Coltivazione da piante da stupefacenti e di possibile irrilevanza penale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 settembre 2021| n. 33797.

In tema di coltivazione da piante da stupefacenti e di possibile irrilevanza penale della coltivazione domestica di minime dimensioni destinata all’uso personale, alla luce del principio espresso dalle sezioni Unite (sentenza 19 dicembre 2019, Caruso) la valutazione rimessa al giudice di merito, a fronte dell’eccepito uso personale, involge in prima battuta la verifica delle dimensioni della coltivazione e, solo ove si tratti di attività di coltivazione di minime dimensioni svolta in forma domestica (intesa in senso antitetico a quella imprenditoriale), in tanto può escludersi l’applicazione della norma penale in quanto lo scarso numero di piante, le tecniche rudimentali utilizzate e l’assenza di ulteriori indici di una destinazione della sostanza prodotta nel mercato degli stupefacenti consenta di ritenere la coltivazione destinata in via esclusiva all’uso personale del coltivatore. Quindi, se dal punto di vista oggettivo, il reato di coltivazione è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico presente in natura e la sua attitudine a giungere a maturazione, la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l’intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente a escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato, perché la stessa deve concretamente manifestare un nesso di “immediatezza oggettiva” con l’uso personale [nella specie, la Corte ha ritenuto non censurabile l’assunto del giudice di merito che aveva escluso la non punibilità della coltivazione relativamente non ad un numero esiguo di piante, bensì a venti esemplari in fase avanzata di crescita].

Sentenza|13 settembre 2021| n. 33797. Coltivazione da piante da stupefacenti e di possibile irrilevanza penale

Data udienza 26 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Coltivazione da piante da stupefacenti e di possibile irrilevanza penale – Sostanze stupefacenti – 20 piante di marijuana coltivate sul balcone – Lieve entità – Esclusione – Trattamento sanzionatorio – 1 anno di reclusione e 3mila euro di multa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. GALTERIO Donatell – rel. Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 13.10.2020 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

Coltivazione da piante da stupefacenti e di possibile irrilevanza penale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.10.2020 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4, per coltivazione sul terrazzo della propria abitazione di 20 piante di marijuana, pur riducendo la pena inflittale dal giudice di primo grado all’esito di giudizio abbreviato ad un anno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e al vizio motivazionale, l’affermazione di responsabilita’ basata esclusivamente sull’esiguo numero di piantine rinvenute nell’abitazione della prevenuta, senza l’integrazione di alcun elemento fattuale che consentisse di desumerne la destinazione allo spaccio. Lamenta il macroscopico errore in cui era incorsa la Corte di Appello considerata la possibilita’ concessa dall’ordinamento di eseguire coltivazioni domestiche per uso personale, purche’ in quantita’ esigua e con modalita’ rudimentali come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 16.4.2020 n. 12348. Deduce che avendo la stessa imputata affermato di fare uso personale di marijuana in sede di interrogatorio, circostanza confermata dal marito sentito a s.i.t., la suddetta attivita’ doveva ritenersi assoggettabile al piu’ a sanzione amministrativa Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 75, proprio in ragione del ridotto numero delle piante coltivate, con conseguente travisamento del fatto.
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e al vizio motivazionale, che la mancanza di allarme sociale, l’occasionalita’ della condotta priva di elementi che consentissero di riferirla ad una collaudata attivita’ di spaccio imponevano la riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entita’, la cui valutazione implica un apprezzamento globale delle componenti oggettive e soggettive che non puo’ essere ancorata, come avevano invece fatto i giudici di appello, al solo dato quantitativo.
2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’articolo 131 bis c.p. e al vizio motivazionale, il mancato riconoscimento della causa di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto per la cui applicabilita’ depongono tanto la mancanza di abitualita’ della condotta essendo l’imputata incensurata ed avendo mostrato un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti, quanto l’esiguita’ del danno o del pericolo desumibile dal numero esiguo di piante coltivate e dalla destinazione al consumo personale.

 

Coltivazione da piante da stupefacenti e di possibile irrilevanza penale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Muovendo dalla previsione normativa occorre evidenziare che la coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti risulta prevista e punita esclusivamente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, senza che, a differenza di altre condotte che pure sono ivi contemplate, quali la detenzione, l’importazione, l’esportazione, l’acquisto e l’acquisizione a qualsiasi titolo, figuri inserita tra quelle derubricabili dal successivo articolo 75, in presenza di uso personale, in illeciti amministrativi e prima ancora fra quelle di cui all’articolo 73, comma 1-bis (poi dichiarato incostituzionale con sentenza n. 32/2014), per la cui punibilita’ era richiesta la destinazione ad uso non esclusivamente personale, da cio’ derivandone la rilevanza penale indipendentemente dalla destinazione. Omissione questa che ha indotto l’interprete, muovendo dalla caratteristica che distingue la piantagione da altre forme di detenzione, ovverosia dalla sua suscettibilita’ ad immettere in circolazione quantitativi non preventivamente determinabili, in quanto legati al ciclo evolutivo della pianta, di sostanze psicotrope, a configurare la suddetta ipotesi delittuosa come reato di pericolo presunto in cui il bene giuridico protetto e’ costituito dalla salute pubblica, la cui particolare pregnanza quale valore costituzionale consente che la sua protezione sia anticipata ad un momento precedente a quello dell’effettiva lesione. E’ percio’ sufficiente a tal fine che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantita’ di principio attivo ricavabile nell’immediatezza.
Ancorche’, quindi, l’eccepita riconducibilita’ della condotta al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 75, sia priva di fondamento normativo non consentendo il legislatore di distinguere per l’attivita’ di coltivazione, di per se’ destinata ad accrescere la quantita’ di sostanza stupefacente esistente, tra uso personale e non, cio’ non toglie che non si possa prescindere, in ossequio al principio di offensivita’ nella sua accezione concreta, dalla verifica relativa all’idoneita’ della condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice a porre effettivamente a repentaglio il bene giuridico tutelato, con conseguente inconfigurabilita’ del reato in contestazione per mancanza di tipicita’ della condotta di coltivazione allorquando, in ragione delle tecniche rudimentali utilizzate e dello scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto, possa desumersene la destinazione all’uso personale del prodotto in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale (Sez. U., Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 – dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624).
Il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, inopinatamente invocato dalla difesa, sottolinea come la valutazione rimessa al giudice di merito a fronte dell’eccepito uso personale involga in prima battuta la verifica delle dimensioni della coltivazione e, solo ove si tratti di attivita’ di coltivazione di minime dimensioni svolta in forma domestica (intesa in senso antitetico a quella imprenditoriale), in tanto possa escludersi l’applicazione della norma penale in quanto lo scarso numero di piante, le tecniche rudimentali utilizzate e l’assenza di ulteriori indici della sostanza prodotta nel mercato degli stupefacenti consenta di ritenere la coltivazione destinata in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.
Quindi se dal punto di vista oggettivo, il reato di coltivazione di stupefacenti e’ configurabile indipendentemente dalla quantita’ di principio attivo ricavabile nell’immediatezza essendo sufficiente la conformita’ della pianta al tipo botanico presente in natura e la sua attitudine a giungere a maturazione, la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l’intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato, perche’ – come appena visto – la stessa deve concretamente manifestare un nesso di immediatezza oggettiva con l’uso personale.
Cio’ premesso l’esclusione ad opera della Corte partenopea di un numero esiguo di piante trattandosi di venti esemplari in fase avanzata di crescita, non consente alcun sindacato in questa sede di legittimita’, posto che si verte nell’ambito di una valutazione naturalmente rimessa al giudice di merito scevra da vizi di manifesta illogicita’, in linea con le acquisite risultanze istruttorie.
Il motivo in esame e’ pertanto inammissibile.
2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo, in cui la difesa, adducendo fattori diversi da quelli messi in rilevo dai giudici del gravame, e comunque fondati su valutazioni personali, non si confronta con gli elementi specificamente enucleati dalla sentenza impugnata ritenuti preclusivi alla sussumibilita’ del fatto nell’ipotesi di lieve tenuita’. Nell’evidenziare unitamente all’elemento quantitativo riferito al numero degli esemplari coltivati tale da ricavare un non modesto raccolto, le modalita’ della condotta rivelatrici di una clandestinita’ della piantagione, volutamente ubicata sul balcone della stanza dei bambini, cosi’ da porla al riparo da eventuali controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine, la Corte distrettuale risulta aver fatto buon governo del principio univocamente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, deve essere il frutto di una valutazione complessiva degli elementi fattuali selezionati dalla norma che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, resistendo pertanto le argomentazioni addotte alle censure difensive, formulate in termini del tutto generici e assertivi.
3. Del pari, prettamente valutative e generiche risultano le doglianze sollevate in ordine al diniego della causa di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto. Non si ravvisano, invero, nella motivazione resa dalla Corte partenopea, fratture o incongruenze argomentative, le quali soltanto consentirebbero l’intervento del giudice di legittimita’ e che comunque non risultano essere state neppure ventilate dalla difesa, nell’esplicitazione delle ragioni fondanti il diniego della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., limitandosi il ricorso ad opporre un’antitetica valutazione dell’indice criterio della particolare tenuita’ del danno o del pericolo frutto di un mero apprezzamento personale, ribadendo anche in tale occasione l’esiguita’ del numero delle piante coltivate, a dispetto del rilievo conferito dalla Corte territoriale proprio al dato quantitativo.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito la condanna della ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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