La circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, prevista dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 giugno 2018, n. 24899.

La massima estrapolata:

La circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, prevista dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex articolo 416-bis cod. pen. essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalita’ della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.
Nel reato di estorsione la circostanza aggravante speciale delle piu’ persone riunite richiede sempre la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia.

Sentenza 4 giugno 2018, n. 24899

Data udienza 6 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7137/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 10/06/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IMPERIALI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa CENICCOLA Elisabetta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza nei confronti dell’ (OMISSIS) e la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso per l’ (OMISSIS).
Udito il difensore Avv.to (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) per l’ (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 10/6/2016, ha confermato il giudizio di penale responsabilita’ espresso in data 20/7/2010 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS) in relazione ad un’estorsione aggravata consumata nell’ottobre del 1993 ai danni di (OMISSIS), medico di base in (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS) e l’ (OMISSIS).
2.1. L’ (OMISSIS), con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla sua partecipazione alla consumazione del reato, riconosciuta attribuendo alla persona offesa Barbato la dichiarazione secondo cui i ricorrenti avrebbero chiesto ed ottenuto un indebito prestito, pur avendo la sentenza di primo grado indicato nel ricorrente la persona che, invece, dopo aver accompagnato il (OMISSIS) da (OMISSIS), si sarebbe allontanata.
2.2. L’ (OMISSIS) ha dedotto:
2.2.1. Il vizio di motivazione in relazione alla configurabilita’ del reato di cui all’articolo 629 cod. pen., sul rilievo che si e’ riconosciuta l’attendibilita’ della persona offesa con riferimento al prestito effettuato e non con riferimento alle dichiarazioni da cui emergerebbe che lo stesso non avrebbe avuto paura o timori al momento in cui ebbe a ricevere la richiesta.
2.2.2 La violazione di legge con riferimento al riconoscimento dell’aggravante delle piu’ persone riunite, pur essendo emerso dall’istruttoria dibattimentale, a dire del ricorrente, che la richiesta estorsiva era stata posta in essere dal solo (OMISSIS), giacche’ al momento della richiesta sarebbero state presenti altre persone oltre la vittima.
2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, che si assume fondato su mere clausole di stile, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta in esame, pur avendo dedotto il ricorrente, con l’atto di appello, che dalle dichiarazioni della persona offesa non era emerso alcun elemento che lasciasse intendere la provenienza della richiesta da ambienti camorristici.
2.2.4. Con memoria difensiva depositata il 29/1/2016 l’ (OMISSIS) ha ribadito le doglianze in ordine al riconoscimento dell’aggravante di cui all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 1 ed altresi’ dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, che si assume contestata con riferimento all’utilizzo del cd. “metodo mafioso”, mentre la persona offesa aveva dichiarato di aver scoperto solo dopo una successiva lettura dei giornali che gli autori del fatto potevano avere legami con la criminalita’ organizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto dall’ (OMISSIS) e’ fondato, cosi’ come e’ fondato anche il secondo motivo del ricorso proposto dall’ (OMISSIS).
Giova premettere che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto di come la vicenda estorsiva di cui e’ stato vittima il Dott. (OMISSIS), medico di base in (OMISSIS), si sia svolta in un contesto chiaramente camorristico, gravitando gli autori dell’attivita’ illecita nell’ambito dell’organizzazione camorristica di carattere armato, dedita alla perpetrazione di reati contro il patrimonio e la persona, nota come “(OMISSIS)”, la cui esistenza e’ riconosciuta anche da pronuncia irrevocabile emessa il 28/2/1997 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed acquisita agli atti ai sensi dell’articolo 238 bis cod. proc. pen., tanto che la sentenza di primo grado, la cui motivazione e’ stata richiamata anche per relationem dalla pronuncia della Corte territoriale, ha offerto anche una sintetica ricostruzione delle principali vicende storiche che hanno interessato tale organizzazione, e che hanno visto sin dalle origini del sodalizio la partecipazione di (OMISSIS) con un ruolo sempre di maggior rilievo, al punto da essere indicato nella sentenza di primo grado come il determinatore delle numerosissime vicende estorsive oggetto della gia’ menzionata pronuncia irrevocabile e, piu’ in generale, artefice delle strategie finalizzate al reperimento dei mezzi necessari alla vita del sodalizio.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha evidenziato che proprio dinanzi al (OMISSIS) e’ stata condotta la persona offesa, il Dott. (OMISSIS), convinto di recarsi solo ad una visita domiciliare che si concludeva, invece, con una inusuale richiesta di un prestito effettuata parlando al plurale di difficolta’ (“siamo in difficolta’”). Sarebbero, poi, seguiti altri incontri, nel corso dei quali il (OMISSIS) ebbe a determinare in quindici milioni di Lire l’importo del prestito richiesto, nonostante le difficolta’ economiche in cui la persona offesa versava e nonostante il suo vano tentativo di indurre il richiedente a ridurre conseguentemente l’importo richiesto. Senza incorrere in alcun vizio logico, pertanto, le pronunce di merito da un lato hanno ricostruito i fatti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri che queste hanno ricevuto, anche alla luce delle verifiche bancarie effettuate e, dall’altro, in considerazione dell’indebito prestito richiesto ad un medico da un paziente sino ad allora sconosciuto, al termine di una visita, con conseguente determinazione del (OMISSIS) a contrarre immediatamente un mutuo personale, nonostante le sue difficolta’ economiche del momento, e nonostante la vana esposizione di queste al richiedente, hanno rilevato che le modalita’ del fatto evidenziavano la portata innegabilmente intimidatoria della richiesta, evidenziando altresi’ come il medico abbia palesemente elargito il prestito solo per lo stato di costrizione psichica in cui era stato posto dalle implicite minacce subite, tanto che solo in un secondo momento il (OMISSIS) ebbe a ricevere degli assegni a titolo di restituzione del significativo prestito in contanti effettuato, assegni che, peraltro, nonostante le sue difficolta’ economiche, lo stesso si astenne dal porre all’incasso, temendone significativamente l’illecita provenienza, fino a quando, poi, non gli venne perfino chiesta la restituzione dei titoli.
3.1. Senza incorrere in vizi logici, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto la consumazione dell’estorsione ai danni del (OMISSIS) ed il concorso in questa del ricorrente (OMISSIS), atteso che non solo questi procurava un appuntamento per un suo nipote con il (OMISSIS), che nell’occasione veniva invece condotto per la seconda volta di fronte al (OMISSIS), nell’incontro nel quale veniva quantificato l’ammontare del prestito, ma lo stesso (OMISSIS) riceveva anche la somma in contanti dal medico, versandola nello stesso giorno su un conto corrente di una sua societa’, indicata nella sentenza di primo grado come rientrante tra le attivita’ economiche del (OMISSIS), alla luce di quanto emerso dalla precedente pronuncia irrevocabile.
3.2. Diversa, invece, e’ la posizione dell’ (OMISSIS), che dal percorso argomentativo delle sentenze di merito risulterebbe aver soltanto accompagnato il medico di base presso l’abitazione del (OMISSIS) in occasione del primo incontro tra questo e la persona offesa, originariamente finalizzato ad una mera visita medica domiciliare: si tratta di un’azione che potrebbe anche indicare il concorso dell’ (OMISSIS) nell’estorsione, ma solo alla stregua dell’accertamento della sua consapevolezza delle intenzioni dell’ (OMISSIS) o della sua presenza alla richiesta di prestito, questioni non adeguatamente approfondite dai giudici territoriali, senza che possano rilevare, per se’, i precedenti specifici dell’ (OMISSIS). La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata in ordine alla posizione del predetto ricorrente, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto.
3.3. Sono manifestamente prive di fondamento, invece, le censure volte a contestare il riconoscimento dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, per essersi avvalsi i correi delle condizioni di cui all’articolo 416 bis cod. pen..
In conformita’ alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, infatti, deve ritenersi che la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, prevista dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex articolo 416-bis cod. pen. – nel caso di specie, peraltro, comprovata anche da una pronuncia irrevocabile – essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalita’ della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271103; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Rv. 271062). Nel caso di specie, le sentenze di merito hanno dato atto del fatto che, a dire della persona offesa, solo dopo l’elargizione del prestito e la ricezione dei due assegni la stessa ebbe a leggere sul giornale della partecipazione al sodalizio criminoso dei suoi interlocutori e tuttavia, senza incorrere in alcun vizio logico hanno comunque riconosciuto il metodo mafioso nelle modalita’ della richiesta estorsiva, effettuata da un sedicente paziente ad un medico di base sino ad allora sconosciuto, previo accompagnamento di questo presso l’abitazione del primo ad opera di persone anch’esse sconosciute al medico, con irremovibile insistenza nelle richieste nonostante i tentativi del (OMISSIS) di ridurre l’importo preteso, in considerazione delle sue difficolta’ economiche.
3.4. Dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, invece, non emerge alcun elemento che consenta di riconoscere la circostanza aggravante speciale delle piu’ persone riunite, giacche’ mai viene indicata la simultanea presenza dell’ (OMISSIS) o di terzi anche in uno solo dei plurimi momenti in cui e’ stata manifestata la richiesta estorsiva. A tal proposito, la sentenza richiama esplicitamente non recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di estorsione, ormai superati, che riconoscevano sussistente la circostanza aggravante del concorso di piu’ persone riunite anche quando la minaccia viene esercitata da un solo soggetto, ritenendo sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da piu’ persone, sul presupposto che tale fatto implichi, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio (Sez. 1, n. 46254 del 24/10/2007, Rv. 238485; Sez. 5, n. 35054 del 19/06/2009, Rv. 245146), e senza considerare che, invece, il tradizionale contrasto giurisprudenziale sul punto e’ stato ormai da tempo superato dalla ormai consolidata e condivisibile giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte secondo cui nel reato di estorsione la circostanza aggravante speciale delle piu’ persone riunite richiede sempre la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518).
La sentenza, conseguentemente, va annullata anche nei confronti dell’ (OMISSIS), limitatamente al riconoscimento di tale aggravante, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale per una rivalutazione del trattamento sanzionatorio: se dovesse essere esclusa l’aggravante in parola, infatti, sarebbe rimessa in discussione, nella prospettiva di una diversa considerazione della gravita’ oggettiva del fatto, anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche nella massima espansione formulata con l’atto di appello, sicche’, non entrando in comparazione l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, almeno in linea teorica la pena base potrebbe perfino essere ridotta al di sotto di quella di sei anni di reclusione ed Euro 2000 di multa indicata in sentenza, inferiore al minimo edittale nel concorso dell’aggravante delle piu’ persone riunite. La Corte territoriale, pertanto, dovra’ provvedere ad una rivalutazione complessiva del trattamento sanzionatorio, fermo restando il carattere ormai irrevocabile dell’affermazione della responsabilita’ del predetto ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e, limitatamente alla valutazione della sussistenza dell’aggravante delle piu’ persone riunite, nei confronti di (OMISSIS), con rinvio ad altra sezione delle Corte di Appello di Napoli.
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso dell’ (OMISSIS) e definitiva l’affermazione della sua responsabilita’.

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