La sola circostanza che il pedone, in fase di attraversamento della carreggiata, si fermi momentaneamente al centro della strada non autorizza il conducente di veicolo a ritenere senz’altro libera la strada stessa

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40943.

La massima estrapolata:

In tema di circolazione stradale, invero, il conducente di un veicolo e’ tenuto ad osservare, in prossimita’ degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocita’ particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate.
La sola circostanza che il pedone, in fase di attraversamento della carreggiata, si fermi momentaneamente al centro della strada non autorizza il conducente di veicolo a ritenere senz’altro libera la strada stessa, ben potendo il pedone, dopo la breve sosta, riprendere l’attraversamento. Nel suddetto caso deve ravvisarsi l’ipotesi tipica del pedone indeciso che tarda a scansarsi prevista dall’articolo 102 C.d.S., comma 3 per cui i conducenti sono tenuti a rallentare la velocita’, e, all’occorrenza, anche a fermarsi, e cio’ anche nel caso che il pedone si accinga all’attraversamento fuori delle strisce pedonali

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40943

Data udienza 5 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. DAWAN Danie – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BUSTO ARSIZIO in difesa di (OMISSIS) il quale dopo aver esposto con precisione i motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 16 ottobre 2017, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Varese che, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato (OMISSIS) alla pena di anni sei di reclusione, con revoca della patente di guida.
2. Al (OMISSIS) e’ contestato il reato di cui all’articolo 589-bis c.p., comma 1 e articolo 583-ter c.p. perche’, il (OMISSIS), alla guida dell’autovettura Kia Rio, a lui intestata, percorrendo a velocita’ elevata via (OMISSIS), nell’ambito urbano del Comune di (OMISSIS), dopo essere giunto in prossimita’ dell’attraversamento pedonale all’altezza del cinema (OMISSIS), mentre il pedone, (OMISSIS), stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia, ometteva di dare la dovuta precedenza, determinando la collisione tra la parte anteriore angolare sinistra dell’autovettura e il pedone, dandosi poi alla fuga. A seguito dell’urto, (OMISSIS) veniva scaraventata in aria e cadeva poi a terra, riportando lesioni che, alcune ore dopo, ne procuravano il decesso.
3. L’imputato, a mezzo del difensore, ricorre avverso l’anzidetta sentenza della Corte di appello di Milano, sollevando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione. Il ricorso si incentra sulla eccessivita’ della pena ritenuta sproporzionata e contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalita’. Investita, da parte della difesa, della eccezione di legittimita’ costituzionale degli articoli 589-bis e 589-ter per contrasto con l’articolo 3 Cost., in relazione ad altre fattispecie di omicidio colposo connotate da altrettanta gravita’, la Corte non ha speso parola sul punto.
Altrettanto censurabile e’ il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stante che la Corte non ha tenuto in alcun conto l’avvenuto risarcimento del danno. Circostanza, anche questa, totalmente ignorata nel provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. Come e’ noto, infatti, la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p., e’ censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Cio’ che qui deve senz’altro escludersi, avendo il giudice evidenziato come il grado della colpa del (OMISSIS), nella produzione dell’evento mortale, fosse molto elevato: nell’approssimarsi all’attraversamento pedonale, che stava per essere impegnato da piu’ persone, egli, invece di ridurre la velocita’, procedeva a 59 Km/h. Correttamente il Giudice di appello afferma l’irrilevanza che detta velocita’ fosse di poco superiore al limite massimo consentito nel centro abitato. La velocita’ che l’imputato aveva l’obbligo di tenere avrebbe dovuto essere tale da consentirgli di arrestare agevolmente il veicolo per permettere ai pedoni di attraversare la strada.
In tema di circolazione stradale, invero, il conducente di un veicolo e’ tenuto ad osservare, in prossimita’ degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocita’ particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate (Sez. 4, sent. n. 47290 del 09/10/2014, S.P.M. Romano G., Rv. 261073).
Altresi’ irrilevante, secondo l’impugnata sentenza, l’assunto difensivo secondo cui la povera vittima sarebbe stata distratta perche’ occupata a digitare un messaggio sul cellulare: la ragazza si trovava sulle strisce pedonali e godeva del diritto di precedenza rispetto ai veicoli che sopraggiungevano. Spettava a questi evitarla, non il contrario. Anche a voler concedere quanto sul punto afferma il ricorrente, assunto peraltro non confermato da alcuno dei testimoni oculari, la sola circostanza che il pedone, in fase di attraversamento della carreggiata, si fermi momentaneamente al centro della strada non autorizza il conducente di veicolo a ritenere senz’altro libera la strada stessa, ben potendo il pedone, dopo la breve sosta, riprendere l’attraversamento. Nel suddetto caso deve ravvisarsi l’ipotesi tipica del pedone indeciso che tarda a scansarsi prevista dall’articolo 102 C.d.S., comma 3 per cui i conducenti sono tenuti a rallentare la velocita’, e, all’occorrenza, anche a fermarsi, e cio’ anche nel caso che il pedone si accinga all’attraversamento fuori delle strisce pedonali (Sez. 4, sent. n. 4862 del 31/01/1991, Oddera, Rv. 187058).
La Corte di appello, dunque, descrive e valuta una condotta dell’imputato sicuramente connotata da tratti di allarmante gravita’, a prescindere dall’apprezzamento sul comportamento da questi tenuto immediatamente dopo il fatto di cui si dira’ piu’ oltre.
3. Quanto alla sollevata questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 589-bis e 589-ter c.p., peraltro prospettata in maniera generica, il Collegio la ritiene irrilevante e manifestamente infondata.
Le disposizioni contestate, riguardando la configurazione del trattamento sanzionatorio di condotte individuate come punibili in materia omicidio stradale, rientrano in un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera determinazione. Non spetta alla Corte costituzionale assumere autonome determinazioni in sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore, ma solo emendare le scelte di quest’ultimo in riferimento a grandezze gia’ rinvenibili nell’ordinamento. Se cosi’ non fosse, il sollecitato intervento creativo interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria rimesse al legislatore, in spregio al principio della separazione dei poteri (Sull’ampio margine di libera determinazione che spetta al legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio delle condotte individuate come punibili, v., ex plurimis, le sentenze della Corte cost. nn. 23/2016, 185/2015, 68/2012, 47/2010, 161/2009, 22/2007 e 394/2006; sui limiti del sindacato della Corte in materia di determinazione della pena, si veda la citata sent. Corte cost. n. 22/2007).
Riguardo, in particolare, all’ordinanza del Tribunale di Torino, datata 8 giugno 2018, depositata dal ricorrente, si osserva che la questione da questo sottoposta alla Corte costituzionale attiene, in particolare, all’articolo 590-quater c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o di equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 590-bis c.p., comma 7. Detta questione, pertanto, non investe le norme di cui il ricorrente invoca l’illegittimita’ ma il giudizio di comparazione con l’attenuante del concorso di colpa del pedone che esula completamente dal caso di specie.
4. Di tal che le censure del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano manifestamente infondate.
5. Infondata e’ altresi’ la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche. Va ricordato che il riconoscimento delle anzidette circostanze risponde ad una facolta’ discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo. Il loro riconoscimento non costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, facendo invece esso seguito all’esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sez. 6, sent. n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
Anche sotto questo specifico profilo, la sentenza impugnata e’ adeguatamente motivata, anche con riguardo ai parametri di cui all’articolo 133 c.p., laddove ricorda, tra l’altro, che “Lo stato di incensuratezza non rileva a tal fine per espressa statuizione normativa” e che l’invocata confessione “non ha alcun valore di resipiscenza in quanto l’imputato aveva ammesso l’addebito solo dopo che era stato individuato come conducente dell’auto che aveva investito la giovane”.
Il ricorrente, sottolinea la Corte di appello di Milano, non si era limitato a fuggire ma aveva cercato di cancellare le tracce del reato sulla sua vettura portandola subito a riparare e affermando ripetutamente di aver investito un cinghiale. La versione dell’investimento dell’animale e’ stata lucidamente replicata al padre, al carrozziere e persino alla fidanzata perche’ la confermasse con i genitori, cosi’ dimostrando la pervicace volonta’ di sottrarsi in modo fraudolento alle proprie responsabilita’: comportamento questo incompatibile con qualsiasi forma di resipiscenza.
6. Ai fini del riconoscimento o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, e’ sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a suffragare la sua decisione al riguardo. Il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo, non e’ censurabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato.
Si dica, inoltre, che il giudice d’appello, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non e’ tenuto ad un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarita’ del caso, e’ sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (v., tra le tante, Sezione 3, 8 ottobre 2009, Esposito).
Nel caso in esame, il giudice si e’ attenuto a tale principio valorizzando negativamente, tra i criteri valutativi tratteggiati dall’articolo 133 c.p., le circostanze piu’ sopra menzionate.
7. In considerazione di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile. All’inammissibilita’ segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

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