Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 24 aprile 2018, n. 18117
La massima
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’articolo 62-bis c.p. e’ oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimita’, purche’ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato e ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ essere sufficiente in tal senso.
Sentenza 24 aprile 2018, n. 18117
Data udienza 26 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LOY MARIA FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS), riconosciuto colpevole dal Tribunale di Messina del delitto di lesioni personali pluriaggravate in concorso ai danni di (OMISSIS) e, per l’effetto, condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia, ricorre con il ministero del proprio difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 10 novembre 2016, di conferma della decisione del primo giudice.
2. L’atto di impugnativa e’ affidato a due motivi, con i quali si deduce:
2.1. – il vizio di motivazione, per l’omesso buon governo da parte del giudice territoriale dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dell’imputato, ritenute in parte credibili – laddove egli aveva riferito che era stato uno dei correi a scagliarsi contro la vittima – e in parte inattendibili – laddove, invece, egli aveva spiegato di essere rimasto coinvolto nella lite solo perche’ aveva cercato di dividere i contendenti -;
2.2. – il vizio di motivazione, per l’omessa indicazione delle ragioni del diniego della concessione delle attenuanti generiche a fronte del contributo probatorio offerto dall’imputato.
3. Il ricorso e’ aspecifico e comunque manifestamente infondato.
3.1. Evidenziato in premessa che e’ principio cardine dell’ordinamento processuale vigente quello del “nemo se detegere tenetur”, in forza del quale l’imputato ha il diritto di difendersi in ogni modo, anche con il silenzio o la menzogna, da cio’ derivando che alle propalazioni che lo riguardano deve riconoscersi un valore probatorio limitato, va, comunque, riconosciuto che, alla stregua degli stessi parametri di valutazione della prova evocati dal ricorrente, la motivazione censurata resiste ai rilievi formulati, avendo dato conto con argomentazione completa – perche’ riepilogativa di tutte le risultanze probatorie e plausibile – perche’ condotta operando un vaglio ragionato e critico di tutte le evidenze processuali – che la responsabilita’ dell’imputato doveva ritenersi confermata alla luce della testimonianza della parte offesa, talmente precisa e tempestiva, da avere consentito l’immediata identificazione di tutti e tre gli autori della violenta aggressione e il loro arresto.
3.2. Non merita accoglimento neppure la censura che impinge il diniego delle attenuanti generiche. Vale rammentare, al riguardo, che “la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’articolo 62-bis c.p. e’ oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimita’, purche’ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato” (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ essere sufficiente in tal senso” (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Donde deve riconoscersi che, poiche’ la Corte di appello ha posto l’accento oltre che sulla particolare gravita’ del fatto, commesso con armi e da tre persone riunite, anche sull’assenza di elementi positivamente valutabili addotti a sostegno delle invocate attenuanti generiche, il percorso argomentativo adottato dal giudice distrettuale si rivela ineccepibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
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