Contemporanea regolamentazione dell’accordo originario e dell’accordo transattivo
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Contemporanea regolamentazione dell’accordo originario e dell’accordo transattivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 645.

In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.

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L’art. 1972 comma 1 cod. civ. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10865. La massima estrapolata: L’art. 1972 comma 1 cod. civ. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per...

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Il patto con il quale le parti del negozio transattivo mantengono le garanzie

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2522. La massima estrapolata: Il patto con il quale le parti del negozio transattivo convengono di mantenere le garanzie, opera esclusivamente “inter partes” (articolo 1372 c.c.), sicche’ quando il patto abbia ad oggetto la conservazione di garanzie prestate da terzi occorre il necessario consenso...

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La transazione richiede la forma scritta soltanto “ad probationem”

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31920. Le massime estrapolate: Il contratto di transazione richiede la forma scritta soltanto “ad probationem”, per cui la mancanza della sottoscrizione, così come la mancata produzione di un atto sottoscritto, non impedisce che l’esistenza del contratto venga dimostrata ugualmente in altro modo o...

La norma di cui all’art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata
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La norma di cui all’art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 30 aprile 2018, n. 10337. La norma di cui all’art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione a far sì che...

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 dicembre 2016, n. 26113
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 dicembre 2016, n. 26113

Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore...

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 novembre 2016, n. 22638
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 novembre 2016, n. 22638

Il ricorso al criterio equitativo è consentito, ai sensi dell’art. 1226 c.c., non già per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato ma soltanto al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è...

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Agli effetti del limite imposto dall’art. 1966 c.c., che sancisce la nullità della transazione avente ad oggetto diritti non lasciati alla disponibilità delle parti, sono certamente sottratti ad ogni potere di disposizione dei contraenti, inerendo alla qualificazione giuridica della persona nella collettività, gli status personali. La nullità del contratto avente per oggetto uno status discende, indipendentemente dall’art. 1966 c.c., dal dato che gli status, in quanto privi del carattere di patrimonialità, non possono costituire oggetto di un atto espressione dell’autonomia privata. Sono, tuttavia, certamente negoziabili le situazioni soggettive patrimoniali che dagli status derivano. È quindi transigibile la controversia insorta tra gli aventi diritto ad una quota dell’eredità nella successione del genitore, che non ponga in discussione lo status di figlio adottivo o di affiliato di uno dei membri del nucleo familiare, ma soltanto (come avvenuto nel caso in esame, secondo quanto dedotto) la consistenza dei diritti patrimoniali che in quello status trovano la loro fonte. Né è ravvisabile alcuna illiceità nella convenzione dispositiva o rinunciativa di diritti patrimoniali relativi ad una successione già aperta. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 maggio 2016, n. 8919

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 maggio 2016, n. 8919 Svolgimento del processo B.B. citava davanti al Tribunale di Pordenone C.E. e B.M. , esponendo che nel 1978 era deceduto il proprio genitore adottivo B.L. ; che gli eredi S.E. e i figli adottivi B. e M. avevano stipulato in data 21 novembre...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile 2015, n. 6921. Ai sensi dell’art. 1967 c.c., la transazione deve essere provata per iscritto. Da tale norma consegue la necessità che tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo (tra i quali segnatamente quello, essenziale, della reciprocità delle concessioni), debbano risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 aprile 2015, n. 6921 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. FALASCHI...

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