Coltivazione di un terreno e possesso ad usucapionem

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5404.

La massima estrapolata:

Deve essere riconosciuto nella coltivazione di un terreno, con messa a dimora di piante, l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del proprietario, come tale idoneo al possesso ad usucapionem

Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5404

Data udienza 14 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1134/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati dal loro procuratore generale (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 573/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che conclude per l’inammissibilita’ del primo e secondo motivo; l’inammissibilita’ o, comunque, l’infondatezza del terzo e quarto motivo.

FATTI DI CAUSA

La vicenda in esame trae origine da due giudizi di usucapione innanzi al Tribunale di Trieste, di cui uno proposto da (OMISSIS) nei confronti degli eredi (OMISSIS) e l’altro dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti dei predetti eredi, aventi ad oggetto due fondi rustici adiacenti.
Riuniti i giudizi, le domande vennero accolte in primo grado; la sentenza fu confermata in appello in data 26.9.2014.
La corte territoriale baso’ la sua decisione sulla risultanze della prova testimoniali assunte in un precedente giudizio tra le medesime parti, dalle quali era emerso che gli appellati, emigrati in Venezuela, non si erano piu’ presi cura dei fondi e che gli attori avevano utilizzato i fondi come pertinenza della loro abitazione, li avevano coltivati, avevano provveduto al taglio dell’erba, alla potatura degli alberi, al disboscamento del sottobosco ed ivi avevano parcheggiato una roulotte. Il giudice d’appello escludeva che vi fosse incertezza in ordine alla porzione di fondo occupata, essendo emerso dalla prova testimoniale che il possesso si estendeva sull’intero fondo e non su alcune parti.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza.
Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS).
Il Procuratore Generale nella persona del Dott. Fulvio Troncone ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONE DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilita’ della memoria ex articolo 380 bis c.p.c., depositata dai ricorrenti in data 7.9.2018 per mancato rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza camerale, fissata per il 14.9.2018.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 5, articoli 167 e 187 c.p.c., articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto superflua la prova testimoniale, volta a dimostrare che i convenuti non avevano esercitato alcun atto di dominio sui fondi fino al momento della proposizione della domanda di usucapione, basando il proprio convincimento sui verbali di prova di altro procedimento tra le medesime parti.
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., in relazione all’articolo 116 c.p.c., si dolgono della dichiarazione di inammissibilita’, da parte della corte, delle prove testimoniali volte a dimostrare che, durante la loro assenza erano state altre persone, e non i convenuti, a prendersi cura dei terreni oggetto della domanda di usucapione.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Occorre, in primo luogo rilevare che i ricorrenti hanno omesso di trascrivere i capitoli di prova, essenziali per valutare la rilevanza e la decisivita’ del mezzo istruttorio.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel ricorso per cassazione, la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale e’ inammissibile se il ricorrente non trascrive i capitoli di prova e non indica i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, elementi necessari alla Corte di Cassazione per valutare la decisivita’ del mezzo istruttorio richiesto sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, senza dover svolgere indagini integrative (Cassazione civile, sez. un., 22/12/2011, n. 28336, Cassazione civile, sez. 2, 23/04/2010, n. 9748).
Inoltre, come rilevato dal giudice d’appello, mentre in comparsa di costituzione, i convenuti avevano dedotto che il fondo fosse incolto, nelle memorie istruttorie, a prova contraria, avevano affermato che il fondo era stato coltivato da altri.
Orbene, l’articolo 167 c.p.c., prevede che, nella comparsa di risposta, il convenuto debba proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda.
La norma e’ posta a tutela del diritto di difesa ed e’ volta ad evitare che la prova sia articolata su fatti estranei alla posizione difensiva assunta dalle parti negli atti introduttivi. Ne consegue che i mezzi di prova devono essere necessariamente correlati all’impostazione difensiva delle parti, alle quali il sistema processuale, attraverso le sue scansioni, consente il diritto di difesa. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1140 c.c., articolo 1158 c.c. e articolo 115 c.p.c., articolo 116 c.p.c. e articolo 253 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto atti idonei a fondare il possesso ad usucapionem il posizionamento di una roulotte, il taglio dell’erba, la potatura, il disboscamento e la piantumazione degli alberi, senza considerare che i fondi non erano recintati, coltivati e che non venivano utilizzati nella loro interezza, ma solo parzialmente.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2730 e 2733 c.c., articolo 114, 115 e 210 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, poiche’, nonostante il giudice d’appello avesse ammesso che la roulotte del (OMISSIS) fosse parcheggiata sul fondo dal 1990 e non dal 1974, come assumevano gli attori, aveva ritenuto verosimile che ve ne fosse un’altra in epoca antecedente, rigettando l’ordine di esibizione relativo al titolo di proprieta’ della roulotte.
I motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.
Ai fini della configurabilita’ del possesso ad usucapionem, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale.
Gli atti idonei al possesso ad usucapionem vanno valutati in relazione alla natura e destinazione del bene, puche’ siano tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all’inerzia del titolare; in applicazione di tale principio, questa Corte ha riconosciuto nella coltivazione di un terreno, con messa a dimora di piante, l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cassazione civile, sez. 2, 02/12/2013, n. 26984).
I motivi, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge, sono, in realta’ volti a censurare l’apprezzamento sui fatti, che e’ riservata al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’.
La corte territoriale ha basato la sua decisione sulle prove testimoniali assunte in altro giudizio tra le medesime parti, dalle quali era emerso che i (OMISSIS), emigrati in Venezuela, non si erano piu’ presi cura dei fondi e che gli attori avevano cominciato ad utilizzarli come pertinenza della loro casa per la sosta della roulotte e per le feste campestri; avevano, inoltre, provveduto alla manutenzione dei terreni, tagliando l’erba, potando gli alberi ed avevano provveduto al disboscamento del sottobosco ed a piantarvi alberi di frutta ed aiuole.
Il giudice d’appello ha ritenuto non decisiva la circostanza che il fondo fosse stato coltivato e sfruttato economicamente, poiche’ ubicato in localita’ carsica ove non e’ consentita la coltivazione, mentre non coglie nel segno la censura relativa all’omessa recinzione del terreno, elemento non indispensabile laddove l’ingresso di terzi sia occasionale e la parte possa in qualunque momento riacquistare il corpus.
Anche la doglianza relativa alla mancata prova del possesso dell’intero fondo e’ priva di fondamento per avere la corte evidenziato, sulla base delle risultanze della prova testimoniale, che il godimento aveva riguardato l’intero fondo e non alcune porzioni.
Quanto alla roulotte parcheggiata sul fondo, la corte territoriale ha
argomentato che, pur essendo pacifico che dalle prove era emerso che il parcheggio sui luoghi di causa risaliva al 1990 e non al 1974, tuttavia, era verosimile che vi fosse un altro mezzo dello stesso tipo, originariamente parcheggiato sul fondo e successivamente sostituito. Per tale ragione, la corte ha implicitamente rigettato, ritenendola non decisiva ai fini della prova del possesso, la richiesta di esibizione del titolo di proprieta’ e di richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione circa il possesso di altra roulotte da parte dei convenuti.
Il ricorso va pertanto rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in favore di ciascun controricorrente nella misura di Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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