Nei procedimenti di divisione giudiziale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1635.

La massima estrapolata:

Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.

Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1635

Data udienza 13 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11490-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) che o rappresenta e difende in virtu’ di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi unitamente dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 68/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 23/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilita’ o comunque per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dei controricorrenti che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Maglie, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), al fine di procedere allo scioglimento della comunione insistente su un immobile in (OMISSIS), denominato (OMISSIS), composto di fabbricati e terreno. Nella resistenza dei convenuti, il giudice adito, all’esito della CTU, con sentenza n. 3937/2013 approvava il progetto di divisione predisposto nella consulenza tecnica d’ufficio depositata il 28/3/2012, assegnando alle parti le rispettive quote.
Inoltre poneva le spese di CTU e quelle di lite per il 50% a carico dei convenuti.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello (OMISSIS) e (OMISSIS), cui hanno resistito (OMISSIS) e (OMISSIS), restando invece contumaci gli altri appellati.
La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 68 del 23 gennaio 2017 ha rigettato l’impugnazione, ponendo a carico degli appellanti le spese del giudizio di appello.
Quanto al primo motivo di gravame con il quale si contestava l’iniquita’ della divisione, la Corte distrettuale rilevava che effettivamente il CTU aveva riscontrato alcune opere di ampliamento dell’antico fabbricato, per le quali non si rinveniva traccia dei provvedimenti autorizzativi, sicche’ non ne aveva tenuto conto ai fini della stima del bene comune.
Tale conclusione era da reputarsi condivisibile, occorrendo in ogni caso considerare che la porzione di fabbricato ampliata era stata inclusa nella quota assegnata agli stessi appellanti, che avevano quindi tratto esclusivo vantaggio da tali opere. Inoltre non vi era prova che i pretesi miglioramenti del bene comune fossero stati realizzati proprio dal dante causa degli appellanti.
In merito alla contestazione relativa alla formazione delle quote del terreno, ed in particolare alla presenza di uno scavo che ne aveva modificato la quota originaria, la sentenza d’appello osservava che in realta’ vi erano numerose zone di terreno interessate da scavi (essendo il fondo in origine adibito ad attivita’ estrattiva) e che le stesse erano state incluse sia nella quota degli appellanti che in quella degli appellati, sicche’ la riduzione di valore legata a tale conformazione del terreno era stata ripartita tra tutte le parti in causa.
Infine non emergeva che il CTU avesse predisposto un progetto alternativo di divisione ne’ risultava che gli appellanti avessero mai prospettato un’ipotesi diversa di divisione.
Quanto al secondo motivo di appello che contestava che le spese di lite fossero state poste a carico degli appellanti, nonostante si trattasse di un giudizio di divisione, la sentenza rilevava che agli appellanti era stata fatta sopportare solo la meta’ delle spese di CTU e di quelle di lite, e cio’ in considerazione del comportamento dilatorio preprocessuale nonche’ processuale.
Trattasi di valutazione che era da reputarsi condivisibile, in quanto i convenuti, che prima della lite erano nel possesso esclusivo dei beni, non avevano dato seguito alla richiesta originaria di addivenire ad una divisione bonaria, emergendo anche che in un’altra missiva che aveva preceduto il giudizio, il dante causa dei convenuti, aveva infondatamente rivendicato la proprieta’ esclusiva del bene, condotta questa che giustificava quindi la parziale condanna alle spese di lite.
Ne’ rilevava la circostanza che una richiesta di sequestro giudiziario proposta in corso di causa dagli attori non fosse stata accolta, dovendosi regolare anche le spese dei subprocedimenti cautelari sula base dell’esito del giudizio di merito.
2. Avverso tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
La Sesta Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 11230 del 9 maggio 2018 ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza, non ricorrendo le condizioni per la definizione in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c.
3. Preliminarmente deve ribadirsi la tempestivita’ del ricorso, non potendo avere seguito la inziale proposta del relatore ex articolo 380 bis c.p.c. di inammissibilita’, posto che, essendo stata la sentenza notificata in data 14/2/2017, il termine breve, risulta essere stato prorogato dal 15/4/2017 (sabato) al 18/4/2017 (martedi’), giorno in cui risulta effettivamente notificato il ricorso, atteso che lunedi’ 17/4/2017 era festivo, trattandosi del lunedi’ successivo alla domenica di Pasqua.
4. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Assume il ricorrente che la Corte di merito ha disatteso la richiesta di riconoscimento dei miglioramenti apportati al bene comune, nonostante la loro esecuzione fosse stata provata. Ove si fosse dato atto di tali interventi migliorativi, la soluzione divisionale sarebbe stata sicuramente diversa.
Per l’effetto al ricorrente e’ stata attribuita una quota che peraltro comprende una porzione di terreno inagibile.
Il motivo deve essere disatteso, in quanto non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’articolo 2697 c.c. e di quello degli articoli 115 e 116 c.p.c., bensi’ lamenta soltanto l’erronea valutazione di risultanze probatorie.
La violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’articolo 115 e’ necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe’ abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioe’ dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioe’ giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si puo’ ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., che non a caso e’ rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).
Le censure, oltre a risultare del tutto generiche e prive del requisito di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, laddove si richiama l’esistenza di un progetto alternativo di divisione, che sarebbe stato ignorato da parte della Corte distrettuale, trascurando non solo di riportarne il contenuto in ricorso ma anche di indicare in quale specifico atto processuale lo stesso sia rinvenibile, omettono in primo luogo di confrontarsi con la ratio della sentenza gravata che, quanto ai miglioramenti asseritamente apportati dal dante causa del ricorrente, ha ritenuto che l’affermazione dei convenuti non fosse stata supportata da alcuna prova.
I giudici, quanto meno per i pretesi miglioramenti che non sono investiti da profili di illegittimita’ urbanistica, non hanno negato la loro esistenza, ma hanno ritenuto che non fosse possibile far derivare dagli stessi alcuna pretesa di rimborso a favore di una delle parti condividenti, mancando la prova che la loro paternita’ fosse effettivamente riconducibile al dante causa del ricorrente.
Quanto invece alle modifiche per le quali non sono stati riscontrati provvedimenti autorizzatori, e che il CTU ha ignorato ai fini della stima, anche qui le critiche del ricorrente non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata che ha evidenziato come di tale scelta non avessero motivo di dolersene gli appellanti, posto che le parti modificate erano state tutte incluse nella porzione assegnata agli stessi in sede divisionale, avendo quindi beneficiato interamente dell’incremento anche di valore apportato dalle stesse.
Tale considerazione consente anche di superare il profilo relativo al fatto che effettivamente, come si ricava anche dal contenuto della CTU, che in parte risulta riportata in controricorso (pag. 11), gli interventi privi di provvedimento autorizzatorio erano da ricondurre all’attivita’ di (OMISSIS), dante causa dei convenuti.
Infatti, l’ausiliario non ha tenuto conto dell’aumento di valore apportato da tali modifiche alla massa comune, ma del quale in fatto ha beneficiato solo la quota assegnata al ricorrente, al cui interno sono state interamente collocate le opere de quibus. Inoltre non risulta dedotto che il costo per l’esecuzione di tali interventi, che genera nei rapporti tra condividenti un credito di valuta, pari all’importo pecuniario delle spese sostenute per la loro realizzazione, sia superiore al valore delle opere all’attualita’, di cui come detto fruisce solo la quota del ricorrente, considerazione questa che conforta la correttezza dei giudici di merito circa la sostanziale carenza di interesse del ricorrente a dolersi della valutazione fatta dal CTU di tali interventi edilizi.
5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., in quanto doveva escludersi che il ricorrente si fosse opposto alla domanda di divisione o avesse in qualche modo cercato di procrastinare l’esito del giudizio, con la conseguenza che le spese di lite andavano poste a carico della massa.
Inoltre, non si era tenuto conto della circostanza che la domanda di sequestro giudiziario proposta in corso di causa dagli attori era stata disattesa, il che avrebbe dovuto condurre il Tribunale, prima, e la Corte distrettuale, poi, ad una diversa valutazione quanto alla sorte del carico delle spese di lite.
Anche tale motivo va disatteso.
I giudici di merito hanno, infatti, fatto una piana applicazione dei principi costantemente ribaditi da questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 22903/2013) nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facolta’ di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (conf. Cass. n. 3083/2006).
La sentenza impugnata, con apprezzamento in fatto, e come tale non censurabile in sede di legittimita’, ha rilevato che dovesse essere presa in considerazione anche la condotta preprocessuale dei convenuti, i quali oltre a rifiutare di addivenire ad una divisone bonaria, avevano soprattutto addotto di essere titolari esclusivi della proprieta’ di cui si chiedeva sciogliersi la comunione.
E’ pur vero che tale posizione difensiva non e’ stata poi reiterata una volta introdotto il giudizio, ma come si rileva anche dall’esposizione dei fatti di causa quale contenuta nel ricorso, hanno fatto valere il diritto al rimborso di pretesi miglioramenti che il dante causa dei convenuti avrebbe apportato al bene.
Tale questione e’ stata anche reiterata in sede di appello, essendo stata risolta in sentenza con l’affermazione secondo cui la pretesa de qua non poteva essere accolta, attesa la carenza di prova sul punto, denotandosi in tal modo una effettiva soccombenza, quanto meno parziale, che legittima quindi anche una condanna parziale al rimborso delle spese di lite.
Infine del tutto corretta appare la decisione in merito all’incidenza sulla determinazione del carico delle spese di lite dell’esito sfavorevole della richiesta di sequestro giudiziario in corso di causa, avendo la sentenza fatto applicazione del principio secondo cui (cfr. Cass. n. 3436/2011) il provvedimento cautelare chiesto in corso di causa da’ vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito, dal che consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non puo’ che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo, senza quindi poter parcellizzare la valutazione di soccombenza.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla a provvedere quanto alle parti rimaste intimate in questa fase.
6. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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