l’attivita’ di redazione della relazione di cui all’articolo 161, comma 3, della Legge Fallimentare, in esecuzione dell’incarico affidatogli dalla societa’ poi fallita in vista dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Ha in breve ritenuto il Tribunale che, pattuito tra le parti il compenso di Euro 70.000,00 per la predisposizione di tale relazione, il professionista non avesse portato a termine l’incarico affidatogli, avendo redatto un sintetico resoconto delle ragioni ostative all’attestazione richiesta dal citato articolo 161.
2. – Il Fallimento resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
3. – Il ricorso contiene tre motivi.
3.1. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, articoli 1362 e 1363 c.p.c., in relazione alla L. Fall., articolo 161, comma 3.
Il motivo e’ volto a censurare l’affermazione del Tribunale sintetizzabile in cio’, che la lettera con cui (OMISSIS) S.r.l. aveva conferito al (OMISSIS) l’incarico di redigere la relazione di cui alla L. Fall., articolo 161, comma 3, in vista dell’ammissione della societa’ alla procedura di concordato preventivo, non contemplava l’eventualita’, poi in effetti concretizzatasi, che il professionista negasse la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per l’attestazione di fattibilita’ del piano, e, dunque, non procedesse alla redazione della relazione, giacche’: “Il primo obiettivo dell’incarico non era di certo l’espressione di un giudizio sulla fattibilita’ e quindi sull’attestabilita’ del piano, ma la redazione di una vera e propria relazione L. Fall., ex articolo 161. E quindi, conseguentemente se l’opponente avesse voluto avanzare la propria pretesa sull’intero compenso pattuito, lo stesso avrebbe dovuto elaborare una relazione negativa, predisposta con le medesime modalita’ e criteri che il professionista avrebbe utilizzato per la predisposizione di una attestazione positiva, con l’unica differenza costituita – ovviamente – dalla valutazione finale. Il che non e’ sicuramente avvenuto, tant’e’ che l’oggetto della missiva con cui e’ stato reso il giudizio negativo “concerne… (la) rinuncia al mandato professionale”” (cosi’ a pagina 6 del decreto impugnato).
In replica, nel motivo, si osserva, in breve, che il Tribunale avrebbe per un verso violato il precetto in forza del quale il giudice deve fondare la propria interpretazione sul “senso letterale delle parole”, ai sensi dell’articolo 1362 c.c., comma 1, non potendo indagare la comune intenzione delle parti al di la’ di esso, in violazione della regola di ermeneutica in claris non fit interpretatio; per altro verso aveva tradito il senso emergente dal testo, dandone una lettura caratterizzata da incongruenza, illogicita’ ed irrazionalita’, oltre che da falsa applicazione della L. Fall., articolo 161, comma 3.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente equiparato la relazione che attesta la fattibilita’ del piano e quella che nega l’attestazione, giacche’ quest’ultima, che non e’ come tale diretta al giudice chiamato a sovrintendere alla procedura e, per suo tramite, al ceto creditorio, deve concretizzarsi unicamente nell’individuazione dei motivi che ostacolano il rilascio dell’attestazione, sicche’ cio’ che v’e’ in comune tra la il documento che attesta che quello che nega l’attestazione “e’ il lavoro che deve essere fatto per giungere alla redazione di uno o dell’altro”.

Concordato preventivo ed il compenso dovuto al professionista attestatore

Del resto, si soggiunge, il citato articolo 161, non individua una specifica forma-contenuto che la relazione deve soddisfare, ma ne sottolinea semmai la finalita’, che e’ quella di verifica se il piano sia fattibile oppure no, finalita’ nel caso di specie senz’altro realizzata, tant’e’ che non solo la procedura di concordato preventivo non aveva avuto corso, ma ai professionisti che avevano in seguito redatto l’attestazione negata dal (OMISSIS) era stata rifiutata la corresponsione del compenso proprio sulla base dell’opera di quel professionista.
Osserva ancora il ricorrente, nella medesima prospettiva, che il Tribunale, nell’affermare che la relazione “positiva” e quella “negativa” avrebbero dovuto avere il medesimo contenuto non aveva pero’ spiegato che cosa in concreto mancasse a quella elaborata dal (OMISSIS), articolata in 14 punti, ciascuno dei quali dedicati ad uno degli aspetti rilevanti, limitandosi ad affermare che il professionista non avrebbe “svolto compiutamente tutte le altre prestazioni contenute nel mandato, necessariamente propedeutiche alla stesura della relazione attestativa”.
3.2. – Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa piu’ fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La censura si riferisce ad alcune circostanze gia’ volte a corroborare il primo motivo, ed in particolare l’impiego della relazione Croce al fine di “escludere i crediti dei professionisti che avevano assistito la Societa’ nella predisposizione della domanda di concordato preventivo”, nonche’ la articolazione della detta relazione in 14 punti concernenti tutti gli aspetti salienti, secondo la previsione della L. Fall., articolo 161.
3.3. – Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., lamentando l’omessa compensazione delle spese di lite, pur in presenza di una situazione di soccombenza reciproca, dal momento che il motivo era stato accolto in parte.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso va respinto.
4.1. – Va respinto il primo mezzo.
4.1.1. – Il Fallimento ha formulato eccezione di inammissibilita’ di detto motivo, lamentando in particolare che esso fosse congegnato come motivo composito e che non fosse autosufficiente.
L’eccezione va pero’ disattesa, sia perche’ il motivo non puo’ in effetti considerarsi come motivo cumulato, giacche’ le circostanze in esso esposte sono richiamate a mero suffragio della spiegata censura di violazione di legge, sia perche’ esso e’ autosufficiente tanto sul piano contenutistico, quanto su quello della formale indicazione di cui dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, dei documenti posti a fondamento del ricorso medesimo: documenti, la lettera di incarico e la relazione, che, del resto, oltre ad essere scansionati ed inseriti nello stesso provvedimento impugnato, sono ulteriormente trascritti nel ricorso.
4.1.2. – Stabilisce della L. Fall., articolo 161, comma 3, che il piano e la documentazione previsti dal primo e comma 2 dello stesso articolo devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso di determinati requisiti (deve essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili od a quello degli avvocati, e deve altresi’ essere iscritto al registro dei revisori contabili), che attesti la veridicita’ dei dati aziendali e la fattibilita’ del piano. Dopodiche’, la legge fallimentare nulla dice in ordine alla determinazione del compenso dovuto al professionista attestatore.
Ne discende che trova in proposito applicazione la regola generale stabilita’ dall’articolo 2233 c.c., per le prestazioni d’opera intellettuali, secondo cui il compenso, se non e’ convenuto dalle parti e non puo’ essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e’ determinato dal giudice, norma che prevede una gerarchia a carattere preferenziale dei criteri di liquidazione (Cass. 23 maggio 2000, n. 6732; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29837), con l’ulteriore conseguenza che il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) e’ precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
E’ dunque in linea generale – quantunque solo in linea generale, come si vedra’ – condivisibile l’assunto secondo cui, essendo stato contrattualmente pattuito tra le parti, (OMISSIS) S.r.l. da un lato e (OMISSIS) dall’altro, per la redazione della relazione di cui alla L. Fall., articolo 161, il compenso di Euro 70.000,00, tale fosse la somma da corrispondere, una volta elaborata e consegnata la relazione, in conformita’ a quanto convenuto.

Concordato preventivo ed il compenso dovuto al professionista attestatore

Ne’ puo’ nel caso di specie revocarsi in dubbio – e’ utile evidenziare, trattandosi di circostanza altrimenti per nulla scontata – che le parti avessero previsto la corresponsione del compenso indipendentemente dalla circostanza che la relazione attestasse o meno la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura concordataria: il punto e’ difatti incontroverso tra le parti, ed e’ dato per fermo dallo stesso provvedimento impugnato.
Non ha tuttavia bisogno di essere rammentato che il diritto al compenso risultante dall’accordo delle parti presuppone che il professionista abbia esattamente eseguito la propria prestazione (v., p. es., con riguardo al concordato preventivo, per la prestazione non portata a termine da parte di un legale, Cass. 30 marzo 2018, n. 7974): viceversa, nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte dell’accordo delle parti, il professionista – pur svolgendo un’opera in se’ idonea a sbarrare la strada all’ulteriore corso della procedura minore – non avesse pero’ esattamente adempiuto a quanto in esso stabilito, ma avesse offerto un adempimento soltanto parziale: avendo redatto non una relazione rispondente alla previsione contrattuale, ma, per cosi’ dire, un parere sintetico sulla non attendibilita’ dei dati e non fattibilita’ del piano.
Nel caso in esame, difatti, secondo il giudice di merito, la pattuizione intercorsa tra le parti aveva ad oggetto la redazione di “una relazione L. Fall., ex articolo 161, che attesti la veridicita’ dei dati aziendali e la fattibilita’ del Piano”, con la specifica indicazione delle attivita’ da compiersi: valutazione dell’attendibilita’ dei dati contabili di partenza, verifica della congruita’ e coerenza delle assunzioni sottostanti il piano, analisi degli interventi richiesti al sistema bancario, verifica dell’effettivo riallineamento dei flussi di cassa attesi dal piano con quelli al servizio del ripagamento dell’esposizione debitoria e della sussistenza di idonei margini di sicurezza in termini di gestione della liquidita’, giudizio complessivo sulla fattibilita’ del piano.
A fronte della previsione contrattuale, il Tribunale ha osservato, come si diceva, che il professionista non aveva redatto una vera e propria relazione, tale da rispondere in dettaglio ai quesiti formulati: “Il primo obiettivo dell’incarico non era di certo l’espressione di un giudizio sulla fattibilita’ e quindi sull’attestabilita’ del piano, ma la redazione di una vera e propria relazione L. Fall., ex articolo 161 e quindi, conseguentemente se l’opponente avesse voluto avanzare la propria pretesa sull’intero compenso pattuito, lo stesso avrebbe dovuto elaborare una relazione negativa, predisposta con le medesime modalita’ e criteri che il professionista avrebbe utilizzato per la predisposizione di una attestazione positiva, con l’unica differenza costituita – ovviamente – dalla valutazione finale. Il che non e’ sicuramente avvenuto, tant’e’ che l’oggetto della missiva con cui e’ stato reso il giudizio negativo “concerne… (la) rinunciava al mandato professionale…”. Ne puo’ di certo ritenersi che l’opponente abbia comunque svolto compiutamente tutte le prestazioni convenute nel mandato, necessariamente propedeutiche alla stesura della relazione attestativa sulla veridicita’ dei dati aziendali e sulla fattibilita’ del piano. Attestazione che comporta naturalmente un’attivita’ di due diligence e revisione e non si puo’ e non si deve limitare ad una semplice ricezione delle informazioni fornite dall’organo amministrativo della societa’… Nel caso che ci occupa, il Ricorrente ha espresso un “giudizio complessivo sulla (non) fattibilita’ del piano” e cio’ ha fatto compiendo un’analisi preliminare dei dati contabili “macroscopici”, senza dimostrare di aver eseguito un esame analitico dei dati forniti dagli Advisor, ne’ esplicitare le metodologie tecniche applicate per addivenire al giudizio negativo… Il Professionista, al fine di adempiere completamente al compito a lui affidato avrebbe dovuto verificare la reale consistenza del patrimonio aziendale, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono; valutazione la cui esecuzione non si evince affatto dal contenuto della piu’ volte citata lettera del 26 luglio 2016. In definitiva, con riferimento alle “attivita’”, la relazione avrebbe dovuto contenere l’accertamento circa la (non) esistenza e la (non) corretta valorizzazione dei beni materiali e immateriali, l'(in)esistenza e la (non) concreta esigibilita’ dei crediti vantati, in quanto relativi a debitori (non) solvibili…. Quanto alle passivita’, poi, l’accertamento avrebbe dovuto consistere nella verifica: 1) delle imposte risultanti in contabilita’ e desumibili da informazioni presso fornitori, banche, etc.; 2) della natura dei crediti (privilegiati e chirografari), indagando la condizione del creditore della causa del credito; 3) delle passivita’ potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali e dei rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili. Dell’espletamento della sopraindicata attivita’, non v’e’ traccia, ne’ nella “relazione sintetica” predisposta dal Professionista, ne’ nella documentazione allegata”.
In definitiva, lungi dall’affermare che il professionista il quale neghi l’attestazione non abbia diritto al compenso integrale pattuito nel contratto di prestazione d’opera professionale, il Tribunale ha osservato, in sintesi, che egli, pur avendo motivatamente negato l’attestazione, non aveva pero’ redatto, come richiesto dal contratto, una relazione completa, ma solo parziale, di guisa che dovesse essere retribuito solo in parte.
Tanto premesso, venendo all’esame degli argomenti svolti nel motivo, occorre anzitutto osservare che l’articolo 1362 c.c., laddove richiama al comma 1 la lettera della pattuizione, e’ senz’altro da intendere nel senso che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non e’ mai, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali puo’ ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per se’ non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione prima facie chiara puo’ non apparire piu’ tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (p. es. Cass. 1 dicembre 2016, n. 24560; Cass. 11 gennaio 2006, n. 261). E cio’ val quanto dire che dell’articolo 1362 c.c., comma 1, non riflette, come invece si sostiene nel cuore del motivo, il tradizionale principio in claris non fit interpretatio: e dunque, quale che sia il dato letterale contenuto nel testo contrattuale, esso non precludeva l’indagine in ordine all’intenzione dei contraenti.
Sicche’ la censura al riguardo spiegata e’ infondata.
Non puo’ mancare di evidenziarsi, d’altronde, che e’ lo stesso ricorrente a debordare dall’osservanza del menzionato principio e a sollecitare un’indagine della comune intenzione delle parti in contrapposizione alla soluzione adottata dal Tribunale, giacche’, mentre quest’ultimo ha ritenuto, secondo il ricorrente irrazionalmente, che il contratto avesse affidato al professionista la redazione di una relazione di contenuto identico, indipendentemente dall’esito positivo o negativo della attestazione, il (OMISSIS) vi ha contrapposto una antitetica lettura, secondo cui la relazione negativa dovrebbe avere, per cosi’ dire di default, un contenuto diverso da quella positiva. Sicche’, in definitiva, dinanzi ad un dato testuale in effetti neutro (concernente la redazione di “una relazione L. Fall., ex articolo 161, che attesti la veridicita’ dei dati aziendali e la fattibilita’ del Piano”), il ricorrente vorrebbe vi si leggesse qualcosa di diverso da cio’ che vi ha letto il Tribunale. Il che, naturalmente, esorbita dai limiti del controllo spettante alla Corte di Cassazione.
Neppure coglie nel segno il richiamo nel motivo al precetto dettato dall’articolo 161 della legge fallimentare. La norma, in realta’, non si interessa affatto del contenuto che debba avere la relazione del professionista la quale contenga la negazione dell’attendibilita’ dei dati e della fattibilita’ del piano: la previsione e’ difatti di segno esattamente opposto, giacche’ condiziona l’accesso alla procedura concordataria alla relazione attestativa ivi prevista. Se l’attestazione non c’e’ la procedura si ferma sul nascere, o per meglio dire la proposta concordataria non si traduce in procedura concordataria, ma esita in dichiarazione di inammissibilita’ della proposta ai sensi della L. Fall., articolo 162. E cio’, per quanto rileva in questa sede, val quanto dire che e’ mal posta la denuncia di violazione di legge, per avere il giudice di merito ritenuto che la relazione negativa dovesse possedere un contenuto non richiesto dalla L. Fall., articolo 161, giacche’, come e’ evidente, la norma nulla dice al riguardo, ma si occupa di altro.
A conti fatti, il tema del contendere si riduce allora, essenzialmente, al quesito se le parti, nel pattuire la redazione della relazione, avessero in realta’ voluto che essa avesse il medesimo contenuto nell’uno e nell’altro caso: ed a tale interrogativo, collocato esclusivamente sul piano dell’ermeneutica contrattuale, il Tribunale ha dato la risposta che abbiamo visto, risposta che nulla ha a che vedere con il testo della L. Fall., articolo 161 e che il ricorrente non e’ riuscito a scalfire impugnando lo strumento della denuncia di violazione dei criteri interpretativi dettati dalla legge.
Resta soltanto da dire che appare evidentemente fuori centro il segmento della censura – peraltro concernente un profilo motivazionale estraneo alla denuncia di violazione di legge in esame – in cui si assume che il Tribunale non avrebbe spiegato in che cosa la relazione redatta fosse incompleta: in effetti, come emerge dal brano del provvedimento impugnato in precedenza trascritto, la spiegazione c’e’, ed e’ anche alquanto dettagliata.
4.2. – Il secondo mezzo e’ infondato.
Il Tribunale ha esaminato il contenuto della relazione e, come si e’ visto, ha ritenuto che essa fosse incompleta, indicando specificamente le mancanze rilevate: e cioe’ il ricorrente invoca a torto l’omessa considerazione del contenuto della relazione, che invece il Tribunale ha considerato.
Quanto al fatto che il Tribunale non si sarebbe soffermato sulla circostanza del diniego, sulla base della relazione in discorso, del compenso per l’attivita’ attestativa svolta da altri professionisti, la censura non spiega per quale ragione il fatto sarebbe decisivo, come richiesto dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053): ed evidentemente non lo e’, giacche’, come si e’ detto in precedenza, la relazione del (OMISSIS) e’ stata ritenuta idonea a precludere l’accesso alla procedura concordataria, il che non vuol dire che fosse completa, nei termini prima illustrati, a tenore dell’accordo contrattuale letto e interpretato dal giudice di merito.
4.3. – Il terzo motivo e’ infondato.
E’ bene ribadire che la doglianza lamenta solo e soltanto l’omessa compensazione sebbene si versasse in situazione di soccombenza reciproca, dal momento che il Tribunale, pur respingendo l’opposizione allo stato passivo del (OMISSIS) con riguardo al profilo del diritto al compenso contrattualmente pattuito nella sua interezza, gli aveva riconosciuto interessi in precedenza negatigli.
Ma, posta la censura in questi termini, e’ agevole rammentare che la compensazione e’ scelta discrezionale del giudice di merito, anche in dipendenza della soccombenza reciproca (tra le tantissime Cass. 31 marzo 2017, n. 8421), mentre l’omessa compensazione non e’ punto censurabile, e non richiede motivazione alcuna (tra le tantissime Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).
4. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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