Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6401.
La massima estrapolata:
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilita’, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6401
Data udienza 6 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. BRUNO Mariarosar – Consigliere
Dott. CENCI Danie – rel. Consigliere
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott. ZACCO FRANCA;
Escusa l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 4;
Annullamento senza rinvio limitatamente al delitto di furto per prescrizione;
Annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per la determinazione della pena in relazione al residuo reato;
udito il difensore;
Per (OMISSIS) e’ presente l’avv. (OMISSIS) del foro di Macerata che deposita memoria difensiva e chiede raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino il 24 ottobre 2016, in parziale riforma della sentenza resa all’esito del dibattimento dal Tribunale di Macerata il 21 aprile 2015, appellata dall’imputato, decisione con cui (OMISSIS) era stato riconosciuto colpevole dei reati di furto, commesso il (OMISSIS), di denaro sottratto all’interno della cassa di un bar, reato ritenuto aggravato dalla destrezza e dalla esposizione alla pubblica fede, e di minaccia grave, commessa il (OMISSIS), e, riconosciute le generiche e ritenute le stesse equivalenti alla contestate aggravanti, condannato alla pena di giustizia (pena base per il reato piu’ grave, un anno di reclusione e 200,00 Euro di multa; aumento per la continuazione con la minaccia di due mesi di reclusione e 100,00 Euro di multa), esclusa la sussistenza dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede, ha rideterminato, riducendola, la pena (pena base per il furto mono-aggravato, dieci mesi di reclusione e 160,00 Euro di multa, con aumento ai sensi dell’articolo 81 c.p. di due mesi di reclusione e 40,00 Euro di multa per la minaccia).
2. Ricorre per la cassazione della sentenza, tramite difensore, l’imputato, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (articolo 625 c.p., comma 1, n. 4) e difetto di motivazione.
Richiamata preliminarmente l’ordinanza con cui la Sez. 4 della S.C. il 21 dicembre 2016 – 17 febbraio 2017 ha investito le Sezioni Unite del contrasto circa la esatta nozione di destrezza rilevante ai sensi dell’articolo 625 c.p., comma 1, evidenzia come nel caso di specie la condotta dell’agente non sia stata connotata da “destrezza” nell’accezione rilevante, avendo soltanto approfittato di una frazione di tempo il cui la vittima era distratta, dovendo servire i clienti del bar, ma non gia’ per effetto di un comportamento particolarmente abile dell’imputato, il quale, in realta’, si era limitato solo a prelevare una cosa la’ciata momentaneamente incustodita dalla vittima.
3. Il difensore del ricorrente ha depositato – tardivamente – il 3 dicembre 2018 per l’udienza del 6 dicembre 2018 memoria difensiva. Analoga memoria e’ stata depositata in udienza: essa contiene il richiamo al decisum di Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, di cui si invoca l’applicazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che i reati non sono prescritti (infatti ai sette anni decorrenti dal (OMISSIS), rispettivamente capo A e B, devono aggiungersi quarantanove giorni di sospensione della prescrizione per rinvio determinato da ragioni di salute del difensore (al 18 ottobre 2018 al 6 dicembre 2018), il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
1.1. La Corte di appello, dopo avere escluso l’aggravante della esposizione alla pubblica fede, ha ritenuto sussistente l’aggravante della destrezza cosi’ testualmente ed integralmente – motivando: “avendo l’imputato commesso il fatto con notevole abilita’ ed astuzia, essendosi non solo approfittato della momentanea situazione di difficolta’ della (OMISSIS), la quale, trovandosi sola nel locale e dovendo servire dei clienti, era impossibilitata, seppur temporaneamente, a controllare simultaneamente sia la cassa che la sala ove si trovavano i consumatori, ma avendo prelevato la somma repentinamente, sfruttando il breve allontanamento della vittima e l’abbassamento dell’attenzione della stessa, dovuto alla ridotte distanza temporale tra il momento in cui la (OMISSIS) si e’ recata all’esterno del locale per servire i clienti e quello in cui e’ ritornata all’interno e ha potuto ristabilire il diretto controllo sul registratore di cassa” (p. 5 della sentenza impugnata).
1.2. Cio’ posto, si prende atto della puntualizzazione (la difesa, che ha proposto impugnazione il 22 marzo 2017, ha richiamato l’ordinanza di rimessione, integrata, nella memoria di udienza, dal richiamo alla recente decisione delle Sezioni Unite, n. 34090 del 2017) offerta sul tema dalla S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite: “In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilita’, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo” (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).
1.3. Ebbene, si osserva come, nel caso di specie, l’imputato non si e’ limitato ad approfittare di una situazione, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore, avendo, invece, posto in essere un quid pluris, caratterizzato proprio da particolare abilita’ ed astuzia ed idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, avendo infatti sfruttato, come spiegato alla p. 5 della sentenza impugnata, il breve allontanamento della vittima e l’abbassamento dell’attenzione della stessa, dovuto alla ridotte distanza temporale tra il momento in cui la (OMISSIS), che si trovava in quel momento sola nel locale e doveva servire i clienti, si e’ recata all’esterno del locale per servire i clienti e quello in cui e’ ritornata all’interno e ha potuto ristabilire il diretto controllo sul registratore di cassa.
2. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (articolo 616 c.p.p.) al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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