Nella valutazione del fumus commissi delicti, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 27 giugno 2018, n. 29461.

La massima estrapolata:

Nella valutazione del fumus commissi delicti, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non puo’ sindacare la fondatezza dell’accusa.
Il Tribunale, in particolare, puo’ rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato solo quando emerga ictu oculi

Sentenza 27 giugno 2018, n. 29461

Data udienza 1 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Anton – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI – rel. Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere

Dott. PARDO Ignaz – Consigliere

Dott. MONACO Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/03/2018 del TRIBUNALE DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 5/3/2018, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l’appello proposto dal Pubblico Ministero, ai sensi dell’articolo 322 bis c.p.p., avverso l’ordinanza in data 27/12/2017 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale, nel procedimento a carico di (OMISSIS), aveva respinto la richiesta presentata dal P.M., volta ad ottenere il sequestro preventivo di un immobile sito in (OMISSIS), in quanto corpo del reato previsto dagli articoli 633 e 639 bis c.p..
Il Tribunale respingeva l’appello, ritenendo insussistente il fumus commissi delicti, poiche’:
– pur essendo emerso che (OMISSIS) occupava l’area in questione sine titulo, non era chiaro come l’occupazione fosse avvenuta, anche alla luce del comportamento tollerante dell’Amministrazione comunale, che aveva addirittura ordinato allo stesso di provvedere alla messa in sicurezza dell’immobile;
– non poteva essere esclusa la usucapibilita’ del bene, all’esito di un giudizio civile, anche perche’ altro soggetto, che si trovava in analoga situazione, aveva ottenuto un provvedimento favorevole;
– dette circostanze, unitamente al periodo di inizio dell’occupazione, assai risalente nel tempo, avevano rilevanza nella valutazione dell’elemento psicologico del reato, da ritenere insussistente.
2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge.
Il Tribunale ha travalicato i limiti di valutazione previsti dall’articolo 322 c.p.p., esaminando il merito dell’accusa, in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte di’ cassazione, anche a Sezioni Unite, secondo il quale il controllo del giudice del riesame deve limitarsi all’astratta possibilita’ di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato e puo’ rilevare il difetto dell’elemento soggettivo del reato solo se emerge ictu oculi, circostanza quest’ultima che non ricorre nel caso di specie.
In particolare, non possono incidere nella valutazione dell’elemento psicologico del reato ex articolo 633 c.p., nel momento in cui l’indagato prese possesso abusivamente dell’immobile di proprieta’ pubblica, la successiva tolleranza della pubblica amministrazione e l’aspetto del presunto possesso ininterrotto.
Con memoria difensiva, depositata il 22/5/2018, il difensore dell’indagato chiede il rigetto del ricorso, sostenendo che l’assenza dell’elemento soggettivo del reato contestato e’ desumibile da vari elementi: e’ dubbio che l’area in questione appartenga al Comune di Roma, considerata la difficile lettura dell’atto di provenienza del terreno, risalente al 1691, privo di riferimenti topografici; l’area potrebbe essere stata usucapita da (OMISSIS), detentore del manufatto dal 1973, il quale ha impugnato in sede amministrativa l’acquisizione del bene al patrimonio indisponibile dello Stato; il Comune, con determinazione dell’anno 2003, intimo’ all’indagato di provvedere alla verifica statica del manufatto, qualificandolo come proprietario.
3. Il ricorso e’ fondato.
Secondo la piu’ recente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nella valutazione del fumus commissi delicti, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non puo’ sindacare la fondatezza dell’accusa (Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).
Il Tribunale, in particolare, puo’ rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato solo quando emerga ictu oculi (Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474).
Nel caso di specie il Tribunale di Roma non si e’ attenuto a detti principi, avendo ritenuto insussistente il dolo sulla base di un atteggiamento psicologico del ricorrente che tuttavia si riferisce ad un momento di molti anni successivo all’inizio dell’occupazione dell’area demaniale, pacificamente avvenuta in mancanza di alcun titolo.
La natura permanente del reato non consente di valutare la sussistenza dell’elemento psicologico avendo riguardo ad un momento diverso da quello in cui il delitto fu comunque integrato a seguito dell’introduzione nell’immobile e della occupazione dello stesso per una durata apprezzabile, con la finalita’ di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale.
Anche la possibile usucapibilita’ del bene e’ stata prospettata e ritenuta in modo generico e del tutto eventuale, considerato il principio, pacifico nella giurisprudenza civile, in base al quale la natura demaniale di un bene non ne consente l’usucapione da parte del privato.
L’ordinanza, dunque, deve essere annullata.
Il giudice del rinvio, alla luce delle considerazioni espresse dal Collegio, rivalutera’ la questione inerente alla sussistenza del fumus commissi delicti ed eventualmente affrontera’ quella dell’esistenza del periculum, non esaminata nell’ordinanza in quanto assorbita dalla ritenuta insussistenza del primo presupposto necessario per l’applicazione della misura cautelare reale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi, con integrale trasmissione degli atti allo stesso Tribunale.
Motivazione semplificata.

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