Compravendita stipulata dal de cuius dissimulante una donazione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 125.

Le massime estrapolate:

L’erede che agisca per la nullita’ del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perche’ dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima.
L’azione di divisione e quella di riduzione sono, infatti, nettamente distinte ed autonome, atteso che la seconda tende, indipendentemente dalla divisione dell’asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui siano lesi dalle disposizioni testamentarie, mentre la domanda di divisione presuppone il gia’ avvenuto recupero alla comunione ereditaria dei beni che ad essa siano stati eventualmente sottratti dal testatore con un atto che abbia violato la riserva per legge in favore dei legittimari.
Solo l’erede che agisce in riduzione e’ terzo rispetto al negozio asseritamente simulato, sicche’ nel relativo giudizio la prova testimoniale e per presunzioni e’ ammissibile senza limiti.
Al riguardo sembra opportuno ricordare che ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l’erede legittimario puo’ ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilita’ senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente all’azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualita’ di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrita’ della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione.

Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 125

Data udienza 13 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28949/2014 proposto
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1821/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTO

Con atto di citazione notificato il 23.11.1992, (OMISSIS) citava in giudizio i fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), unitamente alla madre (OMISSIS), per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria dell’asse relitto del padre (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS).
Si costituivano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo accertarsi la simulazione dell’atto di vendita per notar (OMISSIS) del 24.3.1969, con il quale il de cuius aveva trasferito all’attrice ed al coniuge (OMISSIS) una porzione del podere (OMISSIS), siccome dissimulante una donazione.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza non definitiva del 3.5.2006, per quanto qui rileva, rigettava la domanda riconvenzionale di simulazione nei confronti di (OMISSIS) e la dichiarava prescritta nei confronti del (OMISSIS).
L’appello interposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 29.7.2014. Quanto alla declaratoria di prescrizione, la corte territoriale muoveva dall’assunto che gli attori avevano agito in qualita’ di eredi, poiche’ avevano proposto domanda di simulazione al solo fine di recuperare il bene nell’asse ereditario, senza svolgere domanda di riduzione; riteneva quindi che il termine decorresse dal compimento dell’atto, e, conseguentemente che l’azione fosse prescritta nei confronti del (OMISSIS). Qualificava la domanda non come di simulazione assoluta ma relativa e, non avendo gli attori dato la prova del negozio simulato attraverso la controdichiarazione, la rigettava nei confronti di (OMISSIS).
Per la cassazione della sentenza di appello propongono ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di sei motivi, illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c.; resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1414, 1415 e 1422 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte ritenuto che l’azione di simulazione fosse soggetta a prescrizione decennale, mentre, nella specie, essendo l’atto simulato nullo per difetto di forma, l’azione sarebbe imprescrittibile.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 1414 e 1422 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale fatto decorrere la prescrizione dal momento del compimento dell’atto, ovvero dal 24.3.1969, mentre trattandosi di azione volta ad accertare la nullita’ del negozio sottostante – una donazione nulla per difetto di forma – essa sarebbe imprescrittibile.
I motivi, da trattare congiuntamente, per la loro connessione, sono fondati. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuita’, quando l’azione di simulazione relativa e’ diretta a far emergere il reale mutamento della realta’ voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell’ordinario termine decennale; quando invece e’ finalizzata ad accertare la nullita’ tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma), tale azione non e’ soggetta a prescrizione.
Vero e’ che questa Corte regolatrice ha piu’ volte affermato che, mentre l’azione di simulazione assoluta di un contratto e’ imprescrittibile, quella di simulazione relativa e’ soggetta alla prescrizione ordinaria (v. sent. 24.6.1969 n. 2267, 29.1.1971 n. 220, 7.6.1974 n. 1757, 7.8.1979 n. 4569), ma e’ altrettanto vero che essa ha sempre fatto riferimento a tale ultima azione “in quanto tendente ad individuare il reale contratto voluto dalle parti, a contenuto diverso da quello del contratto simulato, e a far valere il diritto nascente dal contratto dissimulato”, in tal modo delimitandone lo stesso concetto all’ipotesi in cui la parte che agisce miri ad ottenere l’adempimento del negozio realmente voluto o, comunque sia volto a trarne qualche effetto a proprio favore.
Cio’ e’ stato chiaramente espresso, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, nelle seguenti pronunce:
– 4.2.1970 n. 231, dove si afferma che “quando l’azione tenda all’accertamento della nullita’, non solo del negozio apparente (perche’ non voluto), ma anche di quello dissimulato (perche’ illecito), l’imprescrittibilita’ di essa discende dal combinato disposto degli articoli 1414 e 1422 c.c., dato che in tal caso e’ irrilevante la distinzione tra simulazione assoluta e relativa, essendo l’azione volta ad accertare che ne’ il contratto simulato, ne’ quello dissimulato producevano effetto tra le parti”;
– 3.8.1977 n. 3441, secondo la quale l’azione di simulazione relativa e’ imprescrittibile “quando e’ diretta soltanto a dimostrare la nullita’, per carenza di causa o di accordo, del negozio simulato o quando anche il negozio dissimulato e’ nullo”, mentre e’ “soggetta alla prescrizione ordinaria quando l’attore non si limita a chiedere una semplice declaratoria iuris, ma agisce allo scopo di realizzate gli effetti derivanti dal contratto dissimulato”;
– 6.5.1991 n. 4986 e 16.1.1997 n. 382, le quali insegnano che “la cosiddetta azione di simulazione relativa, in quanto diretta ad accertare la nullita’ del negozio simulato, e’ imprescrittibile, ai sensi dell’articolo 1422 c.c., potendo il decorso del tempo incidere solo indirettamente sulla proponibilita’ di tale azione, nel senso che la prescrizione dei diritti che presuppongono l’esistenza del negozio dissimulato puo’ far venir meno l’interesse all’accertamento dell’inesistenza del negozio apparente”;
Da tutto questo appare chiaro che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, al quale deve darsi qui piena adesione per la sua perfetta coerenza col sistema, il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa in senso proprio sta nel fatto che con la prima si mira soltanto a far dichiarare l’inesistenza di qualsiasi mutamento della realta’ giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si tende a far emergere il reale mutamento di detta realta’ voluto dalle parti in luogo di quello apparentemente posto in essere, in modo e al fine di potersene in qualche modo avvantaggiare, con la conseguenza che solo in quest’ultimo caso deve parlarsi di prescrizione, per altro con esclusivo riferimento ai diritti nascenti dal negozio dissimulato.
Allorquando, quindi, pur prospettandosi l’esistenza di un negozio dissimulato sotto quello apparente, si sostenga che esso, per una qualsiasi ragione, e’ privo di ogni effetto giuridico, l’azione non e’ tesa a far valere una simulazione relativa, poiche’ nessuna pretesa viene accampata sulla base del negozio dissimulato del quale, anzi, si invoca la nullita’, e non e’ soggetta, percio’, a prescrizione.
Risulta dall’impugnata sentenza che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) agirono per l’accertamento della simulazione dell’atto di vendita per notar (OMISSIS) del 24.3.1969, con il quale il de cuius aveva trasferito alla figlia (OMISSIS) ed al genero (OMISSIS) una porzione del podere (OMISSIS), perche’ simulante una donazione. Risulta altresi’ che l’atto dissimulato, la donazione, era privo dei requisiti di forma ad substantiam, poiche’ la vendita non era avvenuta alla presenza di testimoni come richiesto dalla Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 48, comma 1.
Orbene, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avevano come scopo di far accertare che i beni oggetto delle compravendita intervenuta tra il loro defunto genitore e la figlia ed il genero, attuali controricorrenti, erano rimasti in realta’ nel patrimonio del primo, in quanto tale compravendita simulava una donazione nulla per difetto di forma.
La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, ritenendo che fosse sufficiente il subentro dei ricorrenti nella posizione del de cuius per far decorrere la prescrizione della simulazione dal compimento dell’atto e che fosse irrilevante che il negozio dissimulato fosse nullo per difetto di forma, per l’assenza di due testimoni.
In tal caso, come insegna questa Corte, l’azione era imprescrittibile.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti. Tale cassazione, tuttavia, va pronunciata senza rinvio, in quanto la domanda di simulazione proposta nei confronti del (OMISSIS), benche’ imprescrittibile, non potrebbe essere accolta sotto il profilo del regime probatorio, considerata l’infondatezza dei motivi che seguono.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; avrebbe errato il giudice nell’interpretare la domanda come volta alla sola dichiarazione della simulazione, mentre l’azione mirava alla reintegrazione della quota di riserva.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 1414 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale errato
nell’attribuire a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) la qualita’ di eredi e non di legittimari, e, quindi, di terzi ai fini della prova della simulazione.
Con il quinto motivo di ricorso si allega la violazione dell’articolo 1417 c.c., per non avere la corte territoriale dato ingresso alla prova testimoniale ed alla dichiarazione di (OMISSIS) – che era parte dell’atto simulato in veste di venditore unitamente al de cuius – sull’erroneo rilievo che essi fossero parti e non terzi rispetto all’atto simulato e che, quindi, dovessero fornire la prova della simulazione attraverso la controdichiarazione.
Con il sesto motivo di ricorso si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, consistente nell’omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali.
I motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Non coglie nel segno la censura di cui all’articolo 112 c.p.c., vertendo il motivo non sul vizio di omessa pronuncia ma sull’interpretazione della domanda, che integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito (Cassazione civile, sez. 6, 21/12/2017, n. 30684; Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. 1, 07/07/2006, n. 15603).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale deve essere data, continuita’, l’erede che agisca per la nullita’ del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perche’ dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima (Cass. 12 giugno 2007 n. 13706).
L’azione di divisione e quella di riduzione sono, infatti, nettamente distinte ed autonome, atteso che la seconda tende, indipendentemente dalla divisione dell’asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui siano lesi dalle disposizioni testamentarie, mentre la domanda di divisione presuppone il gia’ avvenuto recupero alla comunione ereditaria dei beni che ad essa siano stati eventualmente sottratti dal testatore con un atto che abbia violato la riserva per legge in favore dei legittimari (Cass. 23 gennaio 2007 n. 1408).
Solo l’erede che agisce in riduzione e’ terzo rispetto al negozio asseritamente simulato, sicche’ nel relativo giudizio la prova testimoniale e per presunzioni e’ ammissibile senza limiti (Cass. n. 19912/14). Al riguardo sembra opportuno ricordare che ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l’erede legittimario puo’ ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilita’ senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente all’azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualita’ di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrita’ della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione (in tal senso Cass. n. 7465/02).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di prova della simulazione, ritenendo di non dare ingresso alla prova testimoniale ed alla dichiarazione scritta di (OMISSIS) (che era parte dell’atto simulato in veste di venditore unitamente al de cuius), in quanto, avendo i convenuti in riconvenzionale agito in qualita’ di eredi, al solo fine di recuperare il bene all’asse ereditario, avrebbero dovuto provare la simulazione solo attraverso la controdichiarazione.
Non vi e’ stato, quindi, un omesso esame della dichiarazione di (OMISSIS), che e’ stata esaminata dalla corte territoriale ma ritenuta inidonea a provare la simulazione, non integrando una controdichiarazione.
Questa Corte, pertanto, pronunciando nel merito in ordine ai due motivi di ricorso accolti, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nei confronti di (OMISSIS).
Attesa la sostanziale conferma della decisione, vanno confermate le statuizioni sulle spese dei precedenti gradi di giudizio.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi, rigetta gli altri, cassa in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda riconvenzionale di simulazione proposta nei confronti di (OMISSIS).
Conferma le statuizioni sulle spese adottate nei giudizi di merito.
Condanna i ricorrenti alle spese di lite, che liquida in Euro 4200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

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