Non risulta in alcun modo realizzato l’elemento materiale del reato di cui all’articolo 571 c.p. la minima attivita’ costrittiva svolta sulla bambina per sottrarla alle possibili aggressioni dei compagni di scuola

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 8 maggio 2018, n. 20236

La massima estrapolata

Non risulta in alcun modo realizzato l’elemento materiale del reato di cui all’articolo 571 c.p. che richiede, come e’ noto, un abuso dei mezzi di correzione inteso come eccesso nell’uso di mezzi giuridicamente leciti dato che la minima attivita’ costrittiva svolta sulla bambina per sottrarla alle possibili aggressioni dei compagni di scuola era evidentemente finalizzata a preservare la incolumita’ della piccola alunna mentre non rileva, nei termini della realizzazione dell’elemento materiale del reato, quella “incapacita’ a gestire situazioni di conflitto all’interno della classe” sulla base della quale la Corte di Appello ha fondato il giudizio di responsabilita’ penale per il reato di cui all’articolo 571 c.p.

Sentenza 8 maggio 2018, n. 20236

Data udienza 11 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. GIANESINI Mauriz – rel. Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAURIZIO GIANESINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
ANIELLO ROBERTO, che ha concluso per

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di MILANO, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha qualificato la complessiva condotta dell’imputata come violazione dell’articolo 571 c.p. e ha conseguentemente quantificato la pena in quattro mesi di reclusione.
2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso per vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente, dopo aver rilevato che la stessa Corte di Appello aveva attribuito all’imputata una sostanziale inadeguatezza alla gestione di situazioni di conflitto all’interno della classe a causa della aggressivita’ dimostrata dalla piccola (OMISSIS), ha sottolineato che la motivazione aveva dato atto della assenza, in capo all’imputata, di comportamenti aggressivi in danno della bambina e della volonta’ di costringere la minore a subire detti comportamenti da parte dei compagni di classe, minore che era stata trattenuta per un braccio, con un atto di minima valenza fisica o morale necessario per rafforzare la proibizione di comportamenti oggettivamente pericolosi, solo per evitare appunto le reazioni dei compagni di classe agli atteggiamenti e ai comportamenti aggressivi della stessa minore che disturbava l’andamento delle lezioni con calci, sberle e pizzicotti.
2.2 Con il secondo motivo, poi, il ricorrente ha lamentato che le circostanze attenuanti generiche fossero state valutate in termini di mera equivalenza con le aggravanti contestate quando la stessa minore, nella audizione protetta, aveva dichiarato di non essere stata maltrattata e non erano emersi elementi di disagio mai segnalati prima della pronuncia della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio ex articolo 620 c.p.p. perche’ il fatto non sussiste.
2. Va premesso brevemente che i fatti oggetto di esame sono stati originariamente contestati come violazioni dell’articolo 610 c.p. e articolo 40 c.p., comma 2 e articolo 581 c.p. e qualificati poi come abuso dei mezzi di correzione di disciplina ex articolo 571 c.p. dalla sentenza di Appello.
2.1 La stessa Corte di Appello afferma di prestare fede alla versione dell’imputata, secondo la quale la minore era stata trattenuta non per costringerla a tollerare le violenze degli altri bambini ma per sottrarla alla aggressione dei compagni di scuola e alle dichiarazioni della piccola (OMISSIS) che aveva negato di essere stata percossa dall’imputata o aggredita dagli altri bambini; del pari, la Corte da’ atto che le altre insegnanti avevano negato di aver visto comportamenti anomali da parte della imputata.
2.2 Dalle indicazioni di fatto sopra riportate e che la stessa Corte, lo si ripete, condivide nella loro materialita’, il Giudice di Appello ha tratto la conclusione della incapacita’ della imputata a gestire situazioni di conflitto all’interno della classe e della violazione della funzione educativa nel fatto che la piccola (OMISSIS) era stata afferrata per un braccio al fine, evidentemente, di sottrarla alle aggressioni degli altri bambini.
2.3 Se cosi’ stanno le cose, va allora affermato che non risulta in alcun modo realizzato l’elemento materiale del reato di cui all’articolo 571 c.p. che richiede, come e’ noto, un abuso dei mezzi di correzione inteso come eccesso nell’uso di mezzi giuridicamente leciti dato che la minima attivita’ costrittiva svolta sulla bambina per sottrarla alle possibili aggressioni dei compagni di scuola era evidentemente finalizzata a preservare la incolumita’ della piccola alunna mentre non rileva, nei termini della realizzazione dell’elemento materiale del reato, quella “incapacita’ a gestire situazioni di conflitto all’interno della classe” sulla base della quale la Corte di Appello ha fondato il giudizio di responsabilita’ penale per il reato di cui all’articolo 571 c.p. (da ultimo, Cass. Sez. 6 del 3/2/2016 n. 9954, Rv 266435, che richiede comunque il ricorso, seppure minimo e orientato a scopi educativi, a forme di violenza fisica o morale).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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