Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 settembre 2021| n. 25893.
Comodato e la nozione di urgente ed impreveduto bisogno.
In materia di comodato, la nozione di “urgente ed impreveduto bisogno” di cui all’art. 1809, comma 2, fa riferimento alla necessità del comodante, su cui gravano oneri probatori, di appagare esigenze personali e non a quella di procurarsi un utile tramite un diverso utilizzo del bene. Mentre l’intenzione di procurarsi un utile non costituisce una ragione per ottenere la restituzione di un bene, lo è invece il bisogno attuale ed imprevisto che può consistere anche nel deterioramento delle possibilità economiche del comodante che chiede la restituzione del bene.
Ordinanza|23 settembre 2021| n. 25893. Comodato e la nozione di urgente ed impreveduto bisogno
Data udienza 13 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Comodato – Obbligo del comodatario di eseguire delle opere – Qualificazione del comodato come locazione – Esclusione Restituzione del bene prima della scadenza – Urgente e impreveduto bisogno ex art. 1809 cc – Sussistenza in caso di difficoltà economiche del comodante – Fattispecie in tema di bene concesso in comodato dalla Provincia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9562-2019 proposto da:
PROVINCIA DI FORTI’ CESENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2990/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Comodato e la nozione di urgente ed impreveduto bisogno
RITENUTO
CHE:
1.- La Provincia di Forli’-Cesena ha concesso in comodato alla societa’ (OMISSIS) srl un immobile da adibire a uso rurale, dietro impegno della comodataria di eseguire, entro cinque anni, una serie di lavori necessari a rendere utilizzabile l’immobile e comunque ad attuarne la manutenzione straordinaria.
Il comodato aveva in origine la durata di 25 anni, ma prima della scadenza contrattuale (fissata nel 2026) la Provincia ha chiesto la restituzione dell’immobile, invocando un urgente ed imprevisto bisogno, consistente nella soppressione dell’ente provincia, poi non confermata da referendum, ma comunque seguita da tagli di bilancio che hanno creato difficolta’ economiche e che dunque hanno suggerito alla Provincia stessa di mettere in vendita il bene, onde destinare il ricavato a scopi pubblici. La Provincia, a sostegno della richiesta di restituzione, ha altresi’ invocato l’inadempimento del comodatario del modus concordato, ossia dell’onere di effettuare l’lavori descritti in contratto.
Per contro, la societa’ (OMISSIS) ha sempre sostenuto che il contratto andasse qualificato come locazione anziche’ come comodato, a causa dell’onere gravante sul comodatario che, per la sua incidenza sul programma contrattuale, era da intendersi come corrispettivo, proponendo domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei miglioramenti arrecati al bene.
2.- Il Giudice di primo grado, accogliendo questa tesi, ha qualificato il rapporto come locazione, ed ha conseguentemente disatteso la domanda principale, ritenendo non applicabile l’articolo 1809 c.c., dettato per il comodato, ed invocato dalla Provincia, ed ha accolto la domanda riconvenzionale. Il giudice di secondo grado, invece, ha ritenuto compatibile con la natura gratuita del comodato l’apposizione di un onere, previsto del resto nell’interesse del comodatario, in quanto la ristrutturazione era mirata a consentire a quest’ultimo di poter pienamente utilizzare il bene; ha pero’ escluso che vi fosse inadempimento dell’onere, avendo il CTU accertato che 1 lavori erano stati sostanzialmente eseguiti; ha parimenti escluso che la restituzione del bene potesse giustificarsi da un urgente ed imprevisto bisogno, indicato dalla Provincia nelle esigenze di bilancio sopravvenute alla riforma legislativa, in quanto l’intento dell’ente era di ricavare dalla vendita un utile, non rientrante nel concetto di bisogno urgente ed imprevisto di cui all’articolo 1809 c.c..
3.- La Provincia di Forli’-Cesena ricorre con due motivi, a fronte dei quali v’e’ ricorso incidentale della societa’ (OMISSIS), che deposita altresi’ memoria.
Comodato e la nozione di urgente ed impreveduto bisogno
CONSIDERATO
CHE:
4.- L’esame del ricorso incidentale e’ preliminare, poiche’ la societa’ contesta alla decisione impugnata l’erronea qualificazione del contratto, assumendone l’onerosita’ in ragione altresi’ della incidenza dell’onere.
Il motivo e’ infondato.
Infatti, il carattere gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un “modus” di consistenza tale da non poter rappresentare un corrispettivo del godimento del bene; al contrario, viene meno ove l’entita’ dell’onere economico posto a carico del comodatario e la consistenza del vantaggio a carico del comodante assumano natura di reciproci impegni negoziali, connotandosi m termini di vera e propria sinallagmaticita’ (Cass. n. 1039/2019).
L’accertamento della incidenza dell’onere, nell’economia del contratto, e’ un accertamento di fatto, che e’ riservato al giudice di merito, ed e’ censurabile solo per difetto assoluto di motivazione: ma qui la Corte di Appello ha motivato in maniera adeguata.
Si deve dunque passare all’esame del ricorso principale.
4.- Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 1809 c.c., comma 2.
Secondo la Provincia, la Corte di appello avrebbe errato nella sussunzione della fattispecie, in quanto avrebbe presupposto che il bisogno consista in un utile, come tale irrilevante, mentre la Provincia aveva invocato la sopravvenuta situazione di bilancio, causata dalla riforma legislativa, che rendeva necessario dismettere il bene per procurarsi risorse da utilizzare nella spesa pubblica.
4.1.- Il secondo motivo, denunciando violazione dell’articolo 132 c.p.c., pone la medesima questione sotto l’aspetto della motivazione incoerente ed insufficiente, rimproverando alla corte di merito di avere assunto a fondamento della decisione un precedente della Corte di cassazione che pero’ non sarebbe applicabile al caso presente.
4.2.- I due motivi possono considerarsi insieme, con l’avvertenza che attengono ad una sola delle rationes decidenti, quella che rigetta la domanda di restituzione fondata sul bisogno urgente di riavere il bene, rimanendo dunque non impugnata la ratio che invece faceva leva sulla ragione alternativa a fondamento della restituzione, ossia l’inadempimento dell’onere di effettuare in tempo i lavori.
5. I motivi sono fondati.
E’ vero che la nozione di “urgente e impreveduto bisogno”, di cui all’articolo 1809 c.c., comma 2, fa riferimento alla necessita’ del comodante – su cui gravano 1 relativi oneri probatori – di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunita’ di impiego del bene, ma e’ altresi’ vero che tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli (Cass. n. 20183/2013).
Se l’intenzione di procurarsi un utile non costituisce ragione sufficiente per ottenere la restituzione del bene, lo e’ invece il bisogno attuale ed imprevisto, il quale puo’ consistere altresi’ nel deteriorarsi della situazione economica del comodante (Cass. Sez. Un. n. 20448/2014).
La Provincia aveva manifestato l’esigenza di riavere il bene e venderlo per far fronte alla mutata situazione economica venutasi a determinare a seguito della riforma ed al diverso regime delle entrate che ne era seguito.
La Corte di appello ha dunque fatto applicazione di una regola non adeguata al caso, ossia di una regola che impedisce al comodante di chiedere la restituzione del bene allo scopo di ricavarvi un utile, citando una decisione che effettivamente era riferita a quella ipotesi (l’intenzione di sfruttare un finanziamento per ristrutturare il bene), mentre occorreva considerare che la Provincia invocava la necessita’ di soddisfare un bisogno non previsto e verificare se tale bisogno fosse fondato, in comparazione con l’interesse del comodatario. La vendita del bene, di per se’, non e’ speculativa: a volte e’ finalizzata a far fronte ad un bisogno imprevisto, cosi’ che non puo’ ritenersi la finalita’ di un utile nella sola volonta’ di alienare.
Il ricorso principale va dunque accolto, la sentenza impugnata e’ cassata in relazione ed il giudizio rinviato alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che dovra’ attenersi al principio di diritto secondo cui l’urgente bisogno puo’ consistere anche nelle diminuite possibilita’ economiche del locatore, nella fattispecie la Provincia, in conseguenza della sopravvenuta riforma di cui alla L. n. 56 del 2014.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale. Cassa la decisione impugnata in relazione e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply