La circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 27 settembre 2019, n. 39736.

Massima estrapolata:

La circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza anche nel caso in cui ne sia conseguito un incidente stradale, perché l’oggetto giuridico della contravvenzione non va individuato nel patrimonio dei soggetti coinvolti nell’incidente, bensì nella tutela dell’incolumità pubblica messa a rischio dalla guida di un autoveicolo in stato di alterazione psicofisica. In questa prospettiva, poiché rilevano ai fini dell’attenuante in questione anche i danni mediati e indiretti, purché però costituiscano effetti normali dell’illecito secondo il criterio della cosiddetta “regolarità causale”, ne deriva che il nesso meramente “occasionale” tra la causazione dell’incidente che ha provocato il danno e il reato contravvenzionale di che trattasi esclude si possa parlare di risarcimento di un danno rilevante ai fini dell’articolo 62, numero 6, del codice penale, derivante da una relazione di “regolarità causale” con il reato di guida in stato di ebbrezza.

Sentenza 27 settembre 2019, n. 39736

Data udienza 10 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – rel. Consigliere

Dott. TORNESI Daniela R. – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FERRANTI DONATELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PERELLI SIMONE, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di Venezia in difesa di (OMISSIS) in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di ASCOLI PICENO come da nomina a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p. depositata in udienza, che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza di condanna con cui il Giudice monocratico del Tribunale di Ascoli Piceno del 1.07.2016 aveva ritenuto la penale responsabilita’ di (OMISSIS), in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 1992, articolo 186, comma 1, comma 2, lettera c e comma 2 bis, commesso in (OMISSIS), per aver condotto l’autovettura Opel Corsa tg (OMISSIS), non di sua proprieta’ in stato di ebbrezza (tasso alcolico accertato di 2,14 gr. per litro con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale con feriti).
La Corte confermando la ricostruzione dei fatti del primo giudice aveva ritenuto la responsabilita’ penale del (OMISSIS) che, a causa della condotta di guida e dell’elevata concentrazione di alcool superiore a 1,5 g/l, risultante dalla certificazione medica di laboratorio dell’ospedale di (OMISSIS), dove era stato ricoverato a seguito delle lesioni riportate, aveva provocato un incidente stradale in senso tecnico in quanto, mentre percorreva la strada con due corsie, senso unico, collideva contro un pilone del cavalcavia ferroviario, sito nella delimitazione tra le due carreggiate, invadeva la carreggiata opposta e andava a collidere con un’altra autovettura che procedeva in senso opposto di marcia; interveniva sul posto l’autoambulanza che lo portava in ospedale dove veniva sottoposto a cure e a controlli ematici nell’ambito del protocollo terapeutico. A seguito degli ulteriori accertamenti di integrazione istruttoria, disposti dalla Corte territoriale, risultava che la PG aveva richiesto l’accertamento alcolemico dopo il ricovero del (OMISSIS) a seguito del sinistro e risultavano acquisiti il consenso informato del (OMISSIS) e nella scheda delle prestazioni mediche eseguite in pronto soccorso i referti degli esami ematici(fol 2).
2. Proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il (OMISSIS).
2.1.Con il primo motivo lamentava violazione di legge e vizio per contraddittorieta’ della motivazione in quanto l’accertamento ematico effettuato il 28 settembre era inutilizzabile, non era stato possibile verificare quando il consenso era stato prestato e il rispetto delle garanzie dovute all’imputato, in particolare di quanto previsto dall’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp att. c.p.p.; la sentenza della Corte territoriale si basa su una falsa interpretazione dei dati probatori e processuali.
E’ comunque certo che l’imputato non ha ricevuto l’avviso di farsi assistere da difensore di fiducia.
Deduce che dalla lettura del combinato disposto degli articoli 182 e 183 c.p.p., non si evince che l’omessa eccezione della nullita’ comporti la possibilita’ di una sua sanatoria; vi e’ solo la decadenza della parte dalla possibilita’ di dedurre il vizio ma il giudice ha pur sempre il potere di rilevale la nullita’ d’ufficio, in quanto il prelievo ematico risultava essere stato fatto non per decisione dei sanitari ma su richiesta della PG.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, in quanto all’udienza del 24 giugno 2016, la difesa aveva prodotto documentazione attestante l’avvenuto risarcimento del danno da parte di (OMISSIS) s.p.a. Direzione Fondi Garanzia;
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge con particolare riferimento alla disposta sanzione amministrativa della revoca, anziche’ della sospensione della patente, pur in presenza del riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alla circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, che, in concreto, quindi, non e’ stata applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile giacche’ contiene la pretesa di una riconsiderazione alternativa degli elementi di prova da parte della Corte di legittimita’ con i medesimi motivi gia’ prospettati in appello.
La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione puo’ esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimita’, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimita’, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).11 primo giudice e la Corte territoriale hanno affermato, sulla base della dinamica dei fatti non censurabile in questa sede, che gli accertamenti ematici sono stati svolti nell’ambito degli accertamento di laboratorio ospedalieri cui e’ stato sottoposto l’imputato dopo il ricovero in ospedale a seguito del grave incidente stradale in cui e’ stato coinvolto.
La valutazione effettuata dalla Corte di Appello, conferente rispetto i temi dedotti in sede di gravame di merito, non risulta scalfita dalle censure difensive oggi reiterate, che si risolvono in rinnovati,meri apprezzamenti di fatto
2.11 primo motivo in particolare e’ manifestamente infondato per le ragioni appresso indicate.
Va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente, coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 5, (vds. per tutte Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935 e da ultimo anche Sez. 4 n. 21390 del 10.1.2019 non massimata).
Peraltro, sul punto, come evidenziato dalla Corte territoriale, l’eccezione non e’ stata mai proposta nel giudizio di primo grado, svoltosi con le forme dell’abbreviato, la cui richiesta, per l’orientamento costante della giurisprudenza e della dottrina, gia’ consolidatosi prima della modifica legislativa introdotta dalla L. n. 103 del 2017 (articolo 438 c.p.p., comma 6 bis), determina la sanatoria delle nullita’ non assolute, nel senso che la richiesta di giudizio abbreviato costituisce accettazione degli effetti dell’atto e ha pertanto efficacia sanante.
Nel caso di specie non solo il (OMISSIS) ha fatto la richiesta di abbreviato e nulla ha mai rilevato in quella sede, ma nemmeno nei motivi di appello ha rappresentato i presunti vizi dell’atto di accertamento ematico deducendoli solo per la prima volta in sede di motivi aggiunti.
3.Quanto al secondo motivo, relativo al riconoscimento della circostanza del risarcimento del danno (articolo 62 c.p., n. 6), si rileva che e’ stato dedotto, anche in appello, in maniera generica e del tutto aspecifica, senza documentare di aver risarcito integralmente i danni provocati, e percio’ stesso e’ inammissibile (cfr. Sez.U.n. 8825 del 27.10.2016, Galtelli).
In atti, allegata ad una nota della difesa del Capitanti in data 20.06.2016, indirizzata al Tribunale di Ascoli Piceno per l’udienza del 24 giugno 2016, vi e’ solo una comunicazione (OMISSIS) diretta a (OMISSIS), imputato in cui si attesta un rimborso sinistro RCA di 3.400,00 Euro; null’altro e tantomeno vi e’ quietanza in atti del danneggiato.
D’altro canto questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che, se e’ vero che la responsabilita’ per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti, nondimeno assumono rilievo ai fini dell’invocata attenuante ex articolo 62 c.p., n. 6 i soli danni che costituiscono effetti normali dell’illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarita’ causale (cfr. Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep.2017, Rv.269271), per tale dovendosi intendere la sequenza costante dello stato di cose posto in essere dal soggetto attivo.
L’oggetto giuridico della contravvenzione prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, non va individuato nel patrimonio dei soggetti coinvolti nell’incidente, bensi’ nella tutela dell’incolumita’ pubblica messa a rischio dalla guida di un autoveicolo in stato di alterazione psicofisica. Il rimprovero mosso dall’ordinamento nel reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente, e’ rivolto a colui che, versando in stato d’ebbrezza, si sia messo alla guida, cosi’ ponendo in essere una condizione di pericolo per la collettivita’; e il fatto che egli, in tali condizioni, abbia “provocato” un incidente appare qualificabile come la concretizzazione di quel rischio che aggrava intrinsecamente il disvalore del comportamento del conducente. Ne deriva che il nesso meramente “occasionale” tra la causazione dell’incidente che ha provocato il danno e il reato oggetto di imputazione esclude che, nel caso di che trattasi, si possa parlare di risarcimento di un danno, rilevante ai fini dell’articolo 62 c.p., comma 6, derivante da una relazione di “regolarita’ causale” con il reato oggetto di addebito (Cfr. Sez 4, n. 31634 del 27.04.2018, rv 273083-01; vedi anche Sez. 4,n. 5050 del 17.01.2019 rv 275117-01).
Bene ha fatto, pertanto, la Corte territoriale, che, rispondendo alle sia pure generiche deduzioni difensive, ha affermato che non puo’ trovare riconoscimento la dedotta attenuante attesa la estraneiita’ dei profili risarcitori alla struttura del reato e al bene giuridico protetto (fol 2).
4. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato. Sul punto la Corte territoriale (fol 2 e 3) nel rigettare la censura gia’ proposta in appello ha correttamente applicato il principio piu’ volte affermato da questa Corte secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero, come nel caso di specie, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante (Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016 Ud. (dep. 01/06/2016) Rv. 267318 – 01).
5. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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