Comportamento colposo del lavoratore può ridurre o esimere la responsabilità dell’imprenditore

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 19 marzo 2019, n. 7649.

La massima estrapolata:

Il comportamento colposo del lavoratore può ridurre o esimere, se esclusiva, la responsabilità dell’imprenditore, escludendo il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno (differenziale) nei confronti del datore di lavoro, ma non esclude l’operatività dell’indennizzo sociale previsto dall’assicurazione Inail.

Sentenza 19 marzo 2019, n. 7649

Data udienza 22 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25931-2013 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 591/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/06/2013 R.G.N. 735/2012.

RILEVATO

Che:
1. la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato il ricorso proposto da (OMISSIS) S.p.A. al fine di ottenere la declaratoria di nullita’ del provvedimento dell’Inail con il quale, a seguito dell’infortunio occorso in data 4 aprile 2007 al dipendente (OMISSIS), erano stati rideterminati i tassi di premio applicati.
2. La Corte territoriale condivideva la valutazione del primo giudice nel senso di escludere che nella specie potesse configurarsi un rischio elettivo del dipendente tale da interrompere il nesso di causalita’ tra l’infortunio e lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa ed escluderne l’indennizzabilita’.
3. In tale occasione era accaduto che l’ (OMISSIS), per recarsi presso alcune vasche di decantaggio al fine di ispezionare le valvole ed i rubinetti di chiusura, anziche’ seguire il percorso usuale, si era introdotto all’interno del cantiere allestito dall’impresa (OMISSIS) che stava procedendo ad opere di manutenzione straordinaria (sabbiatura) delle cisterne di raccolta rifiuti, delimitato da bancali e da un nastro bianco e rosso, da cui le valvole potevano comunque essere viste e, mentre le stava esaminando, era caduto nella cisterna a causa di un taglio presente nel vascone.
4. La decisione della Corte d’appello era fondata sul rilievo che la condotta dell’infortunato, pur se imprudente, non era estranea alle finalita’ produttive, in quanto egli stava eseguendo un compito affidatogli e proprio delle sue mansioni e non stava ponendo in essere un comportamento estraneo alle finalita’ produttive per soddisfare un suo interesse.
5. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso dell’Inail.

CONSIDERATO

Che:
6. la societa’ ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2 in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Argomenta che l’ (OMISSIS), come riferito nella sentenza del giudice penale che aveva assolto il datore di lavoro dal reato di lesioni colpose per l’infortunio in questione, era entrato in un cantiere di lavoro terzo rispetto alla struttura organizzativa aziendale dell’appaltante (OMISSIS), ove era in corso una lavorazione autonoma ed estranea alla produzione industriale di questa, di talche’ appariva impossibile ascrivere l’infortunio al rischio tipico della societa’ datrice di lavoro. Sostiene che nel caso si sarebbe realizzata una devianza puramente arbitraria dalle normali modalita’ lavorative, comportante rischi diversi da quelli inerenti le sue modalita’, che incideva sull’occasione di lavoro, escludendola.
7. Il ricorso non e’ fondato.
8. (OMISSIS) s.p.a. nella presente causa ha interesse a contestare l’indennizzabilita’ dell’infortunio in considerazione dall’oscillazione del tasso del premio assicurativo elaborata dall’Inail in relazione al fenomeno infortunistico aziendale.
9. Occorre dunque esaminare la portata dell’articolo 2 del Testo Unico n. 1124 del 1965, a mente del quale l’assicurazione Inail copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta “in occasione di lavoro” che cagionino un’inabilita’ al lavoro superiore a tre giorni.
10. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella nozione di “occasione di lavoro” rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purche’ attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo (v. Cass. n. 6 del 05/01/2015).
11. Il concetto di rischio elettivo che delimita l’ambito della tutela assicurativa e’ riferito poi al comportamento del lavoratore e risulta inteso come tutto cio’ che sia estraneo e non attinente all’attivita’ lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attivita’ lavorativa, cioe’ di rischio generato da un’attivita’ che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (v. da ultimo Cass. n. 17917 del 20/7/2017). Nell’arresto n. 15047 del 04/07/2007 questa Corte ha delineato gli elementi che, concorrendo simultaneamente, configurano il rischio elettivo, che sono: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalita’ produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa.
12. Il comportamento colposo del lavoratore puo’ ridurre oppure esimere, se esclusiva, la responsabilita’ dell’imprenditore, escludendo il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, cosi’ come il diritto dell’INAIL di esercitare l’azione di regresso nei confronti del datore; esso non comporta invece, di per se’, l’esclusione dell’operativita’ dell’indennizzo sociale previsto dall’assicurazione gestita dall’INAIL, che ha la finalita’, in armonia con gli articoli 32 e 38 Cost., di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (appunto anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate (v. Cass. n. 17917 del 20/7/2017, cit.).
13. La Corte territoriale ha fatto quindi buon governo dei principi regolatori della materia, escludendo che nella fattispecie de qua l’evento non sia indennizzabile in ragione della sussistenza di un rischio elettivo del lavoratore.
14. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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