Commette il reato di maltrattamento nei confronti degli animali il veterinario che non cura il cane investito da un’automobile e lo lascia nel ricovero del canile senza assistenza, fino a quando l’animale muore tra le sofferenze.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 9 agosto 2018, n. 38409.

La massima estrapolata:

Commette il reato di maltrattamento nei confronti degli animali il veterinario che non cura il cane investito da un’automobile e lo lascia nel ricovero del canile senza assistenza, fino a quando l’animale muore tra le sofferenze.

Sentenza 9 agosto 2018, n. 38409

Data udienza 20 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano rel. Consiglie

– REGISTRO GENERALE

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/05/2017 del g.i.p. del tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Corbetta Stefano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al g.i.p. per l’ulteriore corso;
lette le memorie depositate in data 23 febbraio 2018 e in data 2 marzo 2018 dall’avv. (OMISSIS), nell’interesse del (OMISSIS), con cui si chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Adito da una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, con l’impugnata sentenza, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., il g.i.p. del tribunale di Ancona mandava assolto (OMISSIS), perche’ il fatto non sussiste, dal reato di cui all’articolo 544 ter c.p., a lui contestato perche’, nella qualita’ di veterinario di turno presso il canile sanitario di (OMISSIS), ometteva di sottoporre alle urgenti cure veterinarie il cane (microchip n. (OMISSIS)) oggetto di investimento stradale occorso nella serata del (OMISSIS), ricoverato presso il canile di (OMISSIS) dalla ore 23.00 della stessa sera dell’incidente fino al 2 gennaio 2016, senza sottoporlo a cura farmacologica ne’ a somministrazione di cibo, nonostante le condizioni di salute del cane fossero chiaramente compromesse ed evidenti fossero i comportamenti anomali (l’animale lamentandosi premeva la testa contro gli angoli del box), cagionandogli cosi’ gravi sofferenze fino alla morte, sopraggiunta il (OMISSIS). Ad avviso del tribunale, nel caso in esame si era in presenza di un comportamento omissivo, il che escluderebbe la configurazione del reato di cui all’articolo 544 ter c.p., il quale, inoltre, esigerebbe il dolo specifico, che nemmeno sarebbe ravvisabile nella vicenda in esame.
2. Avverso l’indicata sentenza, il p.m. del tribunale di Ancona propone ricorso per cassazione, denunciando erronea applicazione dell’articolo 544 ter c.p..
Premette, il ricorrente, che, avverso la sentenza emessa dal g.i.p. a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, l’unica impugnazione ammissibile sarebbe il ricorso per cassazione, come stabilito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’.
Nel merito, il ricorrente eccepisce l’erronea interpretazione della fattispecie delittuosa in esame, operata dal g.i.p., sotto un duplice profilo, relativo all’elemento sia oggettivo, sia soggettivo del reato.
Quanto al primo aspetto, deduce il ricorrente che il delitto in esame e’ a forma libera, e quindi e’ realizzabile con una condotta sia attiva, sia omissiva, fermo restando, in quest’ultima ipotesi, la necessita’ di un obbligo giuridico di impedire l’evento, ai sensi dell’articolo 40 c.p., comma 2, che, quanto al medico veterinario di turno, troverebbe fondamento nell’articolo 16 del codice deontologico dei medici veterinari e nella Legge Regionale delle Marche n. 10 del 1997, articolo 5, comma 3, lettera b), norme in forza delle quali il medico veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza, di prestare le prime cure agli animali, al fine di fornire loro una specifica e adeguata assistenza, nonche’ l’obbligo di assicurare prestazioni sanitarie di pronto soccorso agli animali che si trovano presso la struttura sanitaria.
Quanto al secondo aspetto, l’interpretazione seguita dal g.i.p. confonderebbe l’elemento soggettivo del reato con una delle condotte contemplate della norma; il dolo specifico, peraltro, sarebbe richiesto con riferimento alla sola ipotesi di lesioni cagionate “per crudelta’”, con esclusione, quindi, dell’ipotesi della mancanza di necessita’, in relazione alla quale sarebbe sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, che, ad avviso del ricorrente, sarebbe sussistente nel caso in esame.
3. Con memorie depositate in data 23 febbraio 2018 e in data 2 marzo 2018, il difensore dell’imputato evidenzia sia che il (OMISSIS) somministro’ al cane cibo e acqua, sia che, in data (OMISSIS), consegno’ il cane al figlio del proprietario, deceduto a seguito di investimento da parte di veicolo, ossia lo stesso evento in cui era rimasto coinvolto l’animale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. In punto di rito, si deve osservare che la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, puo’ essere impugnata solo con ricorso per cassazione (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010 – dep. 03/12/2010, Dalla Serra, Rv. 248378).
3. Nel merito, la motivazione addotta dal g.i.p. a fondamento dell’epilogo assolutorio e’ giuridicamente errata.
4. Invero, il delitto previsto dall’articolo 544 ter c.p. e’ delineato come reato a forma libera, e da’ rilievo a due distinte condotte, ugualmente offensive del medesimo bene giuridico (il sentimento per gli animali), ossia il cagionare una lesione a un animale, ovvero il sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, condotte che, in entrambi i casi, devono essere realizzate “per crudelta’ o senza necessita’”.
Orbene, si osserva, in primo luogo, che, essendo a forma libera, il delitto puo’ essere realizzato anche con una condotta omissiva, purche’ l’agente sia destinatario di un obbligo giuridico di impedimento del verificarsi dell’evento lesivo. E’ proprio il caso del medico veterinario, che, ai sensi dell’articolo 14 del codice deontologico dei medici veterinari, “ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali e’ presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacita’ e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”. Un obbligo del genere e’ ribadito dalla Legge Regionale Marche n. 10 del 1997, articolo 5, comma 3, lettera b), a tenore del quale il servizio veterinario dell’AUSL assicura “le prestazioni sanitarie di pronto soccorso da garantire immediatamente agli animali presso strutture proprie o convenzionate e la successiva consegna presso i canili o i gattili”.
E’ percio’ errata la sentenza impugnata, laddove ha escluso la penale rilevanza della condotta ascritta dal (OMISSIS) solo perche’ di natura omissiva, la quale, per contro, puo’ assumere rilevanza, ai sensi dell’articolo 40 c.p., comma 2.
4. Altrettanto errata e’ la sentenza impugnata, laddove ha prefigurato il dolo specifico. Invero, l’elemento soggettivo richiesto dal delitto in esame e’ il dolo generico, che sussiste quando l’agente, in maniera deliberata, realizzi una delle condotte indicate dalla fattispecie in argomento “per crudelta’ o senza necessita’”.
E’ ben vero che, in una decisione, si e’ affermato che, in materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrita’ e della vita dell’animale e’ tenuta “per crudelta’”, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta e’ tenuta “senza necessita’”. (Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007 – dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 238455).
Nel caso in esame, peraltro, parrebbe sussistere l’ipotesi della “mancanza di necessita’”, che si verifica allorquando la condotta e’ realizzata in circostanze in cui e’ assente una ragione socialmente apprezzata e degna di tutela (come nel caso, ad esempio, della ricerca scientifica o a scopo di macellazione), ovvero sussiste la possibilita’ di una condotta alternativa, che sia eventualmente meno lesiva; nella nozione di “necessita’” vi rientra lo stato di necessita’ previsto dall’articolo 54 c.p., nonche’ ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (Sez. 3, n. 50329 del 29/10/2015 – dep. 28/11/2016, Vitali, Rv. 268646; Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007 – dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 238456).
Per quanto detto, nel solco tracciato, in via generale, dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, Espenhahn, Rv. 261104), con riguardo al delitto di maltrattamenti di animali – quantomeno nel caso in cui, come quello in esame, la condotta sarebbe stata tenuta “senza necessita’” – e’ percio’ configurabile il dolo eventuale, che si realizza quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilita’ di verificazione dell’evento concreto, ossia la lesione a un animale ovvero che lo stesso sia sottoposto a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, e cio’ nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi.
5. Nel caso in esame, peraltro, vi sono alcune elementi fattuali della vicenda che, dalla mera lettura del capo di imputazione, non appaiono chiari.
In primo luogo, non e’ dato comprendere se al (OMISSIS) sia o no imputata la morte dell’animale; se cosi’ fosse, il fatto e’ astrattamente sussumibile in due distinte fattispecie: nell’articolo 544 bis c.p., se l’agente, con la propria condotta – anche omissiva, se garante – abbia voluto, anche a titolo di dolo eventuale, il verificarsi della morte dell’animale; nell’articolo 544 ter c.p., comma 3, laddove la morte dell’animale sia stata cagionata per colpa, quale conseguenza, prevedibile ed evitabile, di una delle condotte (dolose) descritte dal comma 1.
Inoltre – cio’ che assume rilevanza decisiva, laddove al (OMISSIS) sia imputata la morte del cane – non e’ dato sapere se la condotta omissiva abbia avuto un’efficienza causale rispetto al verificarsi dell’evento: se, cioe’, tenuto conto delle gravi condizioni di salute in cui versava il cane – che, nel capo di imputazione, sono descritte come “chiaramente compromesse” – la condotta doverosa omessa, se fosse stata realizzata, avrebbe impedito, o meno, il verificarsi dell’evento, ovvero ne avrebbe, o meno, comportato il suo verificarsi in un momento significativamente diverso.
Infine, non risulta nemmeno chiaro se, in relazione all’elemento soggettivo, in capo al (OMISSIS) sia prefigurabile il dolo, anche nella forma del dolo eventuale (come nel caso in cui, ad esempio, abbia in maniera deliberata omesso di presentarsi al servizio, accettando che, dalla sua condotta, potesse verificarsi la morte di un animale bisognoso di cure urgenti), ovvero della colpa, il che escluderebbe la rilevanza penale della sua condotta.
Si tratta di accertamenti di fatto che, ovviamente, dovranno essere compiuti in sede di merito.
6. Per i motivi sopra indicati, la sentenza impugnata deve, percio’, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Ancora per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Ancona.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *