Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 6 agosto 2018, n. 20562.
La massima estrapolata:
La condotta di indubbia gravità tenuta dal dipendente al di fuori del luogo di lavoro giustifica il suo licenziamento senza preavviso, in quanto idonea a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. In questo contesto, comportamenti illeciti del lavoratore che possono essere considerati non di gravità tale da giustificare l’espulsione da un’azienda privata, possono al contrario rompere il legame fiduciario e il requisito connesso di affidabilità che sta alla base di un rapporto di lavoro se esso è costituito per l’espletamento di un servizio pubblico.
Sentenza 6 agosto 2018, n. 20562
Data udienza 9 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3858/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2833/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 02/12/2016 R.G.N. 1277/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’ Appello di Lecce ha respinto il reclamo L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 58, proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che, all’esito del giudizio di opposizione, aveva confermato l’ordinanza di rigetto del ricorso, volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimita’ del licenziamento intimato dall’Agenzia delle Entrate il 10 marzo 2013 e la conseguente condanna dell’amministrazione alla reintegrazione ed al risarcimento del danno.
2. La Corte territoriale, premesso che al reclamante era stata applicata ex articolo 444 c.p.p., la pena di anni 2 di reclusione per il delitto di cui agli articoli 81 e 609 bis c.p., commesso in danno di una quindicenne, ha escluso l’eccepita tardivita’ della contestazione perche’ l’Agenzia aveva appreso la notizia solo il 22 dicembre 2012, allorquando la stessa era stata resa nota dalla stampa.
3. Il giudice d’appello ha ritenuto infondato anche il motivo di reclamo inerenteYl’asserita violazione del principio della necessaria corrispondenza fra contestazione e ragioni del recesso ed ha rilevato che il contenuto della lettera di licenziamento era perfettamente sovrapponibile a quello dell’incolpazione, con la quale l’addebito era stato esattamente individuato mediante il richiamo all’articolo di stampa, alla natura del reato, all’eta’ della vittima, all’epoca di consumazione del delitto.
4. Premesso che anche la sentenza di patteggiamento costituisce elemento di prova nel giudizio civile, la Corte leccese ha evidenziato che i fatti dovevano ritenersi provati alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai sommari informatori, i quali avevano riferito circostanze che riscontravano la deposizione della minore. Quest’ultima, ingenua ed inesperta, era stata raggirata dal (OMISSIS) il quale, pur essendo consapevole dell’eta’ della ragazza, non aveva esitato a corteggiarla e a prospettarle un futuro insieme. La condotta, di indubbia gravita’, sebbene tenuta al di fuori del luogo di lavoro, giustificava il licenziamento senza preavviso, in quanto idonea a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e a danneggiare l’immagine e la credibilita’ dell’ufficio tributario.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di otto motivi ai quali ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, “violazione e mancata applicazione dell’articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, dell’articolo 1362 cod. civ., degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell’articolo 2109 c.c., degli articoli 2104 e 2119 c.c., della L. n. 300 del 1970, articolo 18”, nonche’ “difetto assoluto di motivazione-motivazione apparente – erronea valutazione delle risultanze nella loro interezza”. Premesso che la sentenza di patteggiamento non puo’ essere equiparata a quella di condanna, il (OMISSIS) evidenzia che la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere autonomamente all’accertamento dei fatti. La condotta addebitata, in realta’, non era stata provata, non essendo a tal fine sufficienti le dichiarazioni rese dalla minore e dai sommari informatori, i quali avevano riferito circostanze apprese de relato.
1.2. La medesima rubrica il ricorrente antepone al secondo motivo con il quale, oltre a ribadire che i fatti non erano stati provati dall’amministrazione, deduce che il procedimento disciplinare era stato avviato sulla base di una contestazione generica ed indeterminata, in quanto l’Agenzia si era limitata a richiamare la sentenza di patteggiamento.
1.3. Con la terza critica si sostiene che il licenziamento doveva essere ritenuto “illegittimo, illecito e nullo” per insussistenza del fatto contestato in quanto la minore, che aveva ammesso nel corso dell’incidente probatorio di nutrire sentimenti profondi nei confronti del (OMISSIS), si era spinta “a tenere comportamenti il piu’ delle volte al di la’ della soglia della normalita’”, sebbene il ricorrente facesse di tutto per allontanarla.
1.4. Il quarto motivo denuncia “manifesta sproporzione fra i fatti contestati e la sanzione espulsiva-contrarieta’ ad espressa previsione del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro-difetto assoluto di motivazione-omessa valutazione delle risultanze nella loro interezza”. Il ricorrente eccepisce l’inapplicabilita’ dell’articolo 67, comma 6, lettera b) del CCNL per il personale del comparto agenzie fiscali e rileva che nella specie non era intervenuta alcuna sentenza di condanna passata in giudicato. Aggiunge che i fatti non potevano essere ricondotti alla previsione della lettera d) perche’ privi della gravita’ che sola puo’ giustificare il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
1.5. Con la quinta critica si addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente escluso l’eccepita violazione del principio di immutabilita’ della contestazione e si insiste nel sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’Agenzia aveva irrogato la sanzione valorizzando fatti mai contestati ossia: l’abuso delle condizioni di inferiorita’ fisica e psichica della minore, l’offerta di una somma a titolo di risarcimento del danno, la pendenza del ricorso proposto dal Procuratore Generale in considerazione della estrema riprovevolezza della condotta, la lesione prodotta all’immagine dell’Agenzia, l’avere tenuto le condotte in occasione di congedi parentali.
1.6. Il ricorrente sostiene con il sesto motivo che doveva essere esclusa la tempestivita’ della contestazione in quanto i fatti risalivano all’anno 2009 e non poteva assumere alcun rilievo la circostanza che l’amministrazione ne fosse venuta a conoscenza solo nel dicembre del 2012. Richiama giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione alla L. n. 300 del 1970, articolo 7, per sostenere che i principi generali di correttezza e buona fede sarebbero violati ogni qual volta il potere disciplinare viene esercitato in relazione a fatti risalenti nel tempo.
1.7. La settima critica addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che la valutazione sulla gravita’ del fatto addebitato deve tener conto di una pluralita’ di elementi (aspetti afferenti alla natura ed alla qualita’ del rapporto, grado di affidabilita’ richiesto al dipendente, portata soggettiva del fatto, circostanze del suo verificarsi, motivi, intensita’ dell’elemento intenzionale, circostanze del caso concreto) che se valutati dall’Amministrazione non avrebbero consentito di ritenere irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario.
1.8. La medesima censura il ricorrente ripropone con l’ottavo motivo che sostanzialmente addebita all’Agenzia delle Entrate di non avere svolto alcuna indagine in relazione all’intensita’ dell’elemento psicologico dell’agente.
2. Il ricorso e’ infondato in tutte le sue articolazioni.
Occorre premettere che quando con il ricorso per cassazione e’ denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina; diversamente la censura e’ inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte (Cass. n. 328/2007; Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 20957/2014; Cass. n. 635/2015).
Nella specie il ricorrente, nell’anteporre a tutti i motivi la medesima rubrica, che richiama l’articolo 12 preleggi, gli articoli 1362, 2109, 2104 e 2119 c.c., la L. n. 300 del 1970, articolo 18, gli articoli 115 e 116 c.p.c., non specifica, in relazione a ciascuna delle norme invocate, quale delle affermazioni contenute nella sentenza sarebbe con la stessa in contrasto, e pertanto deve ritenersi formulata in modo non idoneo la deduzione dell’errore di diritto, individuato solo per mezzo della preliminare indicazione della disposizione asseritamente violata.
L’esame, conseguentemente, sara’ limitato alle sole violazioni adeguatamente illustrate mediante la deduzione delle ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe violato la norma invocata.
3. Questa Corte ha gia’ affermato che “la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilita’, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben puo’ essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilita’ in sede civile, atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilita’ e accetta una de’terminata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilita’”. (Cass. n. 30328/2017; si rimanda anche a Cass. n. 5313/2017; Cass. n. 3980/2016; Cass. S.U. n. 18701/2012).
E’ stato altresi’ precisato che “il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, puo’ autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e cio’ anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale e’ stato definito ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti cosi’ acquisiti in sede penale.” (Cass. n. 2168/2013; cfr. anche Cass. n. 1593/2017 e Cass. 5317/2017).
Ai richiamati principi di diritto si e’ correttamente attenuta la sentenza impugnata che, da un lato, ha valorizzato la sentenza di applicazione della pena per il delitto di cui agli articoli 81 e 609 bis c.p., dall’altro ha proceduto ad un attento esame delle dichiarazioni rese dalla parte offesa nel corso dell’incidente probatorio, evidenziando che le stesse avevano trovato riscontro nelle sommarie informazioni testimoniali (pag. 6 e 7).
3.1. Il ricorso, infondato nella parte in cui si duole della valorizzazione della sentenza pronunciata ex articolo 444 c.p.p., (primo motivo), e’ poi inammissibile li’ dove contesta, con la terza critica, la valutazione delle risultanze processuali, assumendo che non sarebbe stata provata “la riferibilita’ delle accuse contestate al (OMISSIS)” e che non sarebbe stato apprezzato il comportamento tenuto dalla parte offesa “il piu’ delle volte al di la’ della soglia della normalita’”.
Occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le piu’ recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110).
3.2. In tema di licenziamento, poi, si e’ da tempo evidenziato che la giusta causa costituisce una nozione che la legge configura con una disposizione, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, che richiede di essere specificata in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni, relativi alla coscienza generale, sia di principi che la disposizione codicistica tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione e’ deducibile in sede di legittimita’ come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito (Cass. 16.5.2016 n. 10017 che richiama Cass. 2.3.2011 n. 5095 e Cass. 26.4.2012 n. 6498) al quale e’ anche riservata la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, scelta censurabile in sede di legittimita’ sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, e non della violazione di legge (Cass. 20.9.2013 n. 21603; Cass. 18.3.2013 n. 6715; Cass. 5.7.2016 n. 13716).
3.3. Il ricorrente, pur denunciando nella rubrica del terzo motivo la violazione di plurime disposizioni di legge (l’articolo 12 preleggi, gli articoli 1362, 2109, 2104 e 2119 c.c., la L. n. 300 del 1970, articolo 18, gli articoli 115 e 116 c.p.c.), sostanzialmente si duole della ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito, per cui la censura non e’ riconducibile al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
La stessa, poi, non e’ ammissibile ai sensi del n. 5 della disposizione citata perche’ nei giudizi di appello instaurati con ricorso depositato in data successiva all’11 settembre 2012 (nella specie il reclamo risulta depositato il 14.7.2016), trova applicazione l’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, sicche’, qualora il giudice del gravame abbia confermato la decisione di primo grado, il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilita’ del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5524/2014).
Detta condizione non ricorre nella fattispecie, nella quale, al contrario, emerge con evidenza dalla stessa motivazione della sentenza impugnata la piena adesione del giudice del reclamo alla ricostruzione del fatto posta alla base della pronuncia di rigetto dell’opposizione.
4. E’ infondato anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente insiste nel sostenere la genericita’ della contestazione, perche’ la Corte territoriale ha accertato (pag. 5) che nell’atto di avvio del procedimento disciplinare l’Amministrazione aveva richiamato l’articolo apparso sulla stampa locale e la sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., sottolineando, quanto alla rilevanza disciplinare della condotta, che i comportamenti per i quali si era proceduto in sede penale, pur se inerenti alla vita privata, dovevano ritenersi “non conformi allo status di dipendente pubblico” e “altamente lesivi dell’immagine dell’Agenzia delle Entrate”.
La contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e, quindi, la stessa deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita’, il fatto o i fatti addebitati. E’, pertanto, ammissibile, perche’ non lede in alcun modo il diritto di difesa, la contestazione formulata per relationem mediante il richiamo agli atti del procedimento penale, del quale il lavoratore sia gia’ stato portato a conoscenza, posto che il rinvio e’ idoneo a garantire il rispetto del contraddittorio e del principio di correttezza (Cass. n. 10662/2014, Cass. n. 23269/2017, Cass. n. 25485/2017, Cass. 29240/2017, Cass. n. 6894/2018).
5. Non sussiste la violazione del principio dell’immutabilita’ della contestazione quando, come nella specie, il fatto contestato resta invariato e mutano solo l’apprezzamento e la valutazione che dello stesso fatto vengono dati, richiamandosi le ulteriori acquisizioni del procedimento disciplinare solo per meglio circoscrivere l’addebito, che resta ontologicamente identico (Cass. n. 11159/2018; Cass. n. 22127/2016; Cass. n. 19921/2015).
A detto principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, si e’ correttamente attenuto il giudice del reclamo il quale, da un lato, ha accertato la sovrapponibilita’ fra la condotta descritta nell’atto di avvio del procedimento e quella in relazione alla quale la sanzione era stata inflitta; dall’altro ha evidenziato che il richiamo all’impugnazione proposta dalla Procura Generale, al danno all’immagine patito dall’Agenzia, alla concomitanza della condotta con congedi parentali, era finalizzato solo a rimarcare la gravita’ dell’addebito, che restava immutato nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.
Ne discende l’infondatezza del quinto motivo.
6. La sesta censura, con la quale il ricorrente insiste nel sostenere che la contestazione doveva essere ritenuta tardiva, e’ inammissibile, perche’ non coglie la ratio della sentenza impugnata e svolge argomentazioni non specificamente riferibili alla motivazione della decisione gravata.
La Corte territoriale, infatti, ha correttamente richiamato i termini e la sequenza procedimentale di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, evidenziando che la notizia era stata appresa dalla Direzione Regionale il 24 dicembre 2012, la contestazione era stata effettuata il 29 gennaio 2013, l’audizione personale dell’incolpato era stata disposta per il successivo 29 febbraio. Ha aggiunto che il reclamante non aveva neppure allegato che l’esistenza del procedimento penale fosse tata portata a conoscenza dell’Amministrazione prima della pronuncia della sentenza ex articolo 444 c.p.p., resa nota dalla stampa locale.
Il motivo svolge argomentazioni non pertinenti perche’ richiama la L. n. 300 del 1970, articolo 7, e non la disciplina speciale dettata per l’impiego pubblico contrattualizzato dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, inserito dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009, che fa decorrere i termini per l’attivazione del procedimento dalla data in cui il responsabile della struttura, se competente, (comma 2) o l’ufficio per i procedimenti disciplinari (comma 4) acquisiscono la notizia dell’infrazione commessa dal dipendente.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilita’ del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, giacche’ il requisito di specificita’ del motivo di ricorso implica la necessaria riferibilita’ alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimita’ doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr. fra le piu’ recenti Cass. n. 10317/2018, Cass. n. 6137/2018, Cass. n. 3331/2018).
7. Il quarto, il settimo e l’ottavo motivo possono essere trattati congiuntamente perche’ investono il capo della sentenza relativo alla ritenuta sussistenza della giusta causa e della necessaria proporzionalita’ fra addebito contestato e sanzione inflitta.
Non sussiste la denunciata violazione dell’articolo 67 del CCNL 28.5.2004 per il comparto delle Agenzie Fiscali perche’ la Corte territoriale non ha sussunto la condotta addebitata nell’ipotesi prevista dal comma 6, lettera b, che richiama la “condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio…”, bensi’ ha ritenuto applicabile la lettera d), che si riferisce alla “commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravita’ tale da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro”.
La disposizione in parola ricalca sostanzialmente la nozione di giusta causa di cui all’articolo 2119 c.c., che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ricomprende anche condotte extralavorative che, seppure tenute al di fuori dell’azienda e dell’orario di lavoro e non direttamente riguardanti l’esecuzione della prestazione, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attivita’ (cfr. fra le piu’ recenti Cass. n. 26679/2017, Cass. n. 8132/2017, Cass. n. 24032/2016, Cass. 17166/2016, Cass. n. 776/2015).
E’ stato sottolineato anche che comportamenti illeciti del dipendente, che possono essere considerati non di gravita’ tale da giustificare l’espulsione da un’azienda svolgente un’attivita’ puramente privatistica, possono al contrario rompere il legame fiduciario ed il connesso requisito di affidabilita’ che sta alla base di un rapporto di lavoro costituito per l’espletamento di un servizio pubblico (Cass. n. 776/2015).
In tal caso, infatti, vengono in rilievo “principi generali di rango costituzionale quali l’imparzialita’ ed il buon andamento della PA (articolo 97 Cost.) nonche’ il principio secondo cui i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (articolo 54 Cost., comma 2), la cui applicazione nei confronti dei dipendenti delle Agenzie fiscali e’ particolarmente severa in quanto dette Agenzie rappresentano lo Stato nell’esercizio di una delle sue funzioni piu’ autoritative – il prelievo fiscale – e i loro dipendenti devono operare in modo da guadagnare sempre piu’, nell’esercizio di quella funzione, il rispetto e la fiducia che i cittadini devono alle istituzioni”. (Cass. n. 3622/2018).
A detti principi di diritto, che vanno qui ribaditi perche’ condivisi dal Collegio, si e’ correttamente attenuta la Corte leccese, la quale ha richiamato gli obblighi imposti ai dipendenti della P.A. dal codice di comportamento, finalizzati a creare un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini ed amministrazione, ed ha evidenziato che l’attivita’ di controllo fiscale esige credibilita’ e trasparenza, valori, questi, non compatibili con l’odiosa condotta di prevaricazione sessuale posta in essere dal (OMISSIS).
Il giudice del reclamo ha compiutamente valutato la condotta nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, sottolineando anche la “particolare sconsideratezza ed irresponsabilita’” del ricorrente, sicche’ del tutto priva di fondamento e’ la doglianza relativa all’asserito “difetto assoluto di motivazione”.
8. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vanno poste a carico del (OMISSIS) nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
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