Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 settembre 2021| n. 23879.
Clausola risolutiva espressa ed i casi espressamente previsti dalle parti.
La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non implica che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l’unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice.
Ordinanza|3 settembre 2021| n. 23879. Clausola risolutiva espressa ed i casi espressamente previsti dalle parti
Data udienza 17 febbraio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto – Clausola risolutiva espressa – Genericità in cado di riferimento all’inadempimento dell’obbligazione in generale – Necessità di indicazione specifica degli obblighi la cui violazione comporti la risoluzione – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22867-2016 proposto da:
(OMISSIS), IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1399/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. L’ (OMISSIS) cito’ in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la (OMISSIS) per chiedere dichiararsi l’illegittimita’ del recesso esercitato dalla convenuta dal contratto concluso inter partes, avente ad oggetto l’organizzazione dei giri ciclistici per il quadriennio 2001-2004 per invalidita’ della clausola risolutiva espressa in quanto clausola di stile. Il contratto aveva ad oggetto l’obbligo da parte dell’ (OMISSIS) di organizzare i giri ciclistici d’Italia under 26 per il quadriennio 2001-2004 e, sul presupposto dell’inadempimento agli obblighi contrattuali, la (OMISSIS) si era avvalsa della clausola risolutiva espressa ed aveva esercitato il diritto di recesso.
1.1. La domanda venne rigettata dal Tribunale di Roma, che riconobbe la validita’ e l’efficacia della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 6 del contratto ed il legittimo esercizio del recesso ad nutum, di cui all’articolo 8 dell’accordo.
1.2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2.3.2018, confermo’ con diversa motivazione la sentenza di primo grado.
1.3. Per quel che ancora rileva in sede di legittimita’, la corte di merito ritenne valida la clausola risolutiva espressa, non ravvisandone l’indeterminatezza in quanto l’indicazione delle obbligazioni a carico dell'(OMISSIS) costituiva specificazione del generale impegno assunto dalla stessa a sopportare tutti i costi e tutte le spese dell’organizzazione.
1.4. La dichiarazione di risoluzione del contratto per l’operativita’ della clausola risolutiva espressa porto’ all’assorbimento della domanda di recesso ad nutum, il quale era previsto dall’articolo 13 della convenzione senza possibilita’ di risarcimento o rimborsi a carico della (OMISSIS) ma con il trattenimento, da parte dell’ (OMISSIS), delle somme erogate a titolo di contributo a differenza della clausola risolutiva espressa.
1.5. In ragione della diversa motivazione adottata in sede di gravame con riferimento alla domanda di recesso ad nutum, la corte di merito compenso’ le spese del giudizio d’appello.
2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’ (OMISSIS) sulla base di quattro motivi, corredati da memoria illustrativa depositata in prossimita’ dell’udienza.
2.1. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il controricorrente ha proposto eccezione di inammissibilita’ dell’appello perche’ contenente domande nuove rispetto a quelle proposte in primo grado.
1.1. L’eccezione e’ inammissibile perche’ avrebbe dovuto essere proposta in sede di appello con appello incidentale e non per la prima volta in sede di legittimita’.
2. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1456, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 161 c.p.c.; la ricorrente contesta la validita’ della clausola risolutiva espressa contenuta nell’articolo 6 del contratto perche’ costituirebbe una clausola di stile per il generico riferimento, ai fini dell’inadempimento, a tutte le obbligazioni previste nel contratto e non ad una determinata obbligazione. In ogni caso e’ viziata per apparente motivazione nella parte in cui afferma, in modo apodittico, che l’indicazione delle obbligazioni a carico dell’ (OMISSIS) costituisse specificazione degli obblighi a carico della medesima, oltre che violazione dei criteri legali di interpretazione.
2.1. Il motivo e’ fondato.
2.2. Per la configurabilita’ della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o piu’ obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, n. 32681; (Cassazione civile sez. III, 27/01/2009, n. 1950; Cassazione civile sez. III, 26/07/2002, n. 11055).
2.3. La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza puo’ giustificare la risoluzione del contratto, con l’unica differenza che, per i casi previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravita’ dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice (Cass. 16 maggio 1997 n. 4369).
2.4. La corte di merito non si e’ uniformata ai consolidati principi di diritto stabiliti da questa Cortei in quanto ha ritenuto la validita’ della clausola risolutiva espressa anche nell’ipotesi in cui la violazione riguarda non un singolo e determinato obbligo ma l’obbligazione generale, assunta dall’ (OMISSIS), di sopportare tutti i costi e tutte le spese dell’organizzazione. Era invece necessaria la specifica e puntuale indicazione degli obblighi la cui violazione era stata assunta come fonte di risoluzione automatica del contratto.
2.5. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia in ordine alla domanda relativa alla legittimita’ del diritto di recesso in quanto, pur nella diversita’ degli ambiti di applicazione dei due istituti, detta domanda era assorbita.
2.6. Come affermato da questa Corte, la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo piu’ pieno, mentre e’ in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessita’ o la possibilita’ di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realta’, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione e’ proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, n. 28995-Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, n. 28995).
2.7.Nel caso di specie, l’accoglimento della domanda di risoluzione di diritto per operativita’ della clausola risolutiva espressa assorbe la domanda di dichiarazione della legittimita’ del recesso che, a differenza della clausola risolutiva espressa, comporta il trattenimento da parte della (OMISSIS) delle somme eventualmente gia’ erogate a titolo di contributo.
2.8. Restano assorbiti i restanti motivi.
2.9. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’ innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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