L’articolo 581 c.p.p., lettera c), richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 giugno 2018, n. 25822.

La massima estrapolata:

L’articolo 581 c.p.p., lettera c), richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il requisito della specificita’ dei motivi implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o piu’ punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. E’ dunque necessaria una indicazione precisa, anche se sintetica, delle ragioni di diritto e dei profili di fatto alla base della richiesta, in modo da permettere al giudice ad quem di controllare la correttezza dell’apparato giustificativo che sorregge la decisione impugnata

Sentenza 7 giugno 2018, n. 25822

Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/06/2016 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa DI NARDO MARILIA, che conclude per il (OMISSIS) e (OMISSIS) l’annullamento con rinvio mentre per il (OMISSIS) conclude per l’annullamento senza rinvio per sopraggiunta prescrizione.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) chiede che venga cassata la sentenza insistendo sull’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, sono stati condannati (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 589 c.p. per avere cagionato il decesso di (OMISSIS), il quale, durante il pernottamento all’interno dell’abitazione di proprieta’ della (OMISSIS), precipitava da una scala. Alla (OMISSIS), in qualita’ di proprietaria, e al (OMISSIS), coniuge di quest’ultima e suo incaricato, e’ stato addebitato di non aver rimosso una situazione di pericolo, determinata dalla possibilita’ di raggiungere i servizi igienici, collocati al piano superiore dell’alloggio, a quota superiore ai due metri, solo attraverso una rudimentale botola, priva di scala fissa e comunque di protezioni dal rischio di caduta; nonche’ di aver consentito l’accesso al (OMISSIS) e a (OMISSIS), allo scopo di svolgere lavori di tinteggiatura dell’immobile, senza alcuna verifica dell’idoneita’ professionale di questi ultimi, privi di iscrizione alla Camera di Commercio, e senza alcuna prescrizione e vigilanza circa l’uso di dispositivi di sicurezza, resi necessari dalla detta situazione, quali cinture di sicurezza ed elmetti protettivi.
(OMISSIS), invece, e’ stato condannato per il reato di cui all’articolo 593 c.p. perche’, una volta verificatasi la caduta del (OMISSIS), pur constatandone le gravi conseguenze, ometteva di dare immediato avviso all’autorita’ e comunque di richiedere, a favore della vittima, il soccorso medico, che interveniva soltanto nel corso della mattinata successiva. Con l’aggravante della morte del (OMISSIS).
2. (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ la Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado, ravvisando la penale responsabilita’ dei ricorrenti sulla scorta della dinamica dei fatti riferita dall’unico soggetto asseritamente presente agli stessi, il coimputato (OMISSIS). Quest’ultimo, rimasto contumace nel corso del processo e non sottopostosi ad esame, aveva reso unicamente nella fase delle indagini preliminari, di fronte alla polizia giudiziaria e in sede di interrogatorio delegato dal pubblico ministero, dichiarazioni che sono state illegittimamente utilizzate dai giudici d’appello sebbene mai formalmente acquisite al fascicolo del dibattimento, essendone stata richiesta l’acquisizione da parte della difesa di parte civile all’udienza del 13 luglio 2015, senza che il giudice disponesse alcunche’ al riguardo, limitandosi ad una riserva mai successivamente sciolta. Ne’ mai i ricorrenti hanno espresso il prescritto consenso ai sensi dell’articolo 513 c.p.p., comma 1, essendosi, al contrario, il difensore della (OMISSIS) e del (OMISSIS) espressamente opposto alla predetta acquisizione. L’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS) determina un crollo della tenuta logica dell’impianto argomentativo della sentenza impugnata, poiche’ e’ soltanto sulle predette dichiarazioni che si fonda l’asserto secondo il quale la persona offesa ha riportato la lesione cranica rivelatasi letale in conseguenza di una caduta dalla scala di cui all’imputazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che aveva reputato inattendibile il (OMISSIS), che dell’accaduto aveva dato versioni diverse e contrastanti. Gli altri elementi (piegatura di uno dei pezzi metallici del trabattello; compatibilita’ con la rilevante entita’ della lesione cranica osservata dal medico legale; mancato ritrovamento della scala) sono, infatti, significativi solo se letti alla luce delle dichiarazioni del (OMISSIS) ma in se’ non dimostrano nulla.
2.1. In ogni caso, i giudici d’appello hanno proceduto a una diversa valutazione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal coimputato (OMISSIS) senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di assumere l’esame di quest’ultimo. Le Sezioni unite hanno infatti affermato la necessita’ di risentire il dichiarante anche qualora quest’ultimo in primo grado non sia stato sentito, come avviene nell’ipotesi del giudizio abbreviato.
2.2. Manca infine una motivazione rafforzata, nonostante il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, essendosi la Corte d’appello limitata ad affermare apoditticamente l’attendibilita’ delle propalazioni del coimputato (OMISSIS), per nulla corroborata dai riscontri acquisiti, che sono privi di spessore e di valenza individualizzante, senza confutare le argomentazioni del primo giudice, che tale attendibilita’ aveva motivatamente negato, e senza trarre le dovute conseguenze dall’assoluzione del (OMISSIS) dal reato di favoreggiamento personale proprio sulla base del rilievo che egli aveva agito per evitare possibili corresponsabilita’ nell’accaduto: cio’ che ben potrebbe averlo indotto a rendere dichiarazioni mendaci.
3. (OMISSIS) deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’, come confermato dal perito medico-legale, l’urto violento del capo ha determinato la rottura dell’osso parietale senza pero’ provocare sanguinamento. Non essendovi quest’ultimo, il ricorrente, persona non esperta, non si e’ reso conto della gravita’ delle condizioni del collega e percio’, nell’immediato, non ha chiamato i soccorsi, a cio’ procedendo soltanto quando, l’indomani mattina, ha percepito la gravita’ della situazione. Tant’e’ che anche il medico e l’infermiere intervenuti non hanno immediatamente compreso la gravita’ della situazione, poiche’ la persona offesa era ubriaca e dunque a cio’ poteva essere ascritto lo stato di incoscienza.
3.1. In ogni caso, il perito ha affermato che la lesione interna era cosi’ grave da condurre comunque all’exitus, senza alcuna incidenza causale del ritardo nel soccorso, onde non sussiste l’aggravante di cui all’articolo 593 c.p., comma 3.
4. Con memoria in data 14 marzo 2017, le parti civili, prossimi congiunti della vittima, hanno chiesto rigetto dei ricorsi. La difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) ha replicato con memoria del 12-1-2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Conviene prendere le mosse dall’analisi del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS), che e’ fondato. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza n. 8999 del 5 luglio 2011, Dan. C Moldavia, si e’ espressa nel senso che il giudice che, per ultimo, ha la responsabilita’ di decidere la colpevolezza o l’innocenza di un imputato deve ascoltare personalmente i testimoni dalla cui deposizione deriva la prova principale dei fatti, poiche’ la valutazione della loro attendibilita’ e’ un compito complesso, che non puo’ ridursi alla mera lettura dei verbali delle loro dichiarazioni (conf. CEDU, n. 36605 del 5-3-2013; CEDU, n. 17520 del 9-4-2013). Il principio e’ stato ribadito dalle Sezioni unite, che, con sentenza del 28-4-2016, Dasgupta, hanno condivisibilmente stabilito che il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato, la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva dal primo giudice, deve, in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata, ex articolo 6, par. 3, lettera d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, dell’articolo 603 c.p.p., disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mediante l’esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni. Ne deriva che la sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilita’ dell’imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, e’ affetta da vizio di motivazione, in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado sull’appello promosso dalla parte civile.
Nel medesimo ordine di idee, Sez. U., 19-1-2017, Patalano, ha condivisibilmente fornito risposta affermativa al quesito se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all’esito del giudizio abbreviato, per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata debba disporre l’esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni.
Questa prospettiva interpretativa e’ stata ribadita da Corte EDU, Lorefice c. Italia, n. 63446 del 2016, la quale pronunciandosi sul primo caso “italiano” di violazione del principio del “fair trial”, per la condanna in appello di un imputato assolto in primo grado, sulla base di prove dichiarative non riassunte in appello, ha ritenuto che cio’ fosse in contrasto con l’articolo 6 § 1 (diritto a un giusto processo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha rilevato, in particolare, che il ribaltamento dell’esito assolutorio del giudizio di primo grado senza la nuova audizione dei dichiaranti di fronte alla Corte d’appello compromette l’equita’ del processo a carico dell’imputato. La Corte di Strasburgo ha ribadito che coloro che hanno la responsabilita’ di decidere la colpevolezza o l’innocenza di un imputato devono, in linea di principio, sentire i testimoni di persona, onde poterne valutare appieno la credibilita’ (in senso conforme, Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, n. 16206/90; Serrano Contreras c. Spagna, 20 marzo 2012, n. 49183/08; Lazu c. Moldavia, 5 luglio 2016, n. 46182/08).
1.1. Nel caso di specie, il giudice d’appello e’ pervenuto al ribaltamento dell’esito assolutorio del giudizio di primo grado senza assumere le dichiarazioni del (OMISSIS). E che esse fossero decisive risulta in maniera inequivocabile dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata, che le analizza diffusamente, dando atto che il (OMISSIS) era l’unico presente in loco ed attribuendo agli altri elementi acquisiti (la piegatura di uno dei pezzi metallici del trabattello, riferita dal teste (OMISSIS), funzionario della Polizia di stato; le risultanze di natura medico-legale circa la compatibilita’ della ricostruzione secondo la quale la persona offesa cadde dalla cima della scala con la rilevante entita’ della lesione cranica osservata dal perito; le caratteristiche della scala, priva di agganci di fissaggio superiore e inferiore e di protezioni e appoggi laterali) valenza di mero riscontro alle dichiarazioni del (OMISSIS). Ne’ si rinviene, nell’apparato giustificativo della pronuncia impugnata, alcun cenno alle ragioni per le quali la Corte d’appello non ha ritenuto di rinnovare l’istruzione dibattimentale, onde assumere le dichiarazioni del (OMISSIS). Si impone pertanto una pronuncia rescindente, al riguardo. Quest’epilogo decisorio determina l’ultroneita’ della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
2. La doglianza formulata da (OMISSIS) con il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimita’, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimita’ non e’ quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilita’ delle fonti di prova, bensi’ di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U.,13-12-1995, Clarke,Rv. 203428).
2.1. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che l’avere il (OMISSIS) battuto violentemente il capo, cadendo dall’alto della scala, e il non avere palesato fin da subito il pieno recupero di tutte le sue capacita’ di movimento e di relazione interpersonale, anzi manifestando conati di vomito, come dichiarato dallo stesso (OMISSIS), costituivano elementi che rendevano chiaro, pure a persona inesperta dal punto di vista medico, che dopo quella caduta la persona offesa versava in una situazione patologica grave, necessitante la pronta attivazione dei soccorsi, che invece vennero chiamati l’indomani mattina. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello e’ dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiche’ la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed e’ pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalita’, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorieta’ o di manifesta illogicita’ e percio’ insindacabili in questa sede.
2.2. In ordine all’ultimo motivo del ricorso del (OMISSIS), occorre osservare come l’articolo 581 c.p.p., lettera c), richieda l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il requisito della specificita’ dei motivi implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o piu’ punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Cass. 18-10-1995, Arra, Rv. 203513). E’ dunque necessaria una indicazione precisa, anche se sintetica, delle ragioni di diritto e dei profili di fatto alla base della richiesta, in modo da permettere al giudice ad quem di controllare la correttezza dell’apparato giustificativo che sorregge la decisione impugnata (Cass., 9-5-1990, Rizzi; Cass., 14-5-1992, Genovese; Cass. 17-11-1993, Settecase, Rv. 196795). Viceversa, nel caso di specie, il ricorrente si e’ limitato ad asserire, in modo apodittico, che il perito aveva affermato, nella sua escussione testimoniale, che la lesione interna era cosi grave da condurre in ogni caso all’exitus, senza alcuna incidenza causale del ritardato soccorso. Non puo’ dunque non rilevarsi la genericita’ della prospettazione della doglianza, non avendo il ricorrente specificato nulla circa gli elementi a fondamento di tale asserto,con particolare riguardo alla natura e all’entita’ delle lesioni, ai tempi di evoluzione del decorso patologico da esse originato, alla possibile efficacia di un soccorso immediato, ai tempi fisiologicamente necessari per procedere agli interventi terapeutici del caso e quindi alla possibilita’ o meno di evitare l’exitus. La doglianza non puo’ dunque trovare ingresso in questa sede.
3. La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, cui va demandata pure la regolamentazione delle spese tra le parti quanto al presente giudizio di legittimita’. Il ricorso di (OMISSIS) va invece dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, determinata secondo equita’, di Euro 2000,00 alla Cassa delle ammende nonche’ al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che si ritiene congruo liquidare in complessivi Euro 4000,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, cui demanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti quanto al presente giudizio di legittimita’. Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e lo condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro duemila alla Cassa delle ammende nonche’ al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), liquidate in complessivi Euro quattromila, oltre agli accessori di legge

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *