Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del disputatum

Corte di Cassazione sezione sesta civile, Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14139.

Le massime estrapolate:

Tra la lesione della salute e la diminuzione della capacita’ di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, sicche’, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entita’, non puo’ ritenersi ridotta in egual misura la capacita’ di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidita’ permanente abbia inciso sulla capacita’ di guadagno.

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato (in armonia con il principio generale di proporzionalita’ ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali) sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza).

Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14139

Data udienza 23 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13796-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 433/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/04/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con sentenza resa in data 27/2/2017, la Corte d’appello di Roma, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, nel liquidare, in favore di (OMISSIS), il risarcimento dei danni da quest’ultimo subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio (ascritto alla responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS), rispettivamente conducente e proprietario del veicolo assicurato per la responsabilita’ civile dalla (OMISSIS) s.p.a.), ha rilevato l’insussistenza di alcun danno patrimoniale derivante da lesione della capacita’ di guadagno, non avendo il (OMISSIS) fornito alcuna prova idonea dell’effettiva contrazione dei propri redditi in epoca posteriore al sinistro;
Che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base della documentazione fiscale prodotta dal (OMISSIS) era emersa la sostanziale stabilita’ della relativa capacita’ di guadagno, con la conseguente insussistenza di alcuna effettiva prova dei danni dallo stesso rivendicati a tale titolo;
che, avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
che la (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso;
che (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis (OMISSIS) s.p.a. ha presentato memoria;
considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 2056, 1223, 1226, 2727 e 2729 c.c., nonche’ degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza della prova del danno patrimoniale connesso alle conseguenze dell’accertata invalidita’ lavorativa specifica sofferta dal (OMISSIS) a seguito del sinistro dedotto in giudizio, essendosi il giudice di merito illegittimamente sottratto al relativo riconoscimento sulla base degli elementi di prova presuntiva ricavabili dall’entita’ del danno alla capacita’ lavorativa specifica nella specie riscontrato;
che il motivo e’ manifestamente infondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, tra la lesione della salute e la diminuzione della capacita’ di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, sicche’, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entita’, non puo’ ritenersi ridotta in egual misura la capacita’ di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidita’ permanente abbia inciso sulla capacita’ di guadagno (cfr. ex plurimis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23468 del 04/11/2014, Rv. 633263 – 01);
che, nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente attestato, sulla base delle risultanze della documentazione fiscale prodotta in giudizio dal (OMISSIS), l’acquista (positiva) dimostrazione della persistenza nel tempo, in capo a quest’ultimo, anche a seguito del sinistro e delle conseguenze dallo stesso subite a carico della propria salute, della medesima capacita’ di guadagno in precedenza vantata, da tanto desumendo la dimostrazione dell’insussistenza (non adeguatamente contraddetta dall’interessato, sul piano probatorio) di alcun danno patrimoniale rivendicabile a tale titolo;
che, cio’ posto, varra’ osservare come, attraverso le censure critiche articolate con il presente motivo d’impugnazione, il ricorrente si sia inammissibilmente spinto a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimita’, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione;
che occorre, infatti, ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’, non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruita’ della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);
che, nella specie, la Corte d’appello di Roma ha espressamente evidenziato come, dall’esame della documentazione complessivamente acquisita, fosse emersa con sufficiente certezza e inequivocita’ la persistenza, anche a seguito del sinistro, della medesima capacita’ di guadagno in precedenza vantata dal (OMISSIS), senza che se ne evidenziasse alcuna compromissione riconducibile al fatto illecito dedotto in giudizio;
che si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalita’ valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruita’ dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;
che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, per avere la corte territoriale liquidato in misura eccessiva il compenso professionale riconosciuto in favore della controparte;
che il motivo e’ inammissibile;
che, sul punto, osserva il Collegio come il ricorrente – pur muovendo dal corretto presupposto in forza del quale, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato (in armonia con il principio generale di proporzionalita’ ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali) sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza) (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017, Rv. 646647 – 01) – abbia tuttavia articolato l’odierna censura in termini irriducibilmente generici, avendo omesso di indicare, tanto lo scaglione tariffario di riferimento pretesamente applicabile nella specie (ai fini della determinazione del compenso professionale effettivamente spettante), quanto l’importo del livello massima di tariffa massima asseritamente violato, in tal modo impedendo al giudice di legittimita’ di procedere all’esatta individuazione dei termini della censura avanzata e, conseguentemente, di accertare l’eventuale concludenza del motivo d’impugnazione proposto, valendo al riguardo il principio in forza del quale la parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175 – 01);
che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza dei motivi d’impugnazione esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della societa’ controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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