Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 31 maggio 2018, n. 13777.
La massima estrapolata:
L’avvocato è responsabile se, in caso di fallimento di una società, non si accorga dell’errore commesso dal curatore fallimentare nel postergare il creditore ipotecario di primo grado a un altro che invece vantava nei confronti del soggetto fallito un’ipoteca di secondo grado.
Sentenza 31 maggio 2018, n. 13777
Data udienza 7 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5561-2016 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SRL AGENTE IN GIUDIZIO TRAMITE LA PROPRIA PROCURATRICE (OMISSIS) SRL SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
nonche’ da:
(OMISSIS) SRL, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SOC COOP P A;
– intimati –
avverso la sentenza n. 102/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del motivo 1 del ricorso principale, rigetto dell’incidentale (OMISSIS), rigetto incidentale (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2003 la societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.” (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) convenne dinanzi al Tribunale di Lecce (OMISSIS) e (OMISSIS), esponendo che:
-) nel 1982 la societa’ (OMISSIS) s.p.a. aveva concesso un mutuo alla societa’ (OMISSIS) S.r.l., garantito da ipoteca immobiliare;
-) la societa’ debitrice non aveva restituito le somme ricevute a mutuo e, sopravvenuto il suo fallimento, la societa’ mutuante aveva conferito mandato all’avvocato (OMISSIS) perche’ chiedesse l’ammissione al passivo fallimentare del credito vantato dalla banca, pari ad Euro 159.802,20;
-) tale credito venne ammesso pressoche’ integralmente al passivo;
-) tuttavia il curatore fallimentare (OMISSIS), nel depositare nella cancelleria del Tribunale il piano di riparto finale, postergo’ l’ (OMISSIS), creditore ipotecario di primo grado, ad un altro creditore, che era garantito da un’ipoteca di secondo grado;
-) l’avvocato (OMISSIS) non si avvide dell’errore, e non deposito’ nei 10 giorni prescritti dalla legge alcuna osservazione al piano di riparto;
-) il suddetto progetto di riparto, di conseguenza, venne approvato; vennero effettuati i pagamenti in esso previsti, ed il fallimento venne dichiarato chiuso;
-) in conseguenza dei fatti suddetti l’ (OMISSIS) aveva visto vanificare la propria garanzia reale;
-) il credito dell’ (OMISSIS), per effetto di successive cessioni, era pervenuto alla societa’ attrice.
La (OMISSIS) concluse percio’ chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno da essi causato all’ (OMISSIS) con le rispettive condotte.
2. Ambedue i convenuti si costituirono e negarono la propria responsabilita’; (OMISSIS) chiese altresi’ di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la societa’ (OMISSIS) S.p.A., che chiamo’ in causa.
La (OMISSIS) si costitui’, ammettendo la sussistenza del proprio obbligo indennitario, ma negando la responsabilita’ del proprio assicurato.
3. Con sentenza 5 luglio 2010 n. 1451 il Tribunale di Lecce accolse la domanda nei confronti del solo (OMISSIS), e condanno’ questi ed il suo assicuratore, in solido, al risarcimento del danno in favore della (OMISSIS).
4. La sentenza venne appellata in via principale da (OMISSIS) ed in via incidentale dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS).
Con sentenza 4 febbraio 2016 n. 102, la Corte d’appello di Lecce accolse tutte e tre le impugnazioni.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:
-) la lesione del credito patita dall’ (OMISSIS) fosse ascrivibile, in misura paritaria, tanto al curatore fallimentare (OMISSIS), per avere redatto un piano di riparto erroneo; quanto all’avvocato (OMISSIS), per non aver formulato osservazioni, ne’ fatto rilevare in altro modo il suddetto errore;
-) era irrilevante la circostanza che il decreto di approvazione del piano di riparto non fosse stato comunicato dalla cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale all’avvocato (OMISSIS), dal momento che questi era comunque venuto a sapere, prima della chiusura del fallimento, dell’approvazione del piano di riparto, ed avrebbe di conseguenza ancora potuto proporre reclamo avverso il suddetto decreto di esecutivita’ del piano di riparto, ovvero avrebbe potuto consigliare al proprio cliente di farlo;
-) la (OMISSIS), per effetto della ritenuta responsabilita’ solidale dei due convenuti, dovesse restituire alla (OMISSIS) la meta’ dell’indennizzo da questa ricevuto, in esecuzione della sentenza di primo grado.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione in via principale da (OMISSIS), con ricorso fondato su sette motivi; in via incidentale da (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi, e dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su un motivo.
(OMISSIS) ha resistito con un controricorso al ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS).
La (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale ( (OMISSIS)).
1.1. Col primo motivo di ricorso (OMISSIS) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 83, 100, 101, 102, 112, 327, 330, 331, 332, 333, 345 e 348 ter c.p.c.; articolo 2055 c.c.); sia da un vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene tre censure che possono essere cosi’ riassunte:
(a) erroneamente la Corte d’appello ha condannato al risarcimento anche (OMISSIS), in quanto in primo grado ne’ il convenuto principale (OMISSIS), ne’ il suo assicuratore (OMISSIS) s.p.a., avevano formulato domande di sorta nei confronti di questi; pertanto il motivo di appello, col quale l’uno e l’altra avevano chiesto la condanna al risarcimento anche di (OMISSIS), doveva ritenersi inammissibile;
(b) l’appello incidentale proposto dalla societa’ (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) era inammissibile, perche’ la comparsa di costituzione e risposta che lo conteneva non era mai stata notificata all’appellato;
(c) la terza censura proposta dal ricorrente principale e’ di assai difficile comprensione; in essa, infatti, il ricorrente affastella i seguenti rilievi:
(c’) poiche’ le domande contro di lui proposte dagli appellanti principale ed incidentale erano nuove, illegittimamente esse vennero accolte;
(c”) la domanda proposta in grado di appello dalla (OMISSIS) era comunque inammissibile per carenza di interesse, sia perche’ la societa’ creditrice aveva gia’ ricevuto il pagamento del dovuto; sia perche’ “ben poteva rivolgersi solo al professor (OMISSIS)”;
(d) quand’anche si volesse ritenere che correttamente la Corte d’appello avesse ravvisato una responsabilita’ in capo a (OMISSIS), l’accertamento di tale responsabilita’ avrebbe potuto comportare al piu’ la esclusione in tutto o in parte della responsabilita’ dell’altro convenuto, ma non una condanna solidale di tutti e due;
(f) in ogni caso nell’atto d’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS) erano addebitati al curatore fallimentare profili di colpa mai prospettati nel giudizio di primo grado.
1.2. Tutte le censure prospettate nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate.
1.3. Per quanto attiene la prima censura, la condanna del curatore fallimentare venne richiesta sin dal primo grado dalla societa’ (OMISSIS), e tanto bastava perche’ la Corte d’appello potesse esaminare l’operato di (OMISSIS), ed affermarne la responsabilita’.
1.4. Per quanto attiene la seconda censura, essa e’ infondata, in quanto, essendo l’appellato (OMISSIS) costituito in grado di appello, l’appellante incidentale (OMISSIS) non aveva alcun onere di notificargli la propria comparsa di costituzione e risposta contenente l’impugnazione incidentale.
Questa Corte, infatti, ha gia’ stabilito che l’appello incidentale e’ ritualmente proposto con la comparsa di costituzione, e anche se questa non venga notificata ad un appellato contumace, l’appello incidentale non e’ per cio’ solo inammissibile, ma sorge in tal caso soltanto l’onere per il giudice di assegnare all’appellante incidentale un termine per la regolarizzazione del contraddittorio (Sez. 3, Sentenza n. 2359 del 09/09/1966, Rv. 324580 – 01).
A fortiori, dunque, era ammissibile l’appello incidentale nel presente giudizio, nel quale (OMISSIS) era ritualmente costituito nel secondo grado di giudizio.
1.4. Per quanto attiene la terza censura, tutti i profili in cui essa si articola sono, piu’ che infondati, quasi temerari. Ed infatti:
-) la domanda di condanna del curatore fallimentare proposta dalla societa’ (OMISSIS) non era nuova, essendo gia’ contenuta nell’atto di citazione;
-) la (OMISSIS) aveva ovviamente interesse alla pronuncia che affermasse la responsabilita’ solidale di due soggetti invece di uno, perche’ cio’ avrebbe attenuato od escluso il rischio di incapienza del patrimonio del debitore;
-) la circostanza che essa avesse gia’ “ottenuto il pagamento del dovuto” non puo’ essere presa in esame in questa sede, in quanto il ricorrente, in violazione dell’onere imposto dall’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, non indica dove e quando abbia dedotto tale circostanza, ne’ da quale fonte di prova risultasse; in ogni caso, qualunque pagamento ricevuto dalla (OMISSIS) in esecuzione d’una sentenza impugnata era, per cio’ solo, instabile, e non estingueva in modo definitivo l’obbligazione;
-) quanto, infine, alla sorprendente affermazione del ricorrente principale secondo cui la (OMISSIS) “ben poteva rivolgersi solo al professor (OMISSIS)”, bastera’ ricordare alla difesa del ricorrente il millenario principio di cui all’articolo 1292 c.c., primo periodo, secondo cui nell’obbligazione solidale dal lato passivo, ciascun debitore “puo’ essere costretto all’adempimento per la totalita’”, ed e’ dunque facolta’ del creditore scegliere se escutere un condebitore, piu’ condebitori, o tutti i condebitori.
1.5. Per quanto attiene la quarta censura, essa e’ manifestamente infondata: la condanna di (OMISSIS) al risarcimento del danno venne richiesta della societa’ (OMISSIS) e nei confronti di questa pronunciata; pertanto nulla rileva che l’altro convenuto non avesse formulato domande di accertamento o di condanna nei confronti dell’odierno ricorrente principale.
1.6. Per quanto attiene la quinta censura, infine, essa e’ manifestamente infondata: quali che fossero i profili di colpa addebitati al curatore fallimentare nell’atto d’appello, quel che rileva e’ che il gravame venne accolto sul presupposto che il curatore per errore altero’ l’ordine delle ipoteche, e tale profilo di colpa fu debitamente dedotto dalla societa’ (OMISSIS) sin dall’atto di citazione.
2. Il secondo motivo del ricorso principale.
2.1. Col secondo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c..
Sostiene che nel giudizio di primo grado la societa’ (OMISSIS) invoco’ la responsabilita’ del curatore fallimentare senza indicare i fatti costitutivi di tale pretesa, che vennero precisati solo in grado di appello.
La domanda formulata in primo grado dalla (OMISSIS) si sarebbe percio’ dovuta dichiarare nulla, anche perche’, se fosse stata precisata, sarebbero potute emergere responsabilita’ anche di terzi e, di conseguenza, la necessita’ della “valutazione dell’esistenza di eventuali corresponsabilita’ di altri soggetti, la cui partecipazione avrebbe potuto essere ritenuta necessaria ai sensi dell’articolo 102 c.p.c.”.
2.2. Il motivo e’ tanto inammissibile, quanto infondato.
In primo luogo, il motivo e’ inammissibile perche’ non precisa se, in che termini e quando sia stata sollevata l’eccezione di nullita’ dell’atto di citazione.
In ogni caso, il convenuto in primo grado si difese nel merito, con tale condotta sanando ogni nullita’.
Incomprensibile, poi, e’ il richiamo compiuto dal ricorrente all’articolo 102 c.p.c., dal momento che quand’anche vi fossero stati altri corresponsabili oltre il curatore fallimentare, essi sarebbero stati obbligati in solido ai sensi dell’articolo 2055 c.c., ed in quanto coobbligati solidali non avrebbero mai potuto assumere la veste di litisconsorti necessari, noto essendo che quando vi e’ solidarieta’ non vi e’ mai litisconsorzio necessario, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
3. Il terzo motivo del ricorso principale.
3.1. Col terzo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’articolo 360, nn. 3 e 4, la violazione dell’articolo 2041 c.c..
Nel motivo, molto confuso, il ricorrente parrebbe sostenere, da un lato, che non vi era rapporto di causalita’ tra l’errore da lui commesso ed il danno patito dalla societa’ creditrice; e dall’altro che in ogni caso quel danno era stato provocato dall’errore dell’avvocato (OMISSIS) e dalla negligenza della stessa societa’ creditrice.
3.2. Il motivo e’ inammissibile: esso infatti censura la ricostruzione del nesso di causalita’, la quale costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13096 del 24/05/2017, Rv. 644388 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3458 del 20/02/2015, Rv. 634454 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014, Rv. 630127 – 01).
4. Il quarto motivo del ricorso principale.
4.1. Col quarto motivo del proprio ricorso il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5, che l’appello incidentale dell’ (OMISSIS) si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile per “contraddittorieta’”; cio’ sul presupposto che, dovendo il mandante rispondere del fatto del mandatario, la (OMISSIS) doveva ritenersi responsabile del danno che alla stessa aveva causato il suo incaricato, ovvero l’avvocato (OMISSIS).
4.2. Il motivo e’ quasi temerario.
Il mandante, infatti, risponde del fatto del mandatario nel caso in cui quest’ultimo provochi un danno a terzi; ma nel caso in cui il mandatario causi un danno al mandante, quest’ultimo – come qualsiasi danneggiato – puo’ invocare pacificamente l’eventuale corresponsabilita’ dei soggetti che, in concorso col mandatario, abbiano concorso alla causazione del danno.
Ove poi, nel suo incomprensibile ermetismo, con questo motivo il ricorrente principale avesse inteso censurare la sentenza nella parte in cui ha escluso un eventuale concorso di colpa della societa’ danneggiata, esso sarebbe manifestamente inammissibile, sia per la totale mancanza di illustrazione, sia perche’ l’accertamento del concorso di colpa della vittima, ai sensi del 1227 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimita’.
5. Il quinto motivo del ricorso principale.
5.1. Col quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, che il giudice di merito avrebbe erroneamente cumulato interessi e rivalutazione al capitale del credito risarcitorio.
Sostiene che il credito della (OMISSIS) nei confronti del fallimento era un credito di valuta, e di conseguenza se non vi fosse stato l’errore, la curatela fallimentare avrebbe dovuto pagare alla (OMISSIS) solo il capitale e gli interessi, e non anche il maggior danno.
5.2. Il motivo e’ manifestamente infondato.
Nei confronti del curatore fallimentare la societa’ (OMISSIS) ha chiesto il risarcimento del danno aquiliano derivante da lesione del credito.
Il credito risarcitorio scaturente dalla lesione d’un credito non condivide la natura di quest’ultimo. Il credito risarcitorio e’ infatti una obbligazione nuova e diversa rispetto al credito andato perduto in conseguenza del fatto illecito. Pertanto, anche quando il credito andato perduto era un credito di valuta, il credito risarcitorio che ne prende il posto e’ sempre un credito di valore.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha applicato le regole di matrice giurisprudenziale che disciplinano il ritardato adempimento delle obbligazioni di valore (stabilite da Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480 – 01), e non l’articolo 1224 c.c..
6. Il sesto motivo del ricorso principale.
6.1. Col sesto motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell’articolo 2055 c.c., oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo.
Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha condannato la (OMISSIS), in accoglimento del gravame proposto dalla societa’ (OMISSIS), a restituire a quest’ultima “le somme versate in esubero rispetto alla quota di responsabilita’ paritaria dell’avvocato (OMISSIS)”.
Sostiene che egli ha interesse a far dichiarare l’illegittimita’ della sentenza su questo punto, perche’ “la sentenza di primo grado e’ passata in giudicato riguardo al rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (nonche’ (OMISSIS))”, con la conseguenza che ne’ (OMISSIS), ne’ la societa’ (OMISSIS) “mai potrebbero rivalersi nei suoi confronti”.
6.2. Il motivo e’ manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2055 c.c..
Il primo comma dell’articolo 2055 c.c. stabilisce che “se il fatto dannoso e’ imputabile a piu’ persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
Nel caso di specie la Corte d’appello, accertato che tanto il curatore, quanto il professionista, avevano conca usato il danno, li ha condannati in solido al risarcimento.
Lungi, dunque, dall’esservi state violazioni di tale norma, la corte d’appello l’ha puntualmente applicata.
6.3. Il secondo comma della norma in esame soggiunge che “colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri”.
Nel presente giudizio non sono state formulate domande di regresso, ne’ la sentenza impugnata contiene statuizioni in tal senso.
E’ arduo, dunque, comprendere come il ricorrente possa dire violata una norma che la Corte d’appello non ha applicato, e non doveva applicare.
Vale la pena soggiungere, nell’interesse della legge ed a dissipare eventuali dubbi che dovessero porsi dopo la definizione del presente giudizio, che nessun giudicato interno si e’ formato in merito all’esistenza, all’inesistenza od alla misura del diritto di ciascun coobbligato solidale, o dei loro aventi causa, a promuovere domanda di regresso ex articolo 1299 c.c. nei confronti dell’altro condebitore.
7. Il settimo motivo del ricorso principale.
7.1. Col settimo motivo del ricorso il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 99 e 100 c.p.c..
Nell’illustrazione del motivo si sostiene che “la mancata impugnazione del piano di riparto, ammesso che all’ufficio del fallimento fosse apparso evidente l’errore della ripartizione delle somme secondo le rispettive cause legittime di prelazione, non avrebbe potuto determinarne una modifica in autotutela, senza violazione delle norme sul principio della domanda e dell’interesse ad agire. Solo l’azione difensiva di (OMISSIS) avrebbe potuto determinare la correzione dell’errore. Quindi imputet sibi. La societa’ non puo’ addebitare ad altri gli effetti della propria inerzia”.
7.2. Il motivo e’ inammissibile per totale mancanza d’una intelligibile illustrazione.
Giovera’ ricordare, al riguardo, che un ricorso per cassazione e’ un atto nel quale si chiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico cosi’ scandito:
(a) quale sia stata la decisione di merito;
(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;
(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.
Nel nostro caso, a parte qualsiasi rilievo sulla consequenzialita’ e sulla coerenza logica della tecnica scrittoria adottata dalla difesa del ricorrente, resta il fatto che nelle deduzioni sopra trascritte non e’ ravvisabile alcuna chiara censura.
Sul piano dell’analisi del periodo, in buona sostanza in esse si dice soltanto che la (OMISSIS) avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il piano di riparto, e non lo fece. Il che propriamente non e’ una censura, ma una contrapposizione della propria valutazione a quella del giudice di merito.
Sul piano della logica formale, poi, il ricorrente non spiega in cosa sia consistito l’errore, e quale la diversa regola da applicare.
Un ricorso cosi’ concepito non puo’ che dirsi inammissibile per totale aspecificita’.
Questa Corte, infatti, puo’ conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non puo’ rilevarne d’ufficio, ne’ puo’ pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come gia’ ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).
7.3. Ove, poi, si volesse benevolmente supporre che con questo motivo il ricorrente abbia inteso lamentare l’erroneita’ della sentenza, nella parte in cui ha escluso un concorso colposo della societa’ danneggiata nella produzione del danno, esso sarebbe inammissibile perche’ censura un accertamento di fatto; e comunque sarebbe manifestamente infondato, dal momento che e’ colui il quale commette un errore che ne deve risponderne, e non certo chi ne subisce gli effetti.
8. Il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS).
8.1. Col primo motivo del suo ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1176, 1223 e 1227 c.c.; articolo 136 c.p.c.; articolo 41 c.p.c.; articolo 24 Cost..
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene due censure.
Con una prima censura il ricorrente incidentale lamenta l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui ha ravvisato a suo carico una condotta colposa.
Sostiene, in estrema sintesi, che presentare delle osservazioni al piano di riparto e’ una mera facolta’, e il mancato esercizio di una facolta’ non puo’ costituire una condotta negligente tale da radicare, ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, una pronuncia di condanna nei confronti del professionista che non se ne sia avvalso.
8.2. La censura e’ infondata.
Il professionista legale ha l’obbligo di tutelare gli interessi del cliente, e da tale obbligo discende, ai sensi dell’articolo 1374 c.c., quello di prendere conoscenza dei provvedimenti giurisdizionali che lo riguardano.
Nel caso di specie, dal tenore complessivo della sentenza impugnata emerge in modo inequivoco che all’avvocato (OMISSIS) il giudice di merito addebito’ a titolo di colpa non gia’ il fatto di non essersi avvalso di una facolta’, ma il fatto di non aver rilevato un errore, rilevabile con l’uso dell’ordinaria diligenza da lui esigibile, e non averlo segnalato agli organi competenti ad emendarlo.
Una statuizione, dunque, coerente in punto di diritto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui devia dal precetto di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, il professionista il quale tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista “medio”.
Con l’avvertenza che, per questa Corte, il professionista “medio” di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista “mediocre”, ma ad un professionista “bravo”, ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 24213 del 27/11/2015, Rv. 637836 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015, Rv. 635467 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10431 del 08/08/2000, Rv. 539314 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9877 del 27/07/2000, Rv. 538862 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 566 del 19/01/2000, Rv. 532973 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5946 del 15/06/1999, Rv. 527535 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7618 del 14/08/1997, Rv. 506788 01; Sez. 3, Sentenza n. 7127 del 29/08/1987, Rv. 455277 – 01; non sara’ superfluo ricordare che tale principio rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 3255 del 25/10/1972, Rv. 361064 – 01).
8.3. Con una seconda censura, anch’essa formulata nel contesto del primo motivo di ricorso, (OMISSIS) lamenta l’erroneita’ della sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso che alla produzione del danno avesse concorso la condotta colposa della societa’ sua cliente.
Sostiene che tale condotta colposa sarebbe consistita nell’espresso rifiuto di conferirgli un mandato per l’impugnazione del provvedimento di chiusura del fallimento.
Deduce che, benche’ all’epoca dei fatti si ritenesse che il termine per l’impugnazione del decreto di chiusura del fallimento decorrenze dalla sua pubblicazione e non dalla sua comunicazione, nondimeno se la societa’ creditrice gli avesse conferito il mandato per impugnare quel provvedimento, egli avrebbe potuto sostenere in quel giudizio l’illegittimita’ costituzionale di tale interpretazione, illegittimita’ che effettivamente venne ravvisata dalla Corte costituzionale qualche anno appresso.
8.4. Anche questa censura e’ infondata.
Da un lato, infatti, esso sottopone a questa Corte una nutrita serie di valutazioni ed accertamenti squisitamente di merito: se la cliente avesse o non avesse rifiutato di conferire il mandato; se i tempi per impugnare il provvedimento di chiusura del fallimento furono o non furono congrui; se vi era o non vi era lo spazio per una impugnazione; se l’impugnazione avrebbe o non avrebbe potuto avere ragionevole possibilita’ di successo; se ad una certa data il professionista poteva o non poteva prevedere l’imminente chiusura del fallimento.
Dall’altro lato, in ogni caso, il motivo sarebbe infondato anche in punto di diritto.
E’ principio risalente e pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui la condotta tenuta dal danneggiato, per poter essere ritenuta una concausa di danno, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., deve essere una condotta colposa. Ma la condotta del danneggiato non puo’ mai ritenersi colposa quando egli abbia omesso di compiere un’attivita’ che, al momento in cui venne omessa, era onerosa, e presentava comunque un esito incerto. L’articolo 1227 c.c., comma 1, addossa infatti al danneggiato l’onere di comportarsi con una diligenza ordinaria, ma non di tenere condotte straordinarie o sostenere sforzi inutili (cosi’ gia’ Sez. 2, Sentenza n. 7618 del 14/08/1997, Rv. 506789 – 01, secondo cui “in relazione a fattispecie di responsabilita’ professionale di un avvocato nei confronti del cliente, non rientra tra i doveri di correttezza di quest’ultimo ex articolo 1227 cod. civ., quello di intraprendere un’azione giudiziaria aggiuntiva con accollo dei costi e dei rischi relativi).
Cio’ posto in diritto, si rileva in fatto che proporre un’impugnazione avverso un provvedimento giurisdizionale, soprattutto in un’epoca in cui con estrema probabilita’ quelle impugnazione sarebbe stata dichiarata inammissibile perche’ tardiva, costituisce senza dubbio un’attivita’ onerosa (perche’ comporta un esborso di denaro), e dall’esito incerto.
Ne consegue che in nessun caso, dinanzi ad una condotta di questo tipo, essa si sarebbe potuta ritenere “colposa” ai sensi dell’articolo 1227 c.c..
Con riferimento, poi, alla specifica attivita’ professionale dell’avvocato, questa Corte gia’ da molti anni ha stabilito che la responsabilita’ professionale dell’avvocato “non e’ esclusa ne’ ridotta quando (le scelte difensive) siano state sollecitate dal cliente stesso, poiche’ costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attivita’ professionale” (Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015, Rv. 635467 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 3463 del 18/05/1988, Rv. 458812 – 01).
9. Il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS).
9.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Deduce che la Corte d’appello ha errato nel condannare la (OMISSIS) a restituire alla (OMISSIS) (da lui chiamata in causa quale assicuratore della responsabilita’ civile) “le somme in esubero rispetto all’accertata responsabilita’ solidale” dell’assicurato.
Ricorda come il Tribunale, errando, ritenne di condannare direttamente la societa’ (OMISSIS) (suo assicuratore della responsabilita’ civile) a versare l’indennizzo assicurativo direttamente nelle mani del terzo danneggiato, la (OMISSIS).
Osserva che tale statuizione fu certamente errata, ma che nondimeno, una volta affermata in appello anche la sua corresponsabilita’ nella produzione del danno, la Corte d’appello avrebbe dovuto comunque condannare la (OMISSIS) a tenerlo indenne dalle pretese attoree.
La statuizione della Corte d’appello ha invece avuto l’effetto di affermare da un lato la responsabilita’ dell’assicurato, e dall’altro di escludere l’obbligo dell’assicuratore di tenerlo indenne, in assenza di contestazioni sull’efficacia del contratto.
9.2. Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse, ex articolo 100 c.p.c..
Va rilevato, in primo luogo, che l’appellante (OMISSIS), in grado di appello, non formulo’ ne’ ripropose, ex articolo 346 c.p.c., alcuna domanda, condizionata o subordinata, di garanzia nei confronti del proprio assicuratore (cfr. p. 24 dell’atto di appello proposto da (OMISSIS)), e dunque la Corte d’appello non aveva alcun obbligo di pronunciare su una domanda mai proposta.
Ne’, del resto, (OMISSIS) aveva alcun interesse a proporre una simile domanda.
La societa’ (OMISSIS), infatti, chiamata in causa dal convenuto (OMISSIS), sia nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, sia nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in grado di appello, mai contesto’ di essere tenuta a manlevare il proprio assicurato. Dichiaro’, anzi, di “non avere mai contestato il proprio obbligo” (cosi’ la suddetta comparsa d’appello, p. 14, primo capoverso), limitandosi ad invocare i patti contrattuali: ovvero il contenimento dell’obbligo di garanzia nel massimale di Euro 154.937, e con la franchigia del 10% per ogni sinistro.
9.3. Da quanto esposto consegue che:
(a) omessa pronuncia sulla domanda di garanzia proposta da (OMISSIS) non vi fu, perche’ nessuna domanda di garanzia venne formulata od anche solo riproposta, ex articolo 346 c.p.c., in grado di appello, da (OMISSIS);
(b) non v’e’ interesse di (OMISSIS) all’impugnazione del capo di sentenza che ha condannato la (OMISSIS) a restituire alla (OMISSIS) parte dell’indennizzo ricevuto, perche’ la (OMISSIS) ha ammesso di essere tenuta a garantire e manlevare il proprio assicurato, sicche’ da una eventuale restituzione dell’indennizzo nessun pregiudizio potrebbe derivare al diritto dell’assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore, per effetto della suddetta confessione giudiziale.
10. Il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS).
10.1. Col terzo ed ultimo motivo del proprio ricorso incidentale, (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 91 c.p.c..
Sostiene di essere stato erroneamente condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della societa’ (OMISSIS), in solido con l’altro soccombente (OMISSIS), dal momento che in grado di appello egli era risultato “parzialmente vincitore”: cio’ sul presupposto che, mentre in primo grado era stato ritenuto unico responsabile, in grado di appello e’ stato ritenuto coobbligato solidale insieme al curatore fallimentare.
Conclude percio’ sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto ripartire le spese di lite in misura diversa tra lui e l’altro convenuto.
10.2. Il motivo e’ infondato.
Il ricorrente si duole del fatto che, data una parte vittoriosa e due parti soccombenti, questi ultimi si sarebbero dovuti condannare alla rifusione delle spese in misura diversa.
Ma nella regolazione delle spese di lite andavano distinti da un lato il rapporto tra (OMISSIS) e la (OMISSIS), e dall’altro quello tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (altro convenuto).
Quanto al primo rapporto, la soccombenza va valutata rispetto all’esito complessivo della lite, e rispetto alla societa’ (OMISSIS) (OMISSIS) soccombente fu dichiarato in primo grado, e ci soccombente resto’ in grado d’appello. L’affermazione della sua responsabilita’ soltanto concorsuale in grado di appello, infatti, ha lasciato immutato il suo obbligo di risarcire l’intero danno alla (OMISSIS), giusta la previsione dell’articolo 2055 c.c..
10.3. Quanto al rapporto tra i due convenuti, va ricordato che ai sensi dell’articolo 97 c.p.c. se le parti soccombenti sono piu’, il giudice deve condannare ciascuna di esse alle spese e ai danni “in proporzione del rispettivo interesse nella causa”, ma puo’ anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
Ed interesse comune vi e’, per questa Corte, in tutti i casi di solidarieta’ passiva tra i convenuti (Sez. 3, Sentenza n. 16056 del 29/07/2015, Rv. 636621 – 01), come appunto nel caso di specie.
Aggiungasi che la scelta di condannare solidale di piu’ convenuti soccombenti nei confronti dell’unica parte vittoriosa e’ rimessa al giudice del merito, e costituisce una facolta’ discrezionale non sindacabile in questa sede (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12025 del 16/05/2017, Rv. 644284 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 12/08/2011, Rv. 618984 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 28/11/2007, Rv. 600471 – 01).
Infine, nel caso di specie non solo sussisteva un interesse comune dei due convenuti a resistere alla domanda attorea, ma per di piu’ la quota di responsabilita’ addossata a ciascuno di essi e’ stata stimata paritaria dalla Corte d’appello, ed appare coerente con tale statuizione la condanna solidale alla rifusione delle spese in favore della (OMISSIS).
L’odierno ricorrente incidentale, in verita’, in appello e’ risultato vittorioso non gia’ nei confronti della (OMISSIS) (rispetto alla quale, per quanto detto, la propria obbligazione e’ rimasta immutata all’esito del giudizio di secondo grado), ma rispetto all’altro convenuto (OMISSIS).
E tuttavia nel rapporto interno tra (OMISSIS) e (OMISSIS) la Corte d’appello ha ritenuto di compensare le spese a causa della “soccombenza reciproca” (cosi’ la sentenza d’appello, p. 12, ultimo rigo precedente il dispositivo), e tale statuizione non e’ stata affatto impugnata da (OMISSIS), il quale come gia’ detto si e’ doluto unicamente di essere stato condannato alla rifusione delle spese nei confronti della (OMISSIS): doglianza, per quanto detto, non fondata.
11. Il ricorso incidentale della (OMISSIS).
11.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale la societa’ (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 1917 c.c..
Sostiene di essere stata erroneamente condannata alla restituzione, in favore della societa’ (OMISSIS) S.p.A., della quota dell’indennizzo ricevuto eccedente la quota di responsabilita’ attribuita all’assicurato.
Deduce che l’assicuratore della responsabilita’ civile e’ tenuto a garantire il proprio assicurato per l’intero, anche quando abbia commesso un fatto illecito in concorso con altri. Invoca, a tal fine, le pronunce di questa Corte n. 8686 del 2012 e n. 20322 del 2012.
11.2. Il motivo e’ fondato, sebbene per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalla ricorrente.
Cio’ tuttavia non e’ d’ostacolo all’accoglimento del ricorso, avendo questa Corte gia’ piu’ volte stabilito che, in virtu’ del principio iura novit curia, l’erronea individuazione, da parte del ricorrente per cassazione, della norma che si assume violata resta senza conseguenze, quando dalla descrizione del vizio che si ascrive alla sentenza impugnata possa inequivocabilmente risalirsi alla norma stessa, ferma restando ovviamente l’immutabilita’ dei fatti posti a fondamento della domanda (cosi’, ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).
Del resto, cosi’ come l’articolo 384 c.p.c., comma 2, consente alla Corte di lasciare ferma la sentenza impugnata quando la decisione sia conforme a diritto, ma di correggerne le motivazioni se giuridicamente erronee, allo stesso modo deve ritenersi consentito alla Corte di cassazione “ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio”, col rispetto di soli due limiti:
(a) che restino immutati i fatti accertati nelle fasi di merito;
(b) che restino immutate le domande come proposte nelle fasi di merito (cosi’, testualmente, Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005).
11.3. Cio’ posto, deve osservarsi come nel caso di specie si sia verificata la seguente vicenda processuale:
(a) il soggetto danneggiato ha convenuto in giudizio il responsabile-assicurato, e questi ha chiamato in causa il proprio assicuratore della responsabilita’ civile;
(b) l’assicuratore della responsabilita’ civile non ha contestato il proprio obbligo indennitario nei confronti dell’assicurato;
(c) il primo giudice ha affermato la responsabilita’ esclusiva dell’assicurato, e condannato l’assicuratore a pagare l’indennizzo direttamente nelle mani del terzo danneggiato;
(d) il secondo giudice ha affermato la responsabilita’ concorrente dell’assicurato, e condannato il danneggiato a restituire all’assicuratore la meta’ dell’indennizzo ricevuto.
Dinanzi a questa vicenda, non vengono in rilievo ne’ la norma (articolo 1917 c.c.), ne’ il principio (affermato da Cass. 8686/12) invocati dalla ricorrente incidentale (OMISSIS).
Non viene in rilievo l’articolo 1917 c.c., perche’ se e’ vero che tale norma non consente al terzo danneggiato di chiedere il risarcimento direttamente all’assicuratore del responsabile, e’ altresi’ vero che la (OMISSIS) non potrebbe dolersi della violazione di tale principio: ad applicarlo rettamente, infatti, tale principio comporterebbe l’obbligo della (OMISSIS) di restituire tutto l’indennizzo ricevuto, e non solo la meta’ di esso, perche’ il Tribunale non avrebbe potuto condannare la (OMISSIS) a pagare l’indennizzo ad un soggetto di cui non era debitrice.
Nemmeno viene in rilievo il principio sancito da Cass. 8686/12, ovvero il principio dell’inopponibilita’, da parte dell’assicuratore della r.c. al proprio assicurato, di un eventuale suo concorso di colpa.
Quel principio, infatti, vale nei rapporti interni tra assicurato ed assicuratore, mentre nel caso di specie l’assicuratore e’ stato condannato a pagare l’indennizzo direttamente al terzo danneggiato, in un caso in cui nessuna norma speciale consentiva tale condanna diretta.
11.4. Il motivo unico del ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) deve tuttavia dirsi fondato per una diversa ragione in diritto.
Come s’e’ visto, nel caso di specie l’assicurato chiese al proprio assicuratore della r.c. di essere tenuto indenne, e l’assicuratore non ha contestato (anzi, ha ammesso) l’esistenza della propria obbligazione.
Non e’ dunque in contestazione, nel presente giudizio, l’obbligo della societa’ (OMISSIS) di garantire (OMISSIS) dalle pretese della (OMISSIS).
Se dunque e’ vero che la (OMISSIS) non poteva essere condannata a pagare l’indennizzo direttamente nelle mani del terzo danneggiato, e’ altresi’ vero che, se l’indennizzo fosse restituito in tutto od in parte, risorgerebbe illico ed immediate il diritto dell’assicurato di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore, e con esso l’obbligo della (OMISSIS) (verso il proprio assicurato) di pagare nuovamente la stessa identica somma alla (OMISSIS), anche direttamente se l’assicurato lo chiedesse, ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 2.
Or bene, per millenario principio non e’ consentito al creditore esigere il pagamento d’una somma che, per legge o per contratto, dovra’ immediatamente restituire a quegli da cui l’ha ricevuta. Si tratta del principio dolo petis, quod mox restiturus es, di cui sono espressione – tra gli altri – l’articolo 1191 c.c. (la’ dove impedisce al solvens incapace di chiedere la restituzione di quanto versato, se comunque il debito era esistente e valido).
Tale principio si fonda sul generale dovere di correttezza (articolo 1175 c.c.), oltre che sul principio di economia processuale, in virtu’ dei quali e’ contrario a ragione, ed incoerente con una efficiente amministrazione della giustizia, costringere qualcuno a dare quel che dovra’ immediatamente dopo riavere.
Ne consegue che la Corte d’appello ha violato il suddetto principio, la’ dove ha condannato la (OMISSIS) a restituire alla (OMISSIS) un indennizzo che quest’ultima, non avendo contestato la propria obbligazione, sarebbe stata immediatamente dopo costretta a restituire, sia pure per effetto del vincolo contrattuale, e non di un credito contro di essa vantato dalla (OMISSIS).
11.5. La ritenuta fondatezza del ricorso incidentale della (OMISSIS) non impone, tuttavia, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2.
Va di conseguenza rilevata in punto di fatto l’ammissione, da parte della (OMISSIS), della sussistenza del proprio obbligo indennitario, e va di conseguenza rigettato l’appello incidentale proposto dalla medesima societa’, nella parte in cui ha domandato la condanna della (OMISSIS) alla restituzione dell’indennizzo versatole in esecuzione della sentenza di primo grado.
12. Le spese.
12.1. La cassazione della sentenza d’appello con decisione nel merito impone a questa Corte di provvedere sia sulle spese del giudizio di merito, sia su quelle del giudizio di legittimita’.
Nel presente giudizio, tuttavia, la cassazione con decisione nel merito ha riguardato il solo rapporto tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS): e dunque resta ferma la regolazione delle spese compiuta dalla Corte d’appello nei rapporti tra le altre parti.
12.2. Le spese del giudizio di merito nel rapporto tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) vanno regolate in base al principio della soccombenza, ex articolo 91 c.p.c.. Di conseguenza la societa’ (OMISSIS) va condannata a rifondere alla (OMISSIS) la quota ideale di spese da essa sostenuta per resistere all’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS); nulla invece e’ dovuto relativamente al primo grado di giudizio, non avendo la (OMISSIS) formulato domande verso la (OMISSIS), ne’ potendo farlo.
Tali spese vanno liquidate, ratione temporis in base ai criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, e possono liquidarsi nella somma di Euro 4.758, oltre accessori.
12.3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno cosi’ regolate:
(a) (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS), in solido, dovranno rifondere quelle sostenute dalla (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1;
(b) nei rapporti tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) non e’
luogo a provvedere.
Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.
12.4. Il rigetto del ricorso principale di (OMISSIS) e di quello incidentale di (OMISSIS) costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle suddette parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso principale proposto da (OMISSIS);
(-) rigetta il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS);
(-) accoglie il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della (OMISSIS);
(-) condanna la (OMISSIS) s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.r.l., come in epigrafe rappresentata, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano nella somma di Euro 4.758, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) condanna (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.r.l., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2; (-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) ed (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l’impugnazione.
Leave a Reply