La causa di non punibilita’ per particolare tenuità del fatto puo’ essere dichiarata dalla Corte di cassazione quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 8 maggio 2018, n. 20096

La massima estrapolata

La causa di non punibilita’ per particolare tenuità del fatto puo’ essere dichiarata dalla Corte di cassazione quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano quindi necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Sentenza 8 maggio 2018, n. 20096

Data udienza 12 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. TORNESI Daniela R – rel. Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. COSTANTINI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELA RITA TORNESI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FRANCA ZACCO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) del foro di Napoli che chiede l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 marzo 2014 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma, all’esito del rito abbreviato, dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6, e, concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione che veniva sospesa ai sensi dell’articolo 163 cod. pen..
1.1. All’imputato era contestato, nella qualita’ di conducente dell’autovettura Renault Clio targata (OMISSIS), di non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi dopo avere causato un incidente stradale che aveva coinvolto anche (OMISSIS), conducente del ciclomotore Piaggio tg. (OMISSIS), che riportava lesioni personali guarite in gg. 5.
In (OMISSIS).
2. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, a mezzo dei difensori di fiducia, elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla commisurazione della pena di cui invoca il contenimento nel minimo edittale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia che la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sulla istanza di riconoscimento della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis cod. pen.di cui ritiene sussistenti i presupposti.
2.3. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo e’ fondato, rimanendo in esso assorbita l’altra censura articolata nel ricorso.
2. Risulta comprovato che la difesa dello (OMISSIS) formalizzava, nel giudizio di appello, in sede di conclusioni, l’istanza con la quale chiedeva l’applicabilita’ della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis cod. pen. su cui la Corte distrettuale ometteva di pronunciarsi.
2.1. Si rammenta, in proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimita’ (Sez. n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271), tale causa di non punibilita’ puo’ essere dichiarata dalla Corte di cassazione quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano quindi necessari ulteriori accertamenti in fatto.
2.2. Orbene, ritiene la Corte che, nel caso in esame, deve giungersi alla pronuncia di non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131 bis cod. pen. tenuto conto delle concrete modalita’ del fatto, caratterizzato dalla assenza di contatto tra l’autovettura condotta dall’imputato e il ciclomotore indicato nel capo di imputazione, nonche’ dei mite trattamento sanzionatorio riservato dai giudici di merito allo (OMISSIS) che risulta peraltro incensurato.
3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche’ il reato non e’ punibile per la particolare tenuita’ del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato non e’ punibile per la particolare tenuita’ del fatto.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *