Circostanza aggravante della minorata difesa

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 dicembre 2020| n. 34357.

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo invece sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento dell’aggravante in relazione ad un furto perpetrato in orario notturno, nei pressi di una fermata dei bus, in una zona a ridotto passaggio di persone, brandendo una spranga).

Sentenza|3 dicembre 2020| n. 34357

Data udienza 25 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: furto aggravato – Minorata difesa – Fatto perpetrato in tempo di notte – Configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cp – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandra – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PEZZELLA VINCENZO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. TAMPIERI LUCA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del Difensore Avv. (OMISSIS), che ha insistito nei motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente (OMISSIS), con sentenza del 26/2/2020 confermava la sentenza emessa in data 13/6/2019 dal Tribunale di Palermo.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’odierno ricorrente colpevole del reato di cui all’articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2 e articolo 61, n. 5, perche’ al fine di trarne profitto, si impossessava di un’affettatrice del valore, al nuovo, di 1.600 Euro sottraendola dai locali di vendita dell’esercizio commerciale (OMISSIS) di (OMISSIS). Fatto commesso con forzatura violenta della porta di accesso e profittando del tardo orario notturno con conseguente minorata difesa. In (OMISSIS) ore 5,05 circa, con recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio, nelle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale.
L’imputato era stato condannato, ritenuta la recidiva contestata e applicata la diminuzione per il rito, alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 140,00 di multa, con dichiarazione di delinquente abituale e con applicazione della misura di sicurezza della liberta’ vigilata per la durata di un anno, sentenza, come detto, che veniva confermata in appello.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (OMISSIS), deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, vizio motivazionale in relazione alla sussistenza delle aggravanti contestate di cui all’articolo 625, n. 2 e articolo 61, n. 6.
Ci si duole dell’omessa motivazione sulla sussistenza di tali aggravanti, che risulterebbero accertate in maniera apodittica, con evidente travisamento della prova. Tali circostanze, quindi, verrebbero applicate quasi come automaticamente conseguenti ai comportamenti dell’imputato.
Si riporta lo stralcio della motivazione per evidenziare che il materiale probatorio acquisito non consente di ravvisare l’aggravante della minorata difesa nella condotta dell’ (OMISSIS). Si richiama la sentenza di questa Corte Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero’, Rv. 24616001, che esclude sia sufficiente ad integrare l’aggravante il semplice riferimento al “tempo di notte”, occorrendo un concreto ostacolo alla pubblica e privata difesa. Pertanto, si afferma che nel caso che ci occupa non puo’ ritenersi sussistente l’aggravante soltanto perche’ la condotta e’ stata posta in orario notturno se, in concreto attraverso una complessiva valutazione, non si sia realizzata una diminuita capacita’ di difesa sia pubblica che privata.
Il ricorrente, dopo aver evidenziato i principali orientamenti in tema di configurabilita’ dell’aggravante in questione, evidenzia che dalle dichiarazioni testimoniali rese dall’agente (OMISSIS) si evince che la condotta si e’ concretizzata nei pressi della Stazione Ferroviaria, dove e’ stata forzata la porta di ingresso di un locale per impossessarsi di una affettatrice, e l’intera area interessata e’ munita di un adeguato impianto di illuminazione e di telecamere di video sorveglianza.
Di conseguenza la valutazione complessiva dei fatti non consente di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacita’ di difesa sia pubblica che privata. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l’udienza camerale senza discussione orale (Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8) il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore che ha insistito sui motivi dello stesso, chiedendone l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Va preliminarmente evidenziato che il difensore rubrica il proprio motivo di gravame anche in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 2 (violenza sulle cose), ma poi non sviluppa affatto tale motivo, che, pertanto, si palesa inammissibile.
Quanto al motivo relativo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5) (l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’eta’, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa), si tratta di un motivo totalmente ripropositivo di quello gia’ confutato dalla Corte territoriale con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, con la quale, in concreto, il difensore ricorrente non si confronta.
La Corte palermitana, con motivazione logica e congrua, nonche’ corretta in punto di diritto -e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimita’- ha dato conto degli elementi in ragione dei quali ha ritenuto sussistente l’aggravante della minorata difesa, essendo stato il furto perpetrato in ora notturna (alle ore 05,05) nei pressi di una fermata di bus, in una zona con ridotto passaggio di persone presenti, brandendo una spranga. Dunque, non solo l’ora notturna, ma anche in una zona con ridotto passaggio di persone e vicino ad una fermata di un bus.
La pronuncia oggi impugnata si colloca, pertanto, nell’alveo di quell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimita’, che il Collegio condivide, secondo cui ai fini della configurabilita’ della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per se’ solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentano, come nel caso che ci occupa, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacita’ di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (cosi’ questa Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017, Torre ed altro, Rv. 271259, che ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l’aggravante in questione in relazione al reato di furto perpetrato in orario notturno all’interno di una officina, sita in zona periferica in cui non vi erano esercizi commerciali aperti; conf: Sez. 5 – n. 53409 del 18/06/2018, A. Rv. 274187 che ha rigettato il ricorso dell’imputato ritenendo sussistere l’aggravante in relazione a un furto di rame accatastato nel giardino di una abitazione sita in zona isolata e poco illuminata, raggiungibile solo tramite strada sterrata, non rilevando invece in senso contrario il fatto che vi fosse a breve distanza dalla casa una stazione dei carabinieri); Sez. 5 – n. 50500 del 04/07/2018, Vlaicu Rv. 274724, secondo cui sussiste la circostanza aggravante della minorata difesa, qualora il furto avvenga di notte in una zona prevalentemente commerciale in cui nelle ore notturne vi sia assenza di automobilisti e di passanti, cosi’ realizzandosi in concreto una diminuita capacita’ di difesa sia pubblica che privata; Sez. 4, n. 30990 del 17/5/2019, Tanzi, Rv. 276794 che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto l’aggravante in un caso di furto commesso operando quando era gia’ buio, sul retro di una villa ed in assenza di controlli; Sez. 5, n. 7026 del 13/1/2020, Nisco, Rv. 278855 che ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva riconosciuto l’aggravante nel caso di un furto di merce contenuta in un autoarticolato parcheggiato nel piazzale di un’azienda, effettuato in piena notte nel mese di gennaio, in una situazione di buio assoluto, in assenza del proprietario e di altre persone nel luogo, pur esistendo nel piazzale un impianto di videoregistrazione che pero’ non allertava il proprietario o le forze dell’ordine; Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Anghel, Rv. 279243 che ha ritenuto immune da censure il riconoscimento dell’aggravante nel caso di un furto, effettuato in piena notte, di gasolio asportato dal serbatoio di un autoarticolato parcheggiato in un’area di sosta retrostante un’area di servizio autostradale, scarsamente illuminata e non frequentata, mentre la persona offesa stava dormendo all’interno della cabina dell’automezzo; Sez. 4, n. 15214 del 6/3/2018, Ghezzi, Rv. 273725 che ha precisato che la motivazione debba indicare gli elementi da cui emerge che la commissione del reato in tempo di notte, in una data situazione, si sia in concreto realizzata per un difetto di vigilanza da parte del proprietario tale da diminuire la capacita’ di difesa sia pubblica che privata; Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016, Mihai, Rv. 268697 in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l’aggravante in questione in un caso di furto di una autovettura parcheggiata, in ora notturna, in una zona periferica pressoche’ deserta, con conseguente insussistenza di una sorveglianza anche indiretta di terze persone; Sez. 2, n. 3598 del 18/1/2011, Salvatore, Rv. 249270; Sez. 5, n. 8819 del 2/2/2010, Maero, Rv. 246160).
Va rilevato, peraltro, che permane un altro orientamento ormai decisamente minoritario secondo cui la commissione del furto in ora notturna integra di per se’ gli estremi dell’aggravante di minorata difesa (Sez. 5, n. 32244 del 26/1/2015, Halilovic, Rv. 265300 relativa ad una fattispecie di furto all’interno di un capannone industriale, in ora notturna; Sez. 5, n. 7433 del 13/1/2011, Santamaria ed altro, Rv. 249603 che ha ritenuto sussistente l’aggravante nel caso di un tentato furto commesso all’interno di un’azienda agrituristica ove, di notte, non viveva alcuno; Sez. 5, n. 35616 del 27/5/2010, Di Mella, Rv. 248883 che ha posto l’accento sul fatto che il tentativo di furto era stato commesso in tempo di notte e ha ritenuto che cio’ bastasse ad integrare l’aggravante, in quanto, in tal caso, nelle vie pubbliche viene esercitata una minore vigilanza e manca, altresi’, l’ordinaria vigilanza del proprietario; Sez. 5, n. 19615 del 11/03/2011, Garritano, Rv. 250183; Sez. 4, n. 34354 del 8/7/2009, Perica, Rv. 244988). Ma si tratta di un orientamento cui non risulta avere avuto ulteriori adesioni da oltre cinque anni.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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