Utente della strada responsabile anche del comportamento imprudente altrui

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6404.

La massima estrapolata:

Un sorpasso in una strada caratterizzata da carreggiata certamente non ampia, quand’anche esso non sia espressamente vietato, puo’ essere effettuato solo in condizioni di assoluta sicurezza, costituisce evento certamente prevedibile il possibile sopraggiungere in senso contrario di altri veicoli, eventualmente a loro volta impegnati in manovre di sorpasso; e, quand’anche tali manovre di sorpasso vengano effettuate in modo scorretto, deve ricordarsi che il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purche’ rientri nel limite della prevedibilita’.

Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6404

Data udienza 22 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. BRUNO Mariarosari – Consigliere

Dott. PAVICH Giusep – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott. DE MASELLIS MARIELLA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA, in difesa delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
L’avvocato (OMISSIS) del foro di FROSINONE in difesa di (OMISSIS) si riporta ai motivi e alle memoria depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, in data 24 novembre 2016, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, in data 28 gennaio 2014, nei confronti di (OMISSIS), condannato alla pena di giustizia e alle connesse statuizioni civili in relazione al delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso in (OMISSIS) in danno di (OMISSIS), deceduto a (OMISSIS) lo stesso giorno.
L’incidente, in base alla ricostruzione accolta dalla Corte di merito, puo’ riassumersi come segue: il (OMISSIS), percorrendo una strada provinciale a velocita’ elevata, giudicata sicuramente superiore a quella consentita (50 kmh), effettuava una manovra di sorpasso senza avvedersi che in senso opposto stava sopraggiungendo il (OMISSIS), che guidava un velocipede e stava a sua volta sorpassando un’autovettura dei Carabinieri, che aveva rallentato la sua corsa per consentire al (OMISSIS) di rientrare nella propria corsia al termine del sorpasso. In tal modo il veicolo condotto dal (OMISSIS) si scontrava con il velocipede, provocando al suo conducente le lesioni che lo traevano a morte.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il (OMISSIS), con atto personalmente sottoscritto (ed ammissibile in quanto presentato in data antecedente il 3 agosto 2017, data in cui e’ entrato in vigore la L. n. 103 del 2017, articolo 1, comma 63, che ha modificato l’articolo 613 c.p.p.). Il ricorso consta di un singolo motivo, teso a lamentare vizio di motivazione in relazione ad alcuni aspetti in particolare, ossia: a) la questione delle autovetture che il (OMISSIS) stava sorpassando: non gia’ piu’ autovetture, ma una solamente, condotta dalla sig.ra (OMISSIS), diversamente da quanto sostenuto dal teste car. (OMISSIS); b) la questione del tipo di strada ove avvenne il sinistro: una strada extraurbana, con carreggiata larga oltre 6 metri e con limite di velocita’ di 90 kmh, atteso che il segnale del limite di 50 kmh si trovava circa 300 metri in avanti rispetto al tratto di strada extraurbana ove avveniva il sorpasso; c) la questione della manovra imprevedibile e azzardata del ciclista, mentre il (OMISSIS) stava in tutta sicurezza rientrando nella propria corsia; d) la mancata ammissione di una perizia tecnica d’ufficio in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la cui richiesta e’ stata erroneamente giudicata tardiva ma era in realta’ stata avanzata gia’ con l’atto d’appello; e) la mancanza di colpa nella condotta del (OMISSIS), che ottempero’ al dovere di ispezionare la strada percorsa, di mantenere un costante controllo del veicolo e di prevedere tutte le possibili situazioni in base alla comune esperienza; f) l’esclusivita’ della colpa in capo alla persona offesa, costituente causa eccezionale e imprevedibile dell’accaduto, come tale interruttiva del nesso causale.
2. Con memoria pervenuta in Cancelleria il 14 gennaio 2019, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo in subordine che venga dichiarata la prescrizione del reato. Al riguardo peraltro va evidenziato che la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell’udienza in camera di consiglio, di cui al combinato disposto degli articoli 585 e 611 c.p.p., si applica anche per il procedimento in udienza pubblica, in quanto disposizione finalizzata a garantire la pienezza e l’effettivita’ del contraddittorio ed a consentire al giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate (giurisprudenza pacifica: da ultimo vds. Sez. 3, Sentenza n. 14038 del 12/12/2017 – dep. 2018, Faldini e altri, Rv. 272553). Ne deriva che la cennata memoria, presentata senza il rispetto del detto termine dilatorio, non puo’ essere presa in considerazione nella presente decisione.
3. All’odierna udienza, il difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) ha rassegnato conclusioni scritte e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile, in quanto manifestamente infondato, oltreche’ viziato da difetto di autosufficienza (facendo rinvio affatto generico ad atti del giudizio) e teso, per lo piu’, a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimita’ laddove – come nella specie – la sentenza impugnata sia caratterizzata da motivazione congrua, coerente e logica.
In proposito, deve ricordarsi il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimita’ anche in composizione apicale, in base al quale l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicita’ della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074).
Piu’ di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si e’ affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si e’ osservato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).
Conclusivamente, non possono formare oggetto di sindacato di legittimita’ le doglianze relative a questioni di mero fatto e tese a prospettare valutazioni alternative delle prove assunte: la disamina di esse e’ demandata in via esclusiva al giudice del merito ed e’ sottratta allo scrutinio della Corte regolatrice, laddove dette doglianze non attingano profili di macroscopica illogicita’ o inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.
Quanto, invece, alle censure nelle quali vengono sostanzialmente dedotti profili qualificabili come travisamento della prova, deve ribadirsi che tale vizio e’ ravvisabile non gia’ allorquando con esso venga denunciato un qualsiasi equicico epistemologico e percettivo nel quale sia caduto il giudice del merito, ma esclusivamente entro un ben delimitato numero di ipotesi, nelle quali affiori la contraddittorieta’ del ragionamento giustificativo della decisione rispetto alle risultanze di cui agli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35848 del 19/09/2007, Alessandro, Rv. 237684); con il corollario che la denuncia di tale contraddittorieta’ (in quanto volta a censurare un vizio fondante della decisione) deve possedere un’autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilita’ (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621). Un diverso modo di procedere si risolverebbe in una impropria – e improponibile – riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione, essendo, come si e’ detto, preclusa al giudice di legittimita’, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal Giudice del merito perche’ ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa).
Cio’ vale in particolar modo laddove, come nella specie, la sentenza d’appello impugnata confermi, quanto meno nell’impianto della decisione, la pronunzia del giudice di primo grado (c.d. “doppia conforme”).
Beninteso, la conformita’ fra la decisione d’appello e quella di primo grado non e’, in se’, ostativa alla denunzia del vizio in esame; ma e’ intuitivo che il duplice vaglio delle acquisizioni probatorie in sede di merito, con il medesimo esito valutativo, rafforza intrinsecamente le conclusioni cui gli organi giudicanti investiti di tale giudizio sono concordemente pervenuti e rende necessario che le censure, per dirsi fondate, colpiscano travisamenti probatori che si siano manifestati, in modo eclatante ed evidente, in ambo i gradi del giudizio di merito.
Al riguardo, e’ sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’ in base al quale, nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, previsto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), puo’ essere dedotto, nel caso di cosiddetta “doppia conforme” nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – dep. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438); oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837). Il che, pur alla luce delle lagnanze articolate dal ricorrente, non puo’ dirsi accaduto nel caso di specie.
2. Venendo comunque, sinteticamente, alle molteplici questioni prospettate dal ricorrente, a ciascuna di esse, oltre alla risposta adeguata, logica, congrua e coerente offerta dalla Corte distrettuale (come tale – per quanto detto – non sindacabile in questa sede) e alla lettura logica del materiale probatorio che ne deriva, vale la pena richiamare alcuni principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimita’.
In ordine alla questione delle autovetture che il (OMISSIS) stava sorpassando, a ben vedere non rileva la circostanza che egli stesse sorpassando una o piu’ autovetture, rilevando unicamente il fatto che egli stesse conducendo la propria autovettura in modo non compatibile con lo stato dei luoghi, in base a quanto riferito dal car. (OMISSIS) (in cio’ riscontrato, secondo la Corte di merito, dal collega (OMISSIS)).
A proposito delle condizioni della strada ove avvenne il sinistro, infatti, il teste operante ha riferito che l’auto condotta dal (OMISSIS) procedeva a forte velocita’, pur trattandosi di una strada dissestata (come da segnaletica stradale verticale), tenuto altresi’ conto della modesta larghezza della carreggiata (circa 6 metri per entrambi i sensi di marcia) e considerato il fatto che, anche prescindendo dal limite di velocita’ (che era in realta’ di 50 kmh, secondo il teste operante), le caratteristiche della strada imponevano al (OMISSIS) di tenere tutt’altra condotta alla guida (nei termini indicati dagli articoli 140 e 141 C.d.S.) anziche’ procedere a manovre di sorpasso azzardate a velocita’ elevata.
Ne’ puo’ parlarsi di manovra imprevedibile e azzardata del ciclista, o di sua colpa esclusiva: posto, infatti, che un sorpasso in una strada caratterizzata da carreggiata certamente non ampia, quand’anche esso non sia espressamente vietato, puo’ essere effettuato solo in condizioni di assoluta sicurezza, costituisce evento certamente prevedibile il possibile sopraggiungere in senso contrario di altri veicoli, eventualmente a loro volta impegnati in manovre di sorpasso; e, quand’anche tali manovre di sorpasso vengano effettuate in modo scorretto, deve ricordarsi che il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purche’ rientri nel limite della prevedibilita’ (ex multis vds. Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981).
A proposito della lagnanza riferita alla mancata concessione di una perizia tecnica in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, e’ dirimente il fatto che la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa puo’ farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioe’ nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, Sentenza n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni e altri, Rv. 203974; Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).
Quanto finora osservato rende evidente la manifesta infondatezza dell’asserto del ricorrente quanto alla asserita mancanza di colpa nella condotta del (OMISSIS) e all’asserita esclusivita’ della colpa in capo alla persona offesa.
3. La manifesta infondatezza del ricorso priva di rilevanza la questione posta dal ricorrente – peraltro con memoria tardivamente presentata – in ordine alla prescrizione del reato, che comunque non e’ ad oggi intervenuta, avuto riguardo al fatto che, gia’ all’epoca della commissione del reato, vigeva per il delitto in esame il raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell’articolo 157 c.p., comma 6.
4. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
L’imputato ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimita’ dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimita’ dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *