Ove si proceda all’esproprio nei modi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 ed insieme al decreto si comunichi la misura dell’indennita’ provvisoria

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14464.

La massima estrapolata:

Ove si proceda all’esproprio nei modi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 ed insieme al decreto si comunichi la misura dell’indennita’ provvisoria, i soggetti che ne siano destinatari possano adire fin da subito la Corte d’Appello ai sensi del menzionato Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 54 onde sentir dichiarare giudizialmente l’indennita’ loro dovuta per il provvedimento patito, senza dunque dover attenderne la determinazione in via definitiva.

Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14464

Data udienza 19 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18172-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MONTORO;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ricorre sulla scorta di due mezzi per la cassazione dell’ordinanza in data 12.6.2017, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibili le domande volte alla determinazione delle indennita’ di occupazione ed espropriazione del suo fondo, rispettivamente disposte con provvedimenti in data 4.4.2016 e 23.12.2016 del Comune di Montoro, che non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione del d.P.R. n. 327 del 2001, articolo 54 e’ fondato. Diversamente dall’assunto sposato dal giudice distrettuale – dell’avviso di ritenere inammissibile la domanda avanti a se’ perche’ proposta prima della stima definitiva, e non consentito al proprietario dell’immobile espropriato di chiedere comunque la determinazione giudiziale dell’indennita’, residuando a suo favore il solo rimedio della messa in mora dell’amministrazione o dell’impugnazione del silenzio innanzi al GA – questa Corte ha gia’, condivisibilmente, affermato (Cass. n. 10720 del 2016; n. 22844 del 2016; n. 5517 e 5518 del 2017; n. 10446 del 2017) che, ove si proceda all’esproprio nei modi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 ed insieme al decreto si comunichi la misura dell’indennita’ provvisoria, i soggetti che ne siano destinatari possano adire fin da subito la Corte d’Appello ai sensi del menzionato Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 54 onde sentir dichiarare giudizialmente l’indennita’ loro dovuta per il provvedimento patito, senza dunque dover attenderne la determinazione in via definitiva.
3. In relazione all’indennita’ di occupazione valgono gli stessi principi, dato il rinvio operato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 50 al successivo articolo 54, e considerato che il convincimento fatto proprio dai giudici napoletani non tiene conto del percorso ermeneutico inaugurato a suo tempo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 470 del 1990.
4. Il secondo motivo, con cui si dubita, in subordine, della costituzionalita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 54 resta assorbito.
5. Il giudice del rinvio che si indica nella Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, provvedera’, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

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