Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 febbraio 2020, n. 6609
Massima estrapolata:
Chi, dopo essersi separato, affida il cane di famiglia all’ex coniuge, pur conoscendone l’avversione, risponde alla pari dell’eventuale abbandono dell’animale in quanto ne ha consapevolmente accettato il rischio.
Sentenza 20 febbraio 2020, n. 6609
Data udienza 20 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/04/2018 del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di 800 Euro di ammenda ciascuno, con i doppi benefici di legge per entrambi gli imputati, per il reato di cui all’articolo 727 c.p., a loro contestato per avere abbandonato, legandolo a un palo sito all’interno del presidio sanitario di (OMISSIS), un cane di razza bulldog con microchip di riconoscimento n. (OMISSIS). Fatto commesso in (OMISSIS).
2. Avverso l’indicata sentenza, (OMISSIS), per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione all’articolo 192 c.p.p., articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e) e articolo 727 c.p..
Assume il ricorrente che la motivazione con cui il Tribunale ha affermato la penale responsabilita’ dell’imputato – e cioe’ perche’ era consapevole dell’avversione della ex moglie nei confronti del cane – e’ frutto di motivazioni apodittiche e illogiche; per un verso, il Tribunale, dopo avere ritenuto credibile la testimonianza della teste (OMISSIS) nella parte in cui ha affermato che il cane si trovasse nella disponibilita’ del (OMISSIS), avrebbe dovuto motivare le ragione per cui (OMISSIS) non avrebbe mai mostrato particolare affetto nei confronti dell’animale; per altro verso, la teste (OMISSIS) ha spiegato di avere appreso che la (OMISSIS) abbandono’ il cane perche’ la figlia del nuovo compagno era allergica ai peli.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, b) ed e) in relazione all’articolo 192 c.p.p., articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e) e articolo 727 c.p.. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il principio secondo cui il proprietario, che abbia affidato il cane a un terzo, risponde dell’abbandono solo quando detto abbandono sia concretamente prevedibile, circostanza in relazione alla quale il Tribunale ha omesso qualsivoglia motivazione, e tenendo conto che il cane si trovava nella disponibilita’ di (OMISSIS) da quasi due anni.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione all’articolo 192 c.p.p., articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e) e articolo 727 c.p.. Secondo il ricorrente, difetterebbero gli elementi costitutivi del reato in esame, considerando che il cane, lasciato per due ore all’ingresso del centro veterinario, non si trovo’ sprovvisto di custodia e cura e, comunque, esposto a pericolo per la propria incolumita’.
2.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’articolo 157 c.p.p.. Deduce il ricorrente che il reato, accertato il (OMISSIS), sarebbe in ogni caso prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Per dare un ordine logico alla trattazione delle questioni dedotte, occorre prendere le mosse dal terzo motivo, con cui il ricorrente contesta la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
3. Il motivo e’ manifestamente infondato.
3.1. Invero, va ricordato che integra la contravvenzione di abbandono di animali (articolo 727 c.p., comma 1) la condotta di distacco volontario dall’animale (Sez. 3, n. 18892 del 02/02/2011 – dep. 13/05/2011, Mariano, Rv. 250366), che consiste nell’interruzione della relazione di custodia e di cura instaurata con l’animale precedentemente detenuto, lasciandolo in un luogo ove non ricevera’ alcuna cura, a prescindere dalla verificazione di eventi ulteriori conseguenti all’abbandono, quali le sofferenze o la morte dell’animale, eventi che fuoriescono dal perimetro della tipicita’ disegnato dalla norma incriminatrice.
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente ravvisato gli estremi oggettivi del reato ex articolo 727 c.p., avendo accertato che il cane, in data (OMISSIS), fu casualmente trovato legato a un palo all’esterno del presidio sanitario a.s.l. da un dipendente di detto presidio, (OMISSIS), il quale, grazie al microchip, risali’ al proprietario, ossia al (OMISSIS), che pero’ non riusci’ a contattare perche’ assente dall’isola per motivi di lavoro, come riferitogli dalla madre dell’imputato; costei preciso’ che il cane era stato affidato alla moglie del (OMISSIS), la quale, sebbene convocata, non passo’ a prendere l’animale, che fu trasferito al canile e successivamente ritirato da un delegato del (OMISSIS).
E’ percio’ evidente che il cane sia stato abbandonato, essendo stato lasciato in balia di se’ stesso per un apprezzabile lasso di tempo, legato a un palo, e senza essere affidato alla custodia e alla cura di altro soggetto.
4. Il primo motivo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per la stretta correlazione logica e giuridica delle questioni dedotte, sono manifestamente infondati.
4.1. Secondo, accertato dal Tribunale, il cane, al momento del fatto, era nella materiale disponibilita’ della moglie del (OMISSIS), come riferito al (OMISSIS) dalla madre dell’imputato, anche considerando che l’imputato medesimo era assente dall’isola per motivi di lavoro dal 01 al 23 novembre.
Il Tribunale ha altresi’ accertato l’inesistenza di accordi tra il (OMISSIS) e la moglie, che avevano deciso di separarsi legalmente e di interrompere la coabitazione, riguardo a chi dei due dovesse prendere in custodia ed accudire il cane in modo esclusivo.
4.2. Quanto all’elemento soggettivo, il reato ex articolo 727 c.p., comma 1, modellato come illecito contravvenzionale, puo’ essere indifferentemente realizzato con dolo o con colpa. Nessun ostacolo, percio’ si oppone alla configurabilita’ del dolo nella forma eventuale, che si realizza quando l’agente, nonostante si sia chiaramente rappresentato la verificazione dell’abbandono dell’animale, si sia comunque determinato ad agire, anche a costo del verificarsi dell’evento lesivo.
Nel caso in esame, il Tribunale si e’ attenuto al principio ora enunciato: ritenuta la penale responsabilita’ di (OMISSIS), non ricorrente, quale autrice materiale dell’abbandono, ha ravvisato in capo all’imputato non la colpa, come dedotto dal ricorrente con il terzo motivo, ma il dolo eventuale, avendo il (OMISSIS) accettato che la moglie, cui aveva affidato la custodia del cane, lo abbandonasse: previsione, questa, sorretta da solidi elementi di fatto, ben noti all’imputato, quali la circostanza che era stato proprio il (OMISSIS) a portare in casa il cane, nonostante il dissenso della moglie a causa sia del costo dell’animale, che era stato pagato 1.400 Euro benche’ le condizioni economiche della famiglia non fossero floride, sia, e soprattutto, del fatto che la donna non amasse gli animali, e considerando che, oltretutto, il cane in casa rompeva le sedie, sbavava continuamente, tanto che la donna era esasperata da questa situazione.
Alla luce di queste circostanze, e’ percio’ evidente che il (OMISSIS) si sia rappresentato la circostanza che la donna, a cui aveva affidato il cane durante il suo periodo di assenza per motivi di lavoro, potesse concretamente abbandonare il cane medesimo: rappresentazione che, tuttavia, non ha impedito al (OMISSIS) di agire, anche a prezzo che si verificasse l’abbandono, come poi e’ avvenuto.
5. Il quarto motivo e’ manifestamente infondato.
5.1. Il ricorrente, infatti, ai fini del computo della prescrizione non tiene conto del periodo di sospensione, pari complessivi a 329 giorni (dal 31/10/2016 al 20/03/2017 per istanza di rinvio del difensore, dal 20/03/2017 al 25/09/2017 per adesione del difensore all’astensione dalle udienze), che, sommandosi al temine di cinque anni previsto per le contravvenzione, fa si’ che il reato si sia prescritto il 09/11/2018, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
5.2. Di conseguenza, trova applicazione il principio secondo cui l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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