L’articolo 570 c.p. punisce la condotta di chi viola gli obblighi di assistenza familiare facendo così venire meno i mezzi di sussistenza a quei soggetti di cui si ha il dovere di avere cura, a condizione che questi versino in stato di bisogno.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 4 maggio 2018, n. 19508

La massima estrapolata

L’articolo 570 c.p. punisce la condotta di chi viola gli obblighi di assistenza familiare facendo così venire meno i mezzi di sussistenza a quei soggetti di cui si ha il dovere di avere cura, a condizione che questi versino in stato di bisogno. Nel caso in cui beneficiari di tali mezzi di sussistenza siano dei minori la condizione di stato di bisogno è sempre sussistente ex lege.

Sentenza 4 maggio 2018, n. 19508

Data udienza 23 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 02/12/2016 della Corte d’appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CORBO Antonio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 2 dicembre 2016, la Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver omesso di corrispondere al figlio minore la somma di 300,00 Euro mensili stabilita dal Tribunale, e lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di reclusione e di Euro 100,00 di multa.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia di (OMISSIS), articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 63 e 350 cod. proc. pen., a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo all’utilizzo di dichiarazioni autoindizianti rese in assenza di difensore.
Si deduce che illegittimamente entrambe le sentenza di merito ricorrono alle ammissioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria in ordine ad attivita’ lavorative svolte in “nero”, al fine di affermare la disponibilita’, in capo al medesimo, di risorse per soddisfare i propri obblighi di tipo patrimoniale.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla sussistenza dello stato di bisogno.
Si deduce che l’inadempimento non ha determinato uno stato di bisogno, in quanto l’ex-coniuge gode di stipendio fisso discretamente remunerato.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla mancata considerazione dell’impossibilita’ ad adempiere per l’imputato.
Si deduce che la sentenza impugnata, pur riconoscendo lo stato di disoccupazione dell’imputato da 23 mesi, esclude ogni rilievo a tale circostanza, valorizzando invece lo svolgimento di lavoro in “nero”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso espone censure manifestamente infondate, quando non anche prive della specificita’ richiesta dall’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c) (ora d)).
2. Le critiche esposte nel primo motivo, e che attengono all’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni auto-indizianti rese dall’imputato, sono manifestamente infondate.
Invero, la sentenza di primo grado, nell’indicare come utilizzabile il verbale di interrogatorio del 5 novembre 2014, nel quale l’imputato ammette di non aver mai versato alcunche’ al figlio, di aver lavorato come piastrellista “in nero” fino al 2010 e, sia pure in misura molto ridotta, anche dopo, rappresenta che le dichiarazioni sono state rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria delegata dal Pubblico ministero. L’esame diretto del verbale, peraltro, consente anche di rilevare che l’interrogatorio e’ stato reso in presenza del difensore.
E’ percio’ corretta la decisione dei giudici di merito di utilizzare il verbale di interrogatorio in questione, in quanto facente parte degli atti del procedimento definito nelle forme del rito abbreviato condizionato.
3. Le doglianze formulate nel secondo motivo, e che attengono alla sussistenza dello stato di bisogno del figlio minore, sono manifestamente infondate.
Invero, come correttamente afferma la sentenza impugnata, costituisce principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore eta’ dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza, con la conseguenza che il reato di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore (cfr., tra le tantissime, Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S., Rv. 261871, e Sez. 6, n. 8912 del 04/02/2011, K., Rv. 249639). Anzi, si puo’ aggiungere che, secondo quanto precisato da diverse decisioni, l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in caso di prestazione sussidiaria da parte dell’altro genitore, all’assolvimento del suo primario dovere, non integra nemmeno un’ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 34675 del 07/07/2016, R., Rv. 267702, e Sez. 6, n. 17692 del 09/01/2004, Bencivenga, Rv. 228491).
Ancora, per completezza, e considerato che la madre del minore percepisce un anticipo dal Comune di Trento per l’assegno non pagato dal padre e di un assegno bimestrale di assistenza della Regione Trentino-Alto Adige, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno neppure quando gli aventi diritto siano assistiti mediante elargizioni a carico della pubblica assistenza (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, D M., Rv. 260823, e Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, L., Rv. 242854).
4. Le censure dedotte nel terzo motivo, e che riguardano la possibilita’ dell’imputato di adempiere, sono prive della specificita’ richiesta dall’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c) (ora d)), e, comunque, manifestamente infondate.
Invero, il ricorrente contesta che la sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato lo stato di disoccupazione protrattosi per ventitre mesi. In tal modo, l’impugnazione non si confronta compiutamente con il rilievo evidenziato dalla Corte d’appello, secondo il quale lo stato di disoccupazione per ventitre mesi non e’ fatto dirimente a fronte di un inadempimento totale protrattosi per oltre dieci anni, ossia dall’agosto 2004, data del provvedimento di separazione, al maggio 2015, data della sentenza di primo grado, e, comunque, non evidenzia alcuna manifesta illogicita’ di questo argomento.
5. Al rilievo della manifesta infondatezza delle censure, nonche’ anche, in parte, dell’assenza di specificita’ delle medesime, segue la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro duemila, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

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