Ai sensi dell’articolo 1052 c.c., la costituzione di servitu’ coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso puo’ avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura e dell’industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l’inaccessibilita’ al fondo da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con ridotta capacita’ motoria

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 6 giugno 2018, n. 14477.

La massima estrapolata:

Ai sensi dell’articolo 1052 c.c., la costituzione di servitu’ coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso puo’ avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura e dell’industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l’inaccessibilita’ al fondo da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con ridotta capacita’ motoria, essendo irrilevante l’inesistenza in concreto della disabilita’ in capo al titolare del fondo servente, ovvero occorra garantire la tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili. Infatti, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, e’ emerso un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitu’ di passaggio non e’ piu’ limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma e’ proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli articoli 2 e 3 Cost., che permea di se’ anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale.

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La servitù

Sentenza 6 giugno 2018, n. 14477

Data udienza 7 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17439-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 313/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per la controricorrente, il quale ha insistito per il rigetto del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l’8-9 giugno 1993 (OMISSIS) ha convenuto davanti al Tribunale di Salerno (OMISSIS) ed (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), chiedendo che, previo accertamento dell’interclusione del proprio fondo, le fosse concesso il passaggio carrabile coattivo su una porzione di terreno di proprieta’ (OMISSIS) – (OMISSIS) e che l’indennizzo da lei dovuto per l’imposizione coattiva della servitu’ fosse posto a carico di (OMISSIS) a titolo di riduzione del prezzo a lui versato per l’acquisto dell’immobile risultato privo di accessi.
L’attrice ha premesso che:
aveva comprato da (OMISSIS) un bene in localita’ (OMISSIS), costituente porzione della particella n. (OMISSIS), foglio (OMISSIS), con collegamento pedonale da via (OMISSIS), con atto del 27 maggio 1985, nel quale il venditore le aveva promesso l’accesso anche carrabile dalla suddetta via, mediante allargamento dell’esistente passaggio pedonale con impiego di superficie di proprieta’ dello stesso venditore e la messa a disposizione di altro terreno da parte di tal (OMISSIS);
(OMISSIS) le aveva ceduto il diritto di comproprieta’ sulla realizzanda strada;
con successivo atto del 27 luglio 1987 (OMISSIS) aveva trasferito a (OMISSIS) e (OMISSIS) la residua parte della particella (OMISSIS), sulla quale sarebbe dovuto ricadere il previsto allargamento della strada interpoderale;
da allora la strada non era stata ampliata;
della porzione di fondo in questione erano entrati in possesso i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), i quali avevano invaso l’originario tracciato pedonale con acque non irreggimentate e sistemato il relativo tracciato a loro esclusivo uso carrabile.
(OMISSIS) si e’ costituito, domandando che il contraddittorio fosse esteso nei confronti di tutti i comproprietari interessati dalla costituzione della servitu’ e che la domanda dell’attrice rivolta nei suoi confronti fosse respinta. Egli, inoltre, ha aderito alla richiesta di (OMISSIS) relativa alla costituzione della servita’ coattiva, chiedendone l’estensione pure a beneficio della porzione di fondo rimasta di sua proprieta’.
Con ordinanza del 5 giugno 1996 il Tribunale di Salerno ha disposto la rinnovazione della citazione nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e ha autorizzato (OMISSIS) a chiamare in causa (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS).
Si sono costituiti i convenuti (OMISSIS) – (OMISSIS), i quali non si sono opposti alla costituzione della servitu’ coattiva, purche’ la sua realizzazione fosse avvenuta nel modo meno incomodo per il fondo e fosse loro versata l’indennita’ dovuta.
All’udienza del 23 febbraio 1999 (OMISSIS) ha chiesto l’adempimento dell’obbligazione di realizzare il percorso carrabile previsto nella scrittura privata del 3 febbraio 1983, domanda in ordine alla quale i convenuti (OMISSIS) – (OMISSIS) non hanno accettato il contraddittorio.
Il Tribunale di Salerno ha pure autorizzato la chiamata in causa degli eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e quali eredi dei predetti (OMISSIS).
Questi ultimi, nel costituirsi, hanno eccepito la tardivita’ della loro chiamata in causa, la nullita’ della domanda proposta nei loro confronti, l’estinzione per prescrizione delle obbligazioni assunte con la scrittura del 1983, la carenza di legittimazione di (OMISSIS).
Espletata Ctu, la causa e’ stata trasferita alle Sezioni Stralcio del Tribunale di Salerno e decisa con sentenza n. 1359/2006, con la quale e’ stata coattivamente costituita la servitu’ di passaggio carrabile richiesta da (OMISSIS).
Con atto di citazione notificato il 7 maggio 2007 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto appello contro la summenzionata sentenza, chiedendo il rigetto della domanda di costituzione di servitu’ avanzata nei loro confronti e, in subordine, la indicazione delle spese necessarie per tale costituzione e la quantificazione dell’indennita’ di loro spettanza.
Si sono costituiti (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’appello principale e, in via incidentale, che le spese di costituzione della servitu’ fossero poste a carico dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS).
Essi hanno pure impugnato la statuizione sulle spese di lite.
(OMISSIS) si e’ costituita e ha proposto appello incidentale, domandando fosse accolta la sua domanda di riduzione del prezzo di acquisto del fondo.
Elena (OMISSIS) si e’ costituita, chiedendo, con appello incidentale, il rigetto della domanda di costituzione della servitu’ coattiva, in subordine la quantificazione dell’indennita’ di sua spettanza.
Il processo di appello e’ stata interrotto e riassunto in seguito al decesso di (OMISSIS).
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 313/2013, ha accolto l’appello principale e gli appelli incidentali di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il terzo motivo dell’appello incidentale degli eredi di (OMISSIS).
La sentenza ha, quindi, accolto la domanda di costituzione di servitu’ carrabile di (OMISSIS) a carico del fondo dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), condannando la prima a pagare ai secondi la dovuta indennita’, con diritto ad ottenerne il rimborso dagli eredi (OMISSIS).
Inoltre, e’ stata respinta ogni domanda di (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La sola (OMISSIS) ha depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti contestano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli articoli 1480, 1484 e 1489 c.c. poiche’ la corte territoriale non avrebbe considerato che la vendita del 27 maggio 1985 era una vendita perfetta che aveva avuto ad oggetto anche la comproprieta’ del suolo destinato all’allargamento stradale richiesto da (OMISSIS), con la conseguenza che non si era verificata alcuna evizione parziale con la successiva alienazione del 27 luglio 1987 della restante parte della particella n. (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) ed (OMISSIS).
La doglianza e’ inammissibile.
La Corte di Appello di Salerno ha accertato che il fondo di (OMISSIS) era intercluso e che il viottolo pedonale oggetto di causa, sul quale era stata realizzata una strada interpoderale in parte carrabile, insisteva su fondi di proprieta’ di soggetti distinti da (OMISSIS).
Se ne ricava che la corte territoriale ha ritenuto che la scrittura del 27 maggio 1985 non avesse trasferito a (OMISSIS) la proprieta’ del terreno sul quale avrebbe dovuto essere ampliata la servitu’ di passaggio gia’ esistente, ma che contenesse esclusivamente l’assunzione dell’obbligo, da parte di (OMISSIS), di consentire, sul fondo di sua proprieta’, l’ampliamento della servitu’ pedonale de qua.
Ogni riferimento al sorgere di una comunione concernente il terreno conferito per l’ampliamento doveva essere interpretato, quindi, come collegato alla avvenuta realizzazione della strada carrabile, nella specie mai avvenuta.
D’altronde, lo stesso (OMISSIS) aveva aderito fin dall’inizio alla richiesta di ampliamento della servitu’ di passaggio avanzata da (OMISSIS) in primo grado, evidentemente sul presupposto che detto ampliamento dovesse insistere su fondi non gia’ alienati all’attrice.
La circostanza che, poi, (OMISSIS) contasse, ai fini dell’adempimento dell’obbligazione in favore di (OMISSIS), sugli effetti di altra scrittura del 3 febbraio 1983 conclusa con i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) e’ priva di rilievo, concernendo un rapporto che non incide sulla presente controversia.
Di fronte alla implicita interpretazione del contratto del 1985 operata dalla corte territoriale, che ha ritenuto che l’area sulla quale doveva realizzarsi l’allargamento non fosse stata ceduta a (OMISSIS), essendo di proprieta’ di terzi, i ricorrenti non hanno indicato i criteri ermeneutici che sarebbero stati violati. Inoltre, essi hanno omesso di riportare nell’atto di impugnazione il testo integrale dell’articolo 9 di tale contratto, proponendo solo una interpretazione dello stesso alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte di Appello di Salerno.
Peraltro, in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimita’ non puo’ limitarsi, a pena di inammissibilita’, a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attivita’ di interpretazione del contratto e’ riservata (Cass., Sez. 1, n. 15471 del 22 giugno 2017).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti contestano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la falsa applicazione dell’articolo 1053 c.c. poiche’ la corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle risultanze del supplemento di Ctu nel quantificare l’indennita’ dovuta a (OMISSIS).
La doglianza e’ infondata.
Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la corte territoriale ha valutato espressamente proprio il passaggio del supplemento di Ctu del quale i ricorrenti contestano la mancata considerazione.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la falsa applicazione degli articoli 1051 e 1052 c.c. poiche’ la corte territoriale, nel respingere la loro richiesta di ampliamento della servitu’ di passaggio, non avrebbe considerato che il loro terreno aveva natura urbana e che, quindi, vi erano esigenze di accessibilita’ allo stesso meritevoli di tutela.
La doglianza e’ inammissibile, non essendo stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
Sostengono i ricorrenti che, venendo in questione un diritto autodeterminato (la servitu’), la mancata specifica deduzione davanti alle corti di merito delle esigenze abitative del fondo de quo non sarebbe stata di ostacolo alla concessione, per accedervi, del passaggio con mezzi a trazione meccanica.
La considerazione non merita di essere condivisa.
Ai sensi dell’articolo 1052 c.c., la costituzione di servitu’ coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso puo’ avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura e dell’industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l’inaccessibilita’ al fondo da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con ridotta capacita’ motoria, essendo irrilevante l’inesistenza in concreto della disabilita’ in capo al titolare del fondo servente, ovvero occorra garantire la tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili. Infatti, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, e’ emerso un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitu’ di passaggio non e’ piu’ limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma e’ proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli articoli 2 e 3 Cost., che permea di se’ anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (Cass., Sez. 2, n. 14103 del 3 agosto 2012; Cass., Sez. 2, n. 2150 del 28 gennaio 2009).
Identiche considerazioni devono svolgersi con riferimento alla richiesta di ampliamento della servitu’, considerato che i presupposti di questo sono riconducibili ex articolo 1051 c.c., comma 3, a quelli della sua costituzione.
E’ incontestabile, altresi’, come dedotto dai ricorrenti, che i diritti assoluti si identifichino in se’ e non in base alla loro fonte, come accade per i diritti di obbligazione, sicche’ l’attore puo’ mutare il titolo in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni di cui agli articoli 183, 189 e 345 c.p.c. e negli oneri della modificazione della causa petendi, non venendo a concretarsi una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice accoglie il petitum sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato. In particolare, la proprieta’ e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioe’, in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, la causa petendi si identifica con il diritto stesso, mentre il titolo, necessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda, che resta cristallizzata nel medesimo petitum, senza che sia modificato l’originario thema decidendum.
Peraltro, queste conclusioni possono consentire agli interessati di precisare le loro difese nei gradi di merito, ma non possono condurre a cambiare il suddetto thema decidendum persino in sede di legittimita’, trovando applicazione il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, stante la sua particolare struttura, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., Sez. 1, n. 5809 del 12 giugno 1999).
Inoltre, si rileva che la domanda dei ricorrenti non aveva carattere autonomo, ma, come precisato dalla corte territoriale, consisteva nell’adesione alla domanda di ampliamento della servitu’ presentata da (OMISSIS), la quale era fondata esclusivamente sulle esigenze agricole del di lei fondo.
Pertanto, la Corte di Appello di Salerno non poteva che limitare la sua valutazione ai presupposti della domanda della medesima (OMISSIS), eventualmente ove sussistenti anche con riferimento alla posizione di (OMISSIS).
4. Ne consegue il rigetto del ricorso principale.
5. Alcuna statuizione deve essere emessa in ordine al ricorso incidentale condizionato, alla luce del rigetto di quello principale.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si e’ perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
– condanna i ricorrenti principali a rifondere a (OMISSIS) le spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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