Concetto di ordine pubblico

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 marzo 2019, n. 9732.

La massima estrapolata:

Il concetto di ordine pubblico richiamato dalla L. n. 1423 del 1956, articolo 7, comma 2, non vale a dilatare il riferimento alla sicurezza pubblica contenuto nello stesso contesto letterale, poiche’ e’ previsto in relazione a un aggravamento della misura disposta, nel presupposto del pericolo che il soggetto rappresenta per la pubblica sicurezza, intesa come valore primario da difendersi. Ne consegue che l’ordine pubblico, in relazione al quale la misura puo’ essere aggravata, postula pur sempre il pericolo per la sicurezza pubblica, che risulta accresciuto dalla possibilita’ di eventi che vadano oltre l’attentato all’integrita’ fisica degli individui e minaccino l’ordinamento civile nel suo complesso

Sentenza 5 marzo 2019, n. 9732

Data udienza 3 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto emesso il 05/03/2018 dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORSI Luigi, che ha richiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe, recante la conferma di un precedente decreto del Tribunale di Palermo, in forza del quale era stato disposto a carico del suddetto l’aggravamento di una misura di prevenzione personale gia’ applicata nei suoi confronti: il (OMISSIS), sottoposto alla sorveglianza speciale in virtu’ di provvedimenti emessi nel 1999 e nel 2006, si era visto prolungare il relativo periodo di esecuzione della misura per ulteriori 6 mesi, con aggiunta dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
La difesa lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 11, comma 2, anche in relazione all’articolo 2 prot. 4 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, segnalando che:
il (OMISSIS), a carico del quale era stata disposta la misura anzidetta, si era reso responsabile di alcuni delitti contro il patrimonio, riportando conseguenti condanne;
– il Tribunale di Palermo, reputando che (attraverso la commissione di quei reati) il proposto non avesse osservato la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, impostagli nell’ambito della misura di prevenzione de qua, ne aveva ordinato l’aggravamento nei termini sopra ricordati;
– la Corte di appello, diversamente dai giudici di primo grado e tenendo conto delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale sulla reale precettivita’ della prescrizione in ipotesi violata, sembra invece ritenere che l’aggravamento della sorveglianza speciale debba dirsi legittimo non gia’ a causa di prescrizioni non rispettate, bensi’ in quanto i reati posti in essere dal (OMISSIS) in costanza di sottoposizione alla misura sarebbero tali da rappresentare un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.
Tanto precisato, il difensore del proposto fa rilevare che, come piu’ volte affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, “il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e’ parametro piu’ elevato rispetto alla mera violazione delle misure prescrittive imposte, dovendo sussistere la possibilita’ di realizzazione di eventi che vadano oltre l’attentato all’integrita’ fisica degli individui, tali da porre in serio pericolo l’ordinamento civile nel suo complesso”. Al contrario, i reati che si ascrivono all’odierno ricorrente – anche sulla base di acquisizioni istruttorie relative a carichi pendenti posteriori rispetto all’aggravamento disposto dal Tribunale, con conseguente violazione del diritto di difesa – possono soltanto dirsi numerosi, ma non certo idonei a costituire una minaccia per l’ordinamento civile complessivamente considerato.
Ecco perche’ la Corte territoriale avrebbe dovuto mantenere le proprie valutazioni nel confine tracciato dalla decisione di primo grado, ritenendo quegli illeciti semplice manifestazione di un atteggiamento del (OMISSIS) proclive al mancato rispetto della legge: e ne sarebbe derivata, con ogni evidenza, l’illegittimita’ dell’aggravamento della misura, in quanto correlata ad una prescrizione del tutto generica (quella, appunto, di vivere onestamente e rispettare le leggi), considerata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo radicalmente insufficiente per poter fondare misure comunque limitative della liberta’ dell’individuo.
Inoltre, e’ vero che le Sezioni Unite di questa Corte, in ossequio ai principi affermati con la nota sentenza De Tommaso della Corte Europea dei diritti dell’uomo, hanno ritenuto che l’inosservanza della suddetta prescrizione generica sia inidonea a costituire il presupposto per un autonomo addebito di rilievo penale, Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 75, ma puo’ pur sempre fungere da elemento valutabile ai fini di un aggravamento di misure di prevenzione in atto (v. n. 40076 del 27/04/2017, ric. Paterno’); tuttavia, secondo la difesa del proposto, lo scrutinio del giudice sovranazionale nel caso De Tommaso riguardava l’inidoneita’ di quel parametro astratto a valere come criterio in genere per dare corso alle misure in argomento, vuoi come applicazione iniziale vuoi in una prospettiva di prolungamento o di maggiore incisivita’. Ne deriverebbe pertanto, qualora si intendesse confermare l’interpretazione suggerita dal massimo organo di nomofilachia (espressa come semplice obiter dictum nella motivazione della sentenza Paterno’, la necessita’ di investire la Corte Costituzionale per una verifica della conformita’ del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 11, comma 2, agli articoli 13, 16 e 117 Cost., nonche’ all’articolo 2, prot. 4 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dai giudici di Strasburgo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.
2. Nel caso di specie, come puntualmente evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato al fine di illustrare i presupposti della decisione adottata, risulta che il (OMISSIS) venne sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni, con decreto dell’08/03/1999, per poi vedersi aggravare la misura de qua, prolungata di un anno e con l’imposizione dell’obbligo di soggiorno, con provvedimento del 15/06/2006.
Successivamente, egli riporto’ condanne per rapina (fatti del gennaio e febbraio 2007, in entrambi i casi aggravati dall’uso di armi, nonche’ del maggio 2011), violazione della misura di prevenzione (nel 2007), tentato furto e nuova violazione della misura (agosto 2016), ancora tentato furto ed evasione (settembre 2016). Sempre per episodi risalenti al 2016, il proposto era stato rinviato a giudizio – come attestato con certificazione dei carichi pendenti – “per una moltitudine di violazioni alla misura di prevenzione (se ne contano una decina)” e per un’ulteriore rapina aggravata.
Tanto precisato, emerge come la difesa del ricorrente invochi, a sostegno delle proprie argomentazioni, una decisione di questa Corte da cui dovrebbe evincersi la nozione di ordine pubblico, rilevante ai fini della verifica dei presupposti per un possibile aggravamento di misure di prevenzione in atto: in quella occasione, si era affermato che “il concetto di ordine pubblico richiamato dalla L. n. 1423 del 1956, articolo 7, comma 2, non vale a dilatare il riferimento alla sicurezza pubblica contenuto nello stesso contesto letterale, poiche’ e’ previsto in relazione a un aggravamento della misura disposta, nel presupposto del pericolo che il soggetto rappresenta per la pubblica sicurezza, intesa come valore primario da difendersi. Ne consegue che l’ordine pubblico, in relazione al quale la misura puo’ essere aggravata, postula pur sempre il pericolo per la sicurezza pubblica, che risulta accresciuto dalla possibilita’ di eventi che vadano oltre l’attentato all’integrita’ fisica degli individui e minaccino l’ordinamento civile nel suo complesso” (Cass., Sez. 1, n. 4812 dell’11/07/1997, Grossi, Rv 208506).
In linea di principio, l’indirizzo interpretativo espresso dal precedente ora richiamato appare senz’altro condivisibile: ergo, potrebbe ritenersi apodittica la valutazione della Corte territoriale secondo cui una serie di pur gravi reati come quelli addebitati al (OMISSIS) debba ritenersi ex se indicativa di potenziale pregiudizio per l’incolumita’ e la sicurezza pubblica, trascendente rispetto alla dimensione individuale, ad esempio, delle vittime dei furti o delle rapine de quibus. Tuttavia, il decreto oggetto di ricorso non limita la propria disamina al profilo posto in evidenza dalla difesa, segnalando altresi’ – e prima ancora come i reati elencati imponessero giocoforza di ascrivere all’odierno ricorrente una “condotta di chiara e costante violazione delle prescrizioni imposte”, ben al di la’ della semplice inosservanza dell’impegno di vivere secondo onesta’ e rispetto delle norme.
Oltre al tema del pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica, nonche’ a quello della significativita’ di prescrizioni generiche, non piu’ suscettibili di assurgere a parametro per la ravvisabilita’ di condotte di rilevanza penale, l’elencazione anzidetta descriveva dunque una serie nutrita di violazioni specifiche, tanto piu’ allarmanti in quanto collocate in contesti temporali limitati: non a caso, infatti, la Corte di appello precisa come il (OMISSIS), nel periodo considerato, fosse stato lungamente ristretto in carcere per espiare pene definitive (il che era accaduto anche, evidentemente, nell’intervallo fra il decreto del 1999, impositivo di una misura di prevenzione della durata di due anni, e quello di aggravamento, intervenuto sette anni piu’ tardi).
Un contesto, in definitiva, nel quale non si discute soltanto – correttamente o meno – della prima delle condizioni alternative cui subordinare l’aggravamento della misura (“quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica”, come recita il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 11, comma 2, riproduttivo in parte qua della L. n. 1423 del 1956, articolo 7, comma 2), ma anche della seconda (“quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura”), parimenti contemplata dalle citate norme. Violazioni, si ribadisce, che non e’ possibile confinare al rango di mere inosservanze di doveri di correttezza, a prescindere dalla portata che si ritenga di attribuire ai recenti arresti della Corte Europea dei diritti dell’uomo e delle conseguenti implicazioni in punto di conformita’ al dettato costituzionale delle previsioni contrastanti con quegli indirizzi interpretativi: nella fattispecie oggi sub judice, derivandone percio’ la manifesta irrilevanza della questione di legittimita’ sollecitata dalla difesa in via subordinata, si discute invece di violazioni di prescrizioni ben determinate, segnatamente a proposito dell’indifferenza costantemente dimostrata dal (OMISSIS) nei riguardi dell’obbligo di soggiorno che gli era stato imposto.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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