Circostanza aggravante della violenza sulle cose

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 1 marzo 2019, n. 8846.

La massima estrapolata:

Ai fini della configurabilita’ della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall’articolo 625 C.P., n. 2, non e’ necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una piu’ efficace difesa della stessa: cio’ che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita.
L’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede – a differenza del caso dell’inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
Per altro verso, lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria procede all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuita’

Sentenza 1 marzo 2019, n. 8846

Data udienza 23 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca – Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/10/2018 del TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto di (OMISSIS), operato nella flagranza del delitto di furto aggravato.
2. Ricorre avverso tale pronuncia l’indagato, per mezzo del difensore Avv. (OMISSIS), affidando le doglianze a due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo, deduce violazione della legge processuale in riferimento alla condizione di quasi-flagranza, ritenuta sussistente nonostante l’inseguimento sia stato eseguito dalla polizia giudiziaria sulla base di informazioni della persona offesa, in violazione dei criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimita’.
2.2. Con il secondo motivo, articola analoga censura e vizio della motivazione in riferimento alla sussistenza dei presupposti della misura pre-cautelare, avendo il Tribunale omesso ogni valutazione in riferimento alla gravita’ del fatto ed alla pericolosita’ del soggetto, in presenza, peraltro, di una ipotesi di furto non aggravato.
3. Con requisitoria scritta in data 21 dicembre 2018, il Procuratore generale in sede ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Manifestamente infondato s’appalesa il primo motivo di ricorso, con il quale e’ stata prospettata censura in riferimento alla sussistenza dello stato di flagranza.
2.1. Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata risulta che l’indagato veniva monitorato dal personale di vigilanza dell’esercizio commerciale nella fasi immediatamente successive della sottrazione di bottiglie di alcolici esposti per la vendita e sino all’intervento degli operanti, inseguito dal direttore del supermercato e, nell’immediatezza, trovato in possesso dalla polizia giudiziaria delle bottiglie, dalle quali era stato in parte rimosso il dispositivo antitaccheggio.
Sul punto, il Tribunale ha, con adeguata motivazione, dato atto della sussistenza della condizione di flagranza in duplice declinazione, descrivendo la ininterrotta sequenza della constatazione, dell’iniziale inseguimento e senza soluzione di continuita’ – dell’intervento della PG e del rinvenimento, in possesso dell’indagato, dei reperti appena sottratti.
2.2. Nella delineata prospettiva, manifestamente inconducenti sono le censure articolate dal ricorrente in quanto l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede – a differenza del caso dell’inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P.M. in proc. Kukiqi, Rv. 271683, N. 46159 del 2008 Rv. 241756, N. 7305 del 2010 Rv. 246496, N. 44041 del 2014 Rv. 262097, N. 19948 del 2017 Rv. 270317).
Per altro verso, lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria procede all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuita’ (Sez. 6, n. 17709 del 12/04/2016, PM in proc. Baicu, Rv. 267127, N. 2738 del 1999 Rv. 214469, N. 4348 del 2003 Rv. 226984, N. 23560 del 2006 Rv. 235259, N. 44369 del 2010 Rv. 249169, N. 6916 del 2012 Rv. 252915).
Di guisa che la motivazione dell’ordinanza impugnata appare del tutto in linea con gli orientamenti giurisprudenziali citati nel ricorso, inerenti la diversa – ipotesi in cui l’agente non venga sorpreso con le tracce del reato e sia stato, invece, inseguito dalla polizia giudiziaria alla stregua delle mere dichiarazioni della persona offesa, sussistendo nel caso in disamina la “immediata ed autonoma percezione, da parte di chi ha proceduto all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato” (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 – dep. 2016, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267591, Sez. 5, n. 8366 del 20/01/2016, Albano, Rv. 266166, N. 20539 del 2010 Rv. 247379, N. 34918 del 2011 Rv. 250861, N. 19002 del 2012 Rv. 252872, N. 15912 del 2013 Rv. 254966, N. 43394 del 2014 Rv. 260527, N. 34899 del 2015 Rv. 264734, N. 8366 del 2016 Rv. 266166).
In altri termini, la condizione di quasi-flagranza e’ esclusa ove fondata su un sostrato meramente dichiarativo, mentre e’ integrata dal rinvenimento, nella disponibilita’ dell’indiziato, di cose pertinenti al reato che ne dimostrino inequivocabilmente il collegamento, in termini di immediatezza, con la condotta denunciata.
Il primo motivo di ricorso e’, pertanto, manifestamente infondato.
3. Sono, invece, genericamente formulate le censure articolate nel secondo motivo in riferimento alla giustificazione dei presupposti dell’arresto.
3.1. L’ordinanza impugnata da’ atto della sottrazione di merce esposta per la vendita e della rimozione – parziale – dei dispositivi antitaccheggio, dando percio’ conto della sussistenza del reato in forma aggravata.
In particolare, ai fini della configurabilita’ della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall’articolo 625 C.P., n. 2, non e’ necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una piu’ efficace difesa della stessa: cio’ che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478, N. 2433 del 1993 Rv. 193805, N. 7235 del 2004 Rv. 227348, N. 43357 del 2005 Rv. 233078, N. 14780 del 2006 Rv. 234030, N. 3372 del 2013 Rv. 254782).
Peraltro, la presenza dei predetti dispositivi – consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse che non ne consente il controllo a distanza – non esclude l’aggravante della esposizione alla pubblica fede in riferimento ai prodotti sottratti all’interno di un esercizio commerciale (Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016 – dep.2017, Monachino, Rv. 269923, N. 49640 del 2009 Rv. 245820, N. 24862 del 2011 Rv. 250914, N. 8390 del 2014 Rv. 259047, N. 10535 del 2015 Rv. 262683, N. 47570 del 2015 Rv. 265913, N. 435 del 2016 Rv. 265586, N. 4036 del 2016 Rv. 267564, N. 6168 del 2016 Rv. 266071).
3.2. L’arresto e’ stato, pertanto, eseguito in ipotesi in cui ne era obbligatoria l’adozione, con conseguente aspecificita’ dei rilievi svolti in ordine alla mancata delibazione della “gravita’ del fatto” e della “pericolosita’ del soggetto”, rilevanti nella diversa ipotesi di arresto facoltativo.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
4. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo determinare in Euro 3000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

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