Chiamata in causa del terzo quale unico responsabile ed ipotesi di dipendenza di cause

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 febbraio 2023| n. 4283.

Chiamata in causa del terzo quale unico responsabile ed ipotesi di dipendenza di cause

Nel giudizio di risarcimento del danno, ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall’attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l’estinzione dell’intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall’evento medesimo.

Ordinanza|10 febbraio 2023| n. 4283. Chiamata in causa del terzo quale unico responsabile ed ipotesi di dipendenza di cause

Data udienza 18 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto professionale – Inadempimento – Chiamata in causa del terzo quale unico responsabile – Ipotesi di dipendenza di cause – Rapporti processuali inscindibili – Litisconsorzio necessario processuale – Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità – Causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile di riflesso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo C. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso r.g. n. 14811/2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 60/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RITENUTO

che:
con sentenza resa in data 14/1/2020, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la decisione con la quale il Tribunale della stessa citta’ ha dichiarato (con sentenza definitiva) l’estinzione del giudizio di primo grado limitatamente al rapporto processuale instaurato da (OMISSIS) con la chiamata in causa di (OMISSIS), provvedendo, con separata ordinanza, alla prosecuzione del giudizio principale originariamente introdotto da (OMISSIS) e (OMISSIS) per la condanna del (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del relativo inadempimento al contratto con il quale gli attori avevano incaricato il (OMISSIS) della progettazione e della direzione di taluni lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di loro proprieta’;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo aver rilevato la tardivita’ della riassunzione del giudizio di primo grado (precedentemente dichiarato interrotto a seguito del decesso di (OMISSIS)) – ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse limitato la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado al solo rapporto processuale instaurato a seguito della chiamata in causa di (OMISSIS) da parte del (OMISSIS), atteso che il (OMISSIS), nell’invocare (attraverso la chiamata in causa del terzo) l’accertamento della concorrente (se non esclusiva) responsabilita’ del (OMISSIS) nella produzione dei danni subiti dagli originari attori (in ragione degli inadempimenti imputabili al (OMISSIS) con riguardo agli impegni assunti nei confronti degli attori in qualita’ di geologo), aveva introdotto una causa del tutto scindibile rispetto a quella principale instaurata da (OMISSIS) e (OMISSIS), con la conseguente instaurazione, nella specie, di un litisconsorzio meramente facoltativo, di per se’ tale da giustificare la separazione dei rapporti processuali e (a seguito della tardivita’ della riassunzione della causa nei confronti degli eredi di (OMISSIS)) la dichiarazione di estinzione della sola causa introdotta dal (OMISSIS) con la chiamata in causa del (OMISSIS), e la prosecuzione di quella instaurata in via principale dagli originari attori;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso; nessun altro intimato svolto difese in questa sede;
entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’inadempimento da parte del (OMISSIS) del diverso contratto concluso tra quest’ultimo (in qualita’ di geologo) e gli attori non lo rendesse parte del diverso contratto stipulato tra i (OMISSIS) e il (OMISSIS), ne’, tantomeno, tenuto a garantire quest’ultimo nei confronti dei primi; e per avere altrettanto erroneamente ritenuto che l’odierno ricorrente non avesse proposto alcuna specifica domanda nei confronti del terzo chiamato in causa;
al contrario, evidenzia il ricorrente di aver espressamente invocato, attraverso l’atto di chiamata del (OMISSIS), l’accertamento della relativa responsabilita’ professionale nei confronti degli attori (e dei termini della corrispondente entita’), si’ da dar luogo, attraverso detta chiamata, non gia’ a una chiamata in garanzia, bensi’ alla formale indicazione del (OMISSIS) quale effettivo ed unico responsabile dei danni denunciati dagli attori (come, peraltro, positivamente emerso a seguito dell’accertamento tecnico preventivo svolto prima dell’instaurazione del presente giudizio con la partecipazione dello stesso (OMISSIS)), con la conseguente determinazione di una posizione processuale del terzo incompatibile con quella dell’originario convenuto, tale da determinare un’ipotesi di litisconsorzio necessario e di inscindibilita’ delle cause;
in forza di tali premesse, pertanto, a seguito della dichiarazione di interruzione dell’intero processo in conseguenza del decesso del (OMISSIS) (come puntualmente avvenuto nel caso di specie), la tardivita’ della riassunzione nei confronti degli eredi della parte deceduta avrebbe dovuto necessariamente determinare l’estinzione dell’intero processo, e non gia’ del solo rapporto processuale tra il (OMISSIS) e il terzo chiamato, con la conseguente erroneita’ della contraria decisione emessa dal giudice a quo;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente a fondamento del riconosciuto carattere solidale dell’obbligazione risarcitoria del (OMISSIS), rispetto a quella del (OMISSIS) e, conseguentemente, il ricorso di un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra le rispettive controversie contemporaneamente pendenti in primo grado;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al punto concernente la connessione tra l’avvenuta dichiarazione di estinzione di una sola delle cause pendenti dinanzi al giudice di primo grado e, viceversa, l’avvenuta interruzione del processo nella sua interezza;
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articolo 279 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, nonche’ dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4) per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi, o di dettare alcuna adeguata motivazione, in relazione alla doglianza sollevata dal (OMISSIS) in sede di appello con riguardo all’erronea pronuncia, da parte del primo giudice, di una sentenza di carattere definitivo sull’estinzione del processo, a fronte della contestuale pronuncia di un’ordinanza interlocutoria intesa alla prosecuzione del giudizio;
il primo motivo e’ fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;
osserva preliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente abbia ritualmente provveduto ad assolvere ai propri oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, con particolare riguardo all’avvenuta trasposizione, in questa sede, dei contenuti della domanda proposta nei confronti del (OMISSIS) nell’atto contenente la relativa chiamata quale terzo: trasposizione nella specie indispensabile ai fini della valutazione dell’eventuale determinazione, attraverso la proposizione di tale domanda nei confronti del terzo, di un’ipotesi di litisconsorzio necessario e di inscindibilita’ delle cause contestualmente proposte;
al riguardo, varra’ considerare come, alla pag. 12 del ricorso, il ricorrente abbia indicato l’atto di chiamata in causa del terzo, in data 28/9/2017, contrassegnandolo come doc. 1 di cui all’attestazione di conformita’ contenuta nel fascicolo di parte del grado d’appello e come doc. 11 del sottofascicolo del giudizio di cassazione, ed abbia altresi’ provveduto, nella successiva pag. 13, a riprodurre il contenuto delle conclusioni di tale chiamata, in cui si da’ atto di aver invocato l’accer-tamento “della responsabilita’ professionale ed il grado nel concorso da parte del Dott. (OMISSIS)”;
si tratta, ad avviso del Collegio, di una modalita’ di allegazione degli atti processuali (rilevanti ai fini della decisione) di per se’ pienamente idonea a soddisfare le condizioni imposte dal richiamato articolo 366 c.p.c., n. 6, come tale sufficiente a consentire a questa Corte l’assunzione delle proprie determinazioni per la decisione sulla censura in esame;
ferme tali premesse, occorrera’ pertanto considerare se tale domanda di accertamento della responsabilita’ del (OMISSIS) in relazione ai danni denunciati dagli attori sia effettivamente valsa a determinare un litisconsorzio necessario tra tutte le parti processuali e, conseguentemente, un’ipotesi di inscindibilita’ tra le cause contestualmente pendenti;
a tale riguardo, secondo quanto gia’ in precedenza stabilito da questa Corte (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 4722 del 28/02/2018, Rv. 647631 – 01), in materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizza un’ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l’attore e il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l’attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest’ultima, sicche’ i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all’individuazione dell’obbligato, non puo’ essere sciolto neppure in sede d’impugnazione (conf. Sez. 2, Sentenza n. 11946 del 08/08/2003, Rv. 565766 – 01);
in coerenza a tale principio, questa Corte ha altresi’ sottolineato come il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di piu’ soggetti corresponsabili di un fatto illecito da’ luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarieta’ passiva configurabile tra gli autori dell’illecito, soffre una parziale eccezione nell’ipotesi in cui l’accertamento della responsabilita’ di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilita’ degli altri. In tal caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialita’ tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all’esito della lite, l’impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilita’ da’ luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile di riflesso, che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 14379 del 27/05/2019, Rv. 654091 – 01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 16391 del 14/07/2009, Rv. 609383 – 01);
nel caso di specie, a seguito della domanda di accertamento proposta dal (OMISSIS) con la chiamata del terzo ( (OMISSIS)), l’eventuale ipotetica attestazione, in accoglimento della domanda del chiamante, della responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS) nella produzione dei danni a carico degli originari attori, avrebbe inevitabilmente condotto al rigetto della domanda proposta nei confronti dell’odierno ricorrente, atteso, in tale caso, il carattere alternativo delle due posizioni;
cio’ posto, e’ agevole concludere come, con la chiamata in causa del (OMISSIS), da parte del (OMISSIS), non ebbe in alcun modo a verificarsi una chiamata di terzo a fini di manleva o di garanzia (impropria) (al di la’ delle eventuali espressioni scorrette o improprie utilizzate dalle parti), con la conseguente inapplicabilita’ del principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilita’ civile, in presenza d’un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facolta’ e non l’obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facolta’, l’eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli articoli 300 c.p.c. e ss. solo con riferimento alla causa in cui si e’ verificato l’evento interruttivo, mentre l’altra causa non separata resta in una fase di stallo o di rinvio, destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell’estinzione di essa (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013, Rv. 626431 – 01);
nel caso in esame, infatti, con la chiamata in causa del (OMISSIS), il (OMISSIS) determino’ inequivocabilmente una situazione di diretta dipendenza tra le due cause (quella originariamente proposta dagli attori e quella introdotta dal (OMISSIS) con la chiamata in causa del terzo), atteso che l’eventuale accertamento della (esclusiva) responsabilita’ del (OMISSIS) avrebbe inevitabilmente finito col riflettersi sulla decisione della causa proposta dagli originari attori, si’ da integrare proprio quei presupposti che i richiamati arresti di questa Corte individuano quali condizioni di riconoscimento dell’inscindibilita’ delle cause e della necessarieta’ del litisconsorzio;
dalla considerazione complessiva delle argomentazioni sin qui esposte deriva il riconoscimento della fondatezza della censura in esame, atteso che, una volta accertato il carattere inscindibile delle cause pendenti e l’indole necessaria del litisconsorzio cosi’ instaurato, la dichiarazione di interruzione del processo nella sua interezza (come, peraltro, puntualmente avvenuto nel caso di specie), avrebbe imposto, a seguito della riconosciuta tardivita’ della sua riassunzione, la corrispondente dichiarazione dell’estinzione del processo nella sua interezza, e non gia’ limitatamente al solo rapporto processuale instaurato da (OMISSIS) con la chiamata in causa di (OMISSIS);
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo, assorbiti i restanti, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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