Non rientra nell’ambito semantico della locuzione “manifestazioni sportive” un evento non competitivo, pur legato al mondo dello sport, quale la commemorazione di un tragico evento legato al mondo dello sport.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 maggio 2018, n. 18924

La massima estrapolata

Non rientra nell’ambito semantico della locuzione “manifestazioni sportive” un evento non competitivo, pur legato al mondo dello sport, quale la commemorazione di un tragico evento legato al mondo dello sport.

Sentenza 3 maggio 2018, n. 18924

Data udienza 13 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. SARNO Giulio – rel. Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 19/06/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG: inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ha proposto ricorso avverso l’ordinanza, emessa in data 19/06/2017, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con cui era stata respinta la richiesta di revoca del provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, nonche’ dell’obbligo di presentazione all’Autorita’ di pubblica sicurezza.
Eccepisce in questa sede il ricorrente:
violazione di legge in relazione alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, commi 1 e 2, nonche’ vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo rileva che i fatti all’origine delle determinazioni del questore e dell’ordinanza impositiva degli obblighi sono fatti maturati sulla via del ritorno della manifestazione della commemorazione della tragedia dell'(OMISSIS) e si sono sostanziati in reciproco scambio di contumelie tra tifosi della Juventus e del Torino lontano dagli impianti sportivi ed in assenza di questi ultimi. Difetterebbe dunque la necessaria connessione con le manifestazioni sportive. Aggiunge il ricorrente che per i medesimi fatti altro GIP ha rigettato la richiesta di convalida e che erroneamente e’ stata richiamata giurisprudenza di legittimita’ per procedere alla convalida.
Il PG ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso sul rilievo che ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, tra le condotte commesse “a causa di manifestazioni sportive”, debbono ricomprendersi anche quelle che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
In premessa va osservato che il provvedimento oggetto della richiesta di revoca e’ motivato, per come e’ dato evincere anche dall’ordinanza del G.I.P. oggetto di ricorso, dalla circostanza che il (OMISSIS) avrebbe preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive qualificando come tale la commemorazione della tragedia dell'(OMISSIS) culminata in scontri tra le tifoserie della (OMISSIS).
Cosi’ circoscritto il thema decidendi assume rilievo decisivo valutare se la commemorazione citata possa essere ricompresa nella categoria delle manifestazioni sportive, rilevanti per l’applicazione della L. n. 401 del 1989, articolo 6, come successivamente modificato.
Questa Sezione ha avuto modo di recente di affrontare la questione specifica annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarando cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 16.8.2016 limitatamente all’obbligo di presentazione all’autorita’ di pubblica sicurezza disposta nei confronti di altro partecipante ai medesimi fatti (sez. 3 Penale, sentenza n. 50921/17).
Nell’occasione si e’ evidenziato che con il Decreto Legge 20 agosto 2001, n. 336, articolo 2-bis (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive) e’ stata introdotta una norma di interpretazione autentica, che stabilisce che “per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attivita’ previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escludendo che possano essere ricomprese nel novero delle manifestazioni sportive quelle di commemorazione del tragico evento.
Non sembra trovare riscontro normativo, pertanto, l’opzione un’opzione ermeneutica che finisca con l’includere nel termine “manifestazione” qualsiasi evento anche non competitivo legato al mondo sportivo.
Da cio’ discende che nella specie non puo’ trovare applicazione la L. n. 401 del 1989, articolo 6.
Le condotte rilevanti non possono infatti ritenersi ne’ perpetrate in occasione di manifestazione sportiva nell’accezione voluta dalla norma, ne’ causalmente riconducibili ad un evento sportivo in quanto non collegate a quest’ultimo da un rapporto di diretta e stretta causalita’.
Rimane ovviamente impregiudicata l’applicazione del DASPO nel caso in cui ricorrano gli altri presupposti indicati dall’articolo 6 citato (da ultimo modificati dal Decreto Legge 22 agosto 2014, n. 119, articolo 2, conv. in L. 17 ottobre 2014, n. 146) che prescindono dall’evento sportivo, ma di cio’ non vi e’ alcuna evidenza nella situazione in esame.
Di conseguenza l’ordinanza del G.I.P. va annullata senza rinvio e va dichiarata cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Torino limitatamente all’obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Torino in data 16.8.2016, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Torino.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *