L’onere della prova della tempestività dell’azione di reintegra

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 settembre 2021| n. 23870.

L’onere della prova della tempestività dell’azione di reintegra.

In caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l’onere della prova della tempestività dell’azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell’uomo medio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, nel caso di spoglio clandestino del possesso di una servitù di passaggio a favore di un terreno concesso in affitto, la decorrenza del termine annuale per l’esercizio dell’azione di reintegra non era impedita per il solo fatto che il passaggio fosse effettuato dall’affittuario, anziché dalla proprietaria del terreno).

Ordinanza|3 settembre 2021| n. 23870. L‘onere della prova della tempestività dell’azione di reintegra

Data udienza 21 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Possesso – Tutela possessoria – Spoglio clandestino e violento del passaggio per l’accesso al fondo rustico – Operatività dell’art. 345 co. 3 c.p.c. – Assolvimento dell’onere di allegazione documentale – Carenza di motivazione in ordine interpretazione dell’art. 1168 co. 1 c.c. – Annullamento con con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1507-2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende con studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 641/2015 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:
– la sig.ra (OMISSIS) con ricorso depositato il 10 giugno 2008 e notificato il 15 luglio 2008 chiese la tutela possessoria avverso lo spoglio violento e clandestino asseritamente posto in essere dal sig. (OMISSIS) nel settembre 2007, il quale apponendo una sbarra metallica chiusa con lucchetto le aveva impedito il passaggio sulla strada che dalla via comunale consentiva l’accesso al suo fondo rustico sito in localita’ (OMISSIS);
– costituitosi il sig. (OMISSIS) eccepiva la decadenza per tardivita’ della proposta azione possessoria allegando che la sbarra metallica era stata posizionata nel maggio 2007 et nel merito; l’insussistenza dei relativi presupposti;
– accolta in via interdittale la domanda di tutela possessoria, il successivo giudizio di merito si concludeva in primo grado con la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso possessorio perche’ tardivamente proposto con compensazione delle spese di lite;
– in sede di gravame principale proposto dalla sig.ra (OMISSIS) e di appello incidentale proposto dal signor (OMISSIS) la corte d’appello in via preliminare dichiarava l’inammissibilita’ ex articolo 345 c.p.c. delle produzioni svolte dal sig. (OMISSIS);
– nel merito riformava la decisione di prime cure statuendo che la ricorrente aveva fornito la prova della tempestivita’ dell’azione proposta, poiche’ incombeva sulla stessa la prova della clandestinita’ dello spoglio e della data di scoperta dello stesso;
– tali circostanze erano emerse dall’istruttoria testimoniale cosi’ come gli altri requisiti dell’invocata tutela e pertanto accoglieva la domanda della sig.ra (OMISSIS) con compensazione delle spese di lite e restituzione da parte del sig. (OMISSIS) alla sig.ra (OMISSIS) delle somme corrisposte a titolo di spese legali in ragione di Euro 6.241,21;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta dal sig. (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la sig.ra (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nonche’ la violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. e l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilita’ dei nuovi documenti prodotti in appello dall’appellato (OMISSIS) nel procedimento camerale sull’istanza ex articolo 351 c.p.c.;
– la censura e’ infondata;
– l’articolo 345 c.p.c., comma 3, vigente ratione temporis, considerato che si tratta di giudizio di primo grado instaurato nel 2008, disponeva “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo’ sempre deferirsi il giuramento decisorio”;
– la disposizione applicabile consentiva la produzione di nuovi documenti in appello in due ipotesi: 1) perche’ ritenuti indispensabili ovvero 2) perche’ la parte dimostrava di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per fatto ad essa non imputabile;
– nel caso di specie la corte territoriale ha ritenuto inammissibile la produzione dei documenti prodotti in appello e cioe’ della planimetria del 2011, di quella del 2014, delle visura storica, di quattro fotografie e dell’ordinanza sindacale con cui il (OMISSIS) voleva provare l’esistenza di altra strada per accedere al fondo della sig.ra (OMISSIS);
– assume il ricorrente che nel decidere sull’istanza di sospensione ex articolo 351 c.p.c. proposta dal (OMISSIS), la corte territoriale nulla aveva eccepito sull’inammissibilita’ di tali documenti, in ordine alla quale l’appellante aveva sollevato contestazione solo con comparsa conclusionale di replica;
-inoltre, assume il ricorrente che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corteo sentenza n. 8203/2005 del 2005;
– la censura e’ infondata con riguardo ad entrambi i profili;
– la Suprema corte con la sentenza richiamata ha statuito che nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’articolo 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilita’ di mezzi di prova “nuovi” – la cui ammissione, cioe’, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame: requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilita’ degli stessi per la decisione;
– cio’ posto, la corte territoriale ha applicato la disposizione vigente in termini corretti escludendo il requisito della loro “indispensabilita’” atteso che si trattava di documenti formati in epoca antecedente al maturare delle preclusioni (come evidenziato dallo stesso ricorrente a pag. 9 secondo capoverso del ricorso) e non necessari ai fini della decisione;
– cosi’ decidendo la corte territoriale, diversamente da quanto dedotto, ha fatto corretta applicazione del suddetto principio interpretativo rispetto al requisito dell’indispensabilita’, mentre non e’ stato neppure allegato l’altro, alternativo, requisito dell’impossibilita’ di proporli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte istante;
-neppure appare idoneo ad inficiare la statuizione il profilo di doglianza svolto dal ricorrente in relazione a quanto statuito dalla corte d’appello nella fase di decisione dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutorieta’ della sentenza di primo grado, in considerazione del difetto di specificita’ del riferimento che nulla indica rispetto a quanto discusso e deciso in quella sede;
– con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e articoli 2697 1168 c.c. nonche’ l’omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto tempestivamente esercitata l’azione possessoria;
– il motivo e’ fondato;
– dispone l’articolo 1168 c.c., comma 1, che chi e’ stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo’, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo; il successivo comma 3 medesimo articolo sancisce che se lo spoglio e’ clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio;
– la disposizione va interpretata nel senso che in tema di reintegrazione del possesso, il termine previsto dall’articolo 1168 c.c. per proporre l’azione decorre – nel caso di spoglio clandestino e cioe’ all’insaputa del possessore – dal momento in cui la parte che ne e’ stata privata e’ in condizione di avvedersi dello spoglio, usando la diligenza ordinaria dell’uomo medio (cfr. Cass. 7267/2006);
-nel caso di specie la corte d’appello ha ritenuto, diversamente dal primo giudice, che la sig.ra (OMISSIS) avesse dimostrato la tempestivita’ dell’azione di reintegra rispetto alla data in cui ella aveva scoperto lo spoglio; in particolare, la corte distrettuale aveva ritenuto che in considerazione della circostanza che la (OMISSIS) concedeva in affitto il terreno cui cuii accedeva la strada, non poteva fornire la prova della data precisa dell’apposizione della sbarra ma allegare esclusivamente la data della scoperta dello spoglio;
– tale conclusione non appare in linea con il principio interpretativo sopra enunciato poiche’ la tempestivita’ dell’azione di spoglio, la cui prova incombe sulla parte che agisce in reintegra (cfr. Cass. 20228/2009) non e’ da intendersi come rimessa alla soggettiva conoscenza dello spoglio ma e’ ricollegata alla conoscibilita’ dello stesso secondo la diligenza ordinaria dell’uomo medio; in tal senso la circostanza che il passaggio fosse effettuato dall’affittuario Sanna anziche’ personalmente dalla sig.ra (OMISSIS), non e’ di per se’ elemento sufficiente a far ritenere assolto l’onere probatorio sulla stessa incombente ai fini della tempestivita’ dell’azione rispetto al momento della scoperta dell’apposizione della sbarra, momento che non sembra chiaramente individuabile nella sentenza impugnata;
– il motivo va, dunque, accolto con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari affinche’ riesamini la questione alla luce del principio di diritto sopra richiamato rispetto alla conoscibilita’ dell’avvenuto spoglio usando la diligenza ordinaria dell’uomo medio;
– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 1168 e 1027 c.c. nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c. per insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto controverso decisivo della controversia per avere la corte d’appello erroneamente valutato ed immotivatamente disatteso le risultanze istruttorie la’ dove ha riconosciuto che la signora (OMISSIS) esercitava il transito nel terreno del signor (OMISSIS) riconoscendo in favore della stessa una servitu’ di passaggio;
– l’accoglimento del secondo motivo assorbe la delibazione del terzo, dovendo le prove essere rivalutate in relazione al principio di diritto sopra richiamato circa l’onere della prova della tempestivita’ dell’azione di reintegra avuto riguardo alla conoscibilita’ dello spoglio clandestino;
– in definitiva il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, con assorbimento del terzo e rigetto del primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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