Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 29 aprile 2016, n. 8527

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28644-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 10/04/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/04/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere relatore ha depositato in data 20 luglio 2015 la seguente relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ.:
“L’avv. (OMISSIS) ha promosso una controversia dinanzi al Tribunale di Venezia nei confronti di (OMISSIS) al fine di ottenere la condanna al pagamento delle proprie competenze professionali per l’attivita’ di assistenza svolta a favore dello stesso convenuto in due distinte pratiche di natura stragiudiziale. L’attore ha quantificato le proprie competenze in Euro 5.133,39.
Il giudice della causa civile ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio “per verificare l’esecuzione delle prestazioni professionali, l’utilita’ per la parte committente, la congruita’ degli importi richiesti”, nominando consulente tecnico d’ufficio l’Avv. (OMISSIS), consigliere dell’Ordine degli avvocati di Venezia.
Espletata c.t.u., il giudice, con decreto in data 2 maggio 2013, ha liquidato in favore del consulente la somma richiesta di Euro 2.500 oltre accessori.
L’avv. (OMISSIS) ha proposto opposizione.
Con ordinanza depositata il 10 aprile 2015, il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha liquidato in favore del c.t.u. l’importo complessivo di Euro 1.000, oltre accessori di legge, revocando ogni diversa e precedente liquidazione, compensando le spese del giudizio.
Per la cassazione del decreto del Tribunale l’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 novembre 2014, sulla base di tre motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 61 cod. proc. civ., essendo stato nominato un consulente tecnico pur non essendo necessario. Sostiene il ricorrente che sarebbe stato ignorato che le norme regolatrici delle competenze spettanti agli avvocati appartengono al bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, che quindi non avrebbe alcuna necessita’ di nominare un consulente tecnico per questioni relative a tale materia. Il motivo appare infondato, giacche’ con l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato non possono essere dedotte censure riguardanti la necessita’ delle attivita’ remunerate (Cass., Sez. 6-2, 11 febbraio 2014, n. 3004).
Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto l’importo liquidato al consulente tecnico sarebbe stato rideterminato senza indicare in base a quali criteri.
Il mezzo appare fondato.
Il Tribunale – dopo avere correttamente ritenuto applicabile il Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, articolo 1, in tema di liquidazione a vacazione, c cio’ non rientrando l’attivita’ svolta in alcuna delle materie indicate nel richiamato decreto ministeriale per le quali si preveda un compenso fisso o a percentuale – ha liquidato in favore del consulente l’importo di Euro 1.000, oltre accessori, in base a “criteri meramente equitativi”, e cio’ “in mancanza di dati certi non rinvenibili in fascicolo e nemmeno acquisibili diversamente, ne’ richiesti in via istruttoria… e ritenendo anche la natura della perizia caratterizzata da non particolari problematiche e di modesto valore”.
Cosi’ decidendo, il Tribunale ha finito per disattendere il criterio a vacazioni adottato e non ha cosi’ mostrato di avere considerato che, in relazione agli onorari commisurati al tempo, la vacazione e’ di due ore e che la prima vacazione e’ determinata dal citato decreto ministeriale in Euro 14,68, mentre le successive sono fissate, ciascuna, in Euro 8,15. L’esame del terzo motivo, relativo alle spese, resta assorbito.
Il ricorso puo’ essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto in parte”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, nei termini di cui alla relazione;
che l’ordinanza impugnata deve essere cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato.

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