Alle procedure di amministrazione straordinaria sia vecchie che nuove è applicabile la legge fallimentare (articolo 135) che al primo comma impedisce la falcidia dei crediti prededucibili

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 27 aprile 2018, n. 10292.

Alle procedure di amministrazione straordinaria sia vecchie che nuove è applicabile la legge fallimentare (articolo 135) che al primo comma impedisce la falcidia dei crediti prededucibili sorti dopo l’apertura della procedura concorsuale.

Sentenza 27 aprile 2018, n. 10292
Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. CENICCOLA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2761/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di Commissari Liquidatori della (OMISSIS) S.p.a. in A.S., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso adesivo;
– controricorrenti –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS);
– intimati –
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito, per i controricorrenti (OMISSIS) + altri, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito, per il resistente Ministero, l’Avv. Gen. dello Stato (OMISSIS) che si riporta.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Catania dichiaro’, il 2-3-1996, ai sensi della L. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi), lo stato di insolvenza della (OMISSIS) s.p.a.
Il 26-3-1996 il Ministro dell’Industria dispose l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria di tale societa’ e di altre appartenenti al medesimo gruppo, tra cui la (OMISSIS) s.p.a.
Entrato in vigore il Decreto Legge n. 70 del 2011, conv. con modificazioni in L. n. 106 del 2011, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. con socio unico, previamente autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico (Mise), deposito’, il 16-9-2015, presso il tribunale, alcune proposte di concordato ai sensi della L. Fall., articolo 214 chiedendone, il successivo 20-2-2016, l’omologazione.
Presentarono opposizione (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. in persona del liquidatore, e il tribunale di Catania, sul presupposto della disapplicazione del provvedimento ministeriale di autorizzazione al deposito delle proposte di concordato e della inammissibilita’ di queste proposte per la illegittima graduazione dei crediti, l’illegittima falcidia del credito privilegiato e la negativa verifica della maggiore soddisfazione dei creditori rispetto all’ipotesi fallimentare, nego’ l’omologazione e dichiaro’ il fallimento della societa’ in amministrazione straordinaria.
Avverso il provvedimento proposero reclami (OMISSIS) s.r.l. e la societa’ fallita.
La corte d’appello di Catania, con decreto in data 19-12-2016, ha confermato la valutazione del tribunale circa la non omologabilita’ del concordato, rilevando che la proposta aveva previsto un’alterazione dell’ordine delle cause di prelazione, ma ha revocato il fallimento, per questa parte ritenendo violato dal tribunale il disposto del Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 8, comma 3, lettera b).
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.r.l., impugnando il profilo attinente al giudizio di non omologabilita’ della proposta di concordato e deducendo quattro motivi.
Si e’ costituita con controricorso adesivo la (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari liquidatori.
Il Mise ha depositato un mero “atto di costituzione” ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
I restanti intimati non hanno svolto difese.
Le parti costituite hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione della L. Fall., articolo 131, comma 11, per difetto di motivazione del decreto in ordine all’applicabilita’ al caso di specie dell’articolo 124 stessa legge.
Il motivo e’ del tutto inammissibile, visto che la censura e’ incentrata sul profilo motivazionale della decisione, ritenuto carente in ordine all’esame della questione giuridica sottostante, mentre il difetto di motivazione puo’ concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche. In questo secondo caso, che ricade nella previsione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, il vizio di motivazione in diritto non ha in se’ rilievo alcuno in quanto esso, se il giudice del merito ha deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorche’ supportando la sua decisione con argomentazioni inadeguate o addirittura senza dare motivazione alcuna, puo’ dar luogo alla mera correzione della motivazione da parte della Corte di cassazione (cfr. ex aliis Cass. n. 1188303, Cass. n. 13358-04, Cass. n. 3038-05, Cass. n. 13435-06 e moltissime altre finanche non piu’ massimate).
2. – Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 78 quanto alla pretesa applicabilita’ della L. Fall., articolo 124 al concordato ivi specificamente considerato.
Il motivo e’ infondato poiche’ fa leva sull’irrilevante considerazione che il concordato di cui al Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 78 si inserisca nell’ambito di una procedura avente caratteristiche proprie, primariamente destinata, a differenza del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, alla conservazione del patrimonio produttivo. Donde, alla luce di tale specifica finalita’, riscontrata dal riferimento della norma alle “disposizioni della L. Fall., articolo 214, commi 2, 3, 4 e 5, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario”, i principi cui dovrebbe attenersi la proposta di concordato sarebbero estranei ai limiti tratteggiati dalla L. Fall., articolo 124.
In contrario deve osservarsi che la proposta di concordato di cui qui si discute era stata presentata ai sensi della speciale disciplina di cui al Decreto Legge n. 70 del 2011, all’articolo 8, comma 3 (come convertito), vale a dire nell’ottica acceleratoria della chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria protratte da molti anni (e nello specifico aperte sotto la vigenza della “vecchia” legge Prodi).
Tali procedure, dopo l’abrogazione della L. n. 95 del 1979 dovuta al Decreto Legislativo n. 270 del 1999, conseguente all’avvio di procedimenti di infrazione comunitaria per essere stata la “vecchia” legge iscritta nel registro degli aiuti di stato non notificati, avevano gia’ assunto veste esclusivamente liquidatoria, in base alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 498. Sicche’ in tale mutata ottica la proposta di (OMISSIS), in base all’articolo 8, comma 3, dell’ulteriore Decreto Legge n. 70 del 2011 (cd. decreto Sviluppo), doveva essere rispondente all’invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati “da proporre ai creditori, a norma del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 214 e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico”.
Il riferimento alla L. Fall., articolo 214, nel testo novellato e senza limiti di commi non consente, ai fini dell’istituto preso in esame dall’articolo 8 citato, una interpretazione del tipo di quella prospettata in ricorso. E difatti l’integrale novellazione della norma a seguito del Decreto Legislativo n. 169 del 2007, ha in generale implicato che nella stessa liquidazione coatta amministrativa il concordato abbia a essere presentato con le caratteristiche previste dall’articolo 124 nel suo complesso. Cosicche’ rispetto al dettato del Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 8, comma 3, rileva l’intero evocato testo della disposizione L. Fall.L. Fall., ex articolo 214, comprensivo del riferimento alla proposta di concordato da proporre al tribunale “ai sensi dell’articolo 124”.
3. – Il terzo e il quarto motivo, subordinati, possono essere esaminati congiuntamente.
Col terzo motivo la ricorrente denunzia la falsa applicazione della L. Fall., articolo 124, comma 3, nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto rilevante, per escludere la neutralita’ dell’apporto di terzi, qualsiasi utilita’ non incidente sul patrimonio del debitore, comunque e da chiunque appresa dal terzo erogante l’apporto destinato alla soddisfazione dei creditori: tanto in supposta violazione dell’ordine delle cause di prelazione.
Col quarto denunzia invece la falsa applicazione dell’articolo 2741 c.c. e L. Fall., articolo 124, comma 3, nonche’ la violazione dell’articolo 1322 c.c., comma 1, laddove la corte d’appello ha ritenuto che il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione richiedeva che i creditori di rango anteriore fossero integralmente soddisfatti prima che la proposta di concordato potesse prevedere il pagamento anche solo parziale di creditori di rango inferiore.
4. – I motivi sono inammissibili e comunque in generale infondati.
La corte territoriale ha rigettato i motivi di reclamo di (OMISSIS), incentrati “sulla idoneita’ dell’apporto di finanza esterna (..) a coprire eventuali alterazioni dell’ordine di graduazione dei crediti privilegiati”, in base alla specifica affermazione che “solo una porzione dell’apporto dell’ (OMISSIS)” (pari a Euro 249.288,90) fosse qualificabile come tale. Cio’ in relazione a quanto da questa Corte Suprema affermato a proposito del concordato preventivo, merce’ il principio secondo cui, ai fini dell’ammissibilita’ della proposta, la L. Fall., articolo 160, comma 2, (nel testo sostituito dal Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 2 conv. in L. n. 80 del 2005) deve essere interpretato nel senso che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorche’ risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della societa’ debitrice, non comportando ne’ un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, ne’ un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato (v. Cass. n. 9373-12).
Tale principio – giova dire – e’ da considerare valevole anche in relazione all’istituto di cui alla L. Fall., articolo 124, disciplinato in termini analoghi.
5. – La corte del merito ha accertato che l’apporto non era sufficiente a coprire le alterazioni dell’ordine di graduazione e che lo stesso non era neutrale rispetto allo stato patrimoniale della societa’. Infatti il tribunale, analizzando il meccanismo predisposto quanto alla sorte dei crediti infragruppo, aveva affermato che l’apporto economico in contanti, versato dall’assuntore, sarebbe stato nella proposta controbilanciato (e annullato) dall’appropriazione del 35 % dei crediti infragruppo, con conseguente sostanziale inesistenza di un “vero” apporto economico esterno, ridotto a mera partita di giro.
Ebbene la corte d’appello, da un lato, ha premesso che la circostanza della retrocessione nei termini sopra detti non era stata contestata dall’assuntore dinanzi al tribunale; dall’altro ha dato conto degli elementi di fatto posti a base della conclusione evinta, e ha osservato che in merito alla stessa “nessuno dei reclamanti (aveva) inteso muovere critiche”.
6. – Nelle condizioni appena sintetizzate – nelle quali per il lordo concordato di ciascuno dei crediti infragruppo l’assuntore avrebbe trattenuto una percentuale del 35 % – e’ corretta l’inferenza sulla quale la corte territoriale ha fissato la ratio decidendi.
In base alla giurisprudenza di questa Corte l’apporto, per essere neutrale, deve rispondere a due requisiti: (1) non deve comportare un incremento dell’attivo patrimoniale, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado; (2) non deve comportare un aggravio della massa passiva, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, e cio’ indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato (v. ancora Cass. n. 9373-12). Invero la liquidita’ offerta dal terzo, transitando nel patrimonio del debitore, pone le premesse della soddisfazione dei crediti secondo l’ordine delle prelazioni, essendo a questi effetti irrilevante quale sia l’origine e la provenienza dei mezzi finanziari con i quali il debitore paga i suoi creditori.
Questo aspetto della vicenda, incentrato sul rilievo e del tribunale e della corte d’appello secondo cui, per effetto delle previsioni contenute nelle proposte, (OMISSIS) aveva in definitiva predisposto un meccanismo teso all’immediato recupero dell’apporto (o comunque di una sua parte) attraverso la retrocessione di una percentuale dei crediti infragruppo, presuppone che l’assuntore potesse attingere al patrimonio della beneficiaria. E si tratta di profilo decisivo, non minimamente influenzato dalla critica svolta nei citati due motivi di ricorso. La quale critica difatti non tiene conto dell’accertamento come sopra rappresentato, che induce a mantener fermo che l’intervento del terzo finanziatore avrebbe comportato, per le specifiche modalita’ di disciplina, variazioni dello stato patrimoniale del debitore, con particolare riguardo al delinearsi di poste passive per il rimborso del finanziamento e con correlata compressione dei diritti che in base alla legge i creditori concorsuali (alcuni dei quali dalla decisione si apprende – pag. 26 – muniti di prededuzione) vantavano sul patrimonio del debitore. Da questo punto di vista giova sottolineare che alle procedure di amministrazione straordinarie – sia vecchie che nuove (stante per queste ultime il rinvio del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 78 alla L. Fall., articolo 214, comma 5) – e’ in ogni caso applicabile il disposto della L. Fall., articolo 135, il cui comma 1 impedisce di ipotizzare alcun tipo di falcidia per i crediti prededucibili sorti successivamente all’apertura della procedura concorsuale.
7. – Il ricorso e’ rigettato.
Le spese processuali meritano integrale compensazione, attesa la complessita’ delle questioni interpretative agitate in causa, talune mancanti di specifici precedenti di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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