Competenza nei giudizi di opposizione all’esecuzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 gennaio 2022| n. 2882.

Ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all’esecuzione, il valore della controversia si determina, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., in base all’importo indicato nell’atto di intimazione (nella specie, rivolto “pro quota” millesimale nei confronti dei singoli condomini di un condominio, contro cui si era formato il titolo), non assumendo rilevanza che il titolo esecutivo tragga origine da un’unica obbligazione e che l’opposizione sia stata spiegata congiuntamente dai singoli debitori.

Ordinanza|31 gennaio 2022| n. 2882. Competenza nei giudizi di opposizione all’esecuzione

Data udienza 16 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Ricorso per cassazione – Improcedibilità – Parte ricorrente – Ricezione della notificazione della sentenza impugnata – Deposito, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c., della copia autentica della sentenza – Carenza della relazione di notificazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18657-2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 2442/2020 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 09/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa FIECCONI FRANCESCA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. BASILE TOMMASO che chiede in accoglimento del ricorso dichiararsi la competenza del Tribunale di Tivoli.

Competenza nei giudizi di opposizione all’esecuzione

RILEVATO

che:
1. I sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa) dal Tribunale di Tivoli nel procedimento avente n. 2442/2020.
2. Nel caso di specie il Tribunale, sciogliendo la riserva apposta su ogni questione preliminare, comunicava l’ordinanza dichiarativa della propria incompetenza per valore, oggetto dell’attuale istanza di regolamento di competenza, del seguente tenore: “…rilevato che parte opposta ha eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito; considerato, invero che nel precetto opposto la (OMISSIS) S.r.l. ha intimato a (OMISSIS) e (OMISSIS) di pagare, in solido, la somma di Euro 2.153,83 e a (OMISSIS) e (OMISSIS) di pagare, in solido, la somma di Euro 2.153,83 (pari ad un terzo del totale intimato in precetto); ritenuto che il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall’articolo 10 c.p.c., comma 2, riguardi solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisca all’ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall’articolo 103 c.p.C. (quale quello in esame), nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l’articolo 10 c.p.c., comma 2, la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (cfr. Cassazione civile 6 febbraio 2017 n. 3107); ritenuto, dunque, che debba essere dichiarata l’incompetenza per valore del giudice adito atteso l’importo richiesto alle singole (coppie di) parti; ritenuto che la forma dell’ordinanza adottata per la declaratoria di incompetenza a norma del novellato articolo 50 c.p.c., avendo comunque natura decisoria, non sia di ostacolo alla liquidazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Tribunale Lamezia Terme 27 dicembre 2010, Cassazione civile 20 ottobre 2011 n. 21697); ritenuto che le spese suddette, liquidate come in dispositivo secondo il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, debbano seguire la soccombenza…P.Q.M…dichiara l’incompetenza per valore dell’adito Tribunale per essere competente il Giudice di Pace; assegna alle parti termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice competente; condanna 1 ‘opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in Euro 406,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge; dispone cancellarsi la causa dal ruolo…”
3. Il PM ha depositato conclusioni scritte aderendo alla richiesta di accoglimento del ricorso. Parte resistente non ha formulato difese.
RITENUTO
che:
1. Avverso la suddetta ordinanza di dichiarazione di incompetenza per valore, i ricorrenti deducono il seguente motivo: “Violazione, omessa applicazione, degli articoli 11 e 17 c.p.c. errato riferimento all’articolo 7 c.p.c. e articolo 10 c.p.c., comma 2 ed alla giurisprudenza citata dall’estensore”.
2. Il giudizio di opposizione a precetto instaurato dai ricorrenti, verte sulla richiesta di (OMISSIS) S.r.l. di pagamento per l’importo complessivo di Euro 6.461,51 relativo alla obbligazione, divisa tra i condomini pro quota millesimale, originante da un credito relativo alla passata gestione condominiale della societa’ quale amministratrice del condominio ove risiedono i ricorrenti.
3. Il Giudice, nel valutare la propria competenza per valore, ha ritenuto di scomporre i due crediti divisi pro-quota applicando alla fattispecie l’articolo 10 c.p.c., comma 2.
4. L’obbligazione, secondo i ricorrenti, risulterebbe invece unica, in quanto derivante da unico titolo/fonte, insito nel contratto di amministrazione condominiale, posto che l’intimazione era stata svolta per l’intero credito e non in modo parziale e dunque non vi sarebbero stati “tanti titoli autonomi” per ogni condomino, ma un unico rapporto obbligatorio, seppur pro-quota, citando il precedente di cui a Cass. sent. n. 20338/07.
5. Il motivo e’ infondato.
6. Al Tribunale di Tivoli, e’ mossa la censura di avere violato, declinando la propria competenza, l’articolo 17 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 11 c.p.c.. L’articolo 17 c.p.c. prevede che “Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata (615) si determina dal credito per cui si procede. L’articolo 11 c.p.c., quale eccezione alla regola del cumulo ex articolo 10 c.p.c., statuisce che: “Se e’ chiesto da piu’ persone o contro piu’ persone (103) l’adempimento per quote di un’obbligazione (1314 c.c.), il valore della causa si determina dall’intera obbligazione”.
7. La norma da applicarsi in tema di esecuzione e’ l’articolo 17 c.p.c. che, in linea generale, ricalca il principio di cui all’articolo 10 c.p.c., comma 2, richiamato dal giudice a quo, valevole come principio generale.
8. Il Tribunale di Tivoli, dunque, ha bene inquadrato l’oggetto del contendere ai fini della valutazione della propria competenza in quanto, trattandosi di opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., per quanto originariamente relativa a una obbligazione unica suddivisa tra i condomini pro quota, il credito e’ oggettivamente suddiviso in due titoli esecutivi.
9. In tema di opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c., comma 1, ai fini dell’individuazione della competenza per valore del giudice sulla domanda, ex articolo 17 c.p.c. il giudice deve prendere a riferimento il credito precettato di cui si chiede l’adempimento in via esecutiva, a nulla rilevando che il titolo esecutivo tragga origine da una unica obbligazione – rivolta nei confronti dei condomini pro-quota millesimale – e che l’opposizione sia stata spiegata dai condomini congiuntamente, trattandosi di un titolo esecutivo che si e’ autonomamente formato nei confronti di ciascun condomino, distinto e dotato di una sua propria “forza esecutiva ” (ex plurimis, si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 16920/18; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19488 del 23/08/2013).
10. Conclusivamente, la Corte, rigetta il ricorso; per l’effetto, dichiara la competenza per valore del Giudice di Pace di Tivoli. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza del giudice di Pace di Tivoli; nulla per le spese;

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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