Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto il versamento di maggiori contributi previdenziali

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 23 luglio 2018, n. 19523.

La massima estrapolata:

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto il versamento di maggiori contributi previdenziali, a nulla rilevando il fatto che la richiesta dall’Inps sia stata portata a conoscenza del contribuente mediante cartella esattoriale o mediante avviso di addebito. Tale assunto è sempre valido, anche qualora la pretesa dei maggiori contributi previdenziali scaturisca da un avviso di accertamento tributario emesso dalle Entrate.

Ordinanza 23 luglio 2018, n. 19523

Data udienza 22 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f.

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Antonio – rel. Presidente di Sez.

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez.

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19308-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e nella qualita’ di mandatario della (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 950/2016 del TRIBUNALE di TRIESTE.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Presidente Dott. ANTONIO MANNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, il quale chiede che la Corte respinga il proposto regolamento.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 27.12.16 (OMISSIS) ha proposto innanzi al Tribunale di Trieste opposizione all’avviso di addebito emesso nei suoi confronti dall’INPS per contributi IVS (Invalidita’, Vecchiaia e Superstiti) omessi e per relativi accessori, avviso occasionato da un accertamento dell’anno 2010 dell’Agenzia delle Entrate.
2. L’INPS, costituitosi in proprio e quale mandatario ex lege della (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS), preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere – invece – la giurisdizione a quello tributario; contestualmente ha chiesto sospendersi il giudizio sino alla definizione di quello pendente innanzi alla Commissione tributaria, sospensione poi disposta ex articolo 295 c.p.c. dal Tribunale di Trieste.
3. Ex articolo 41 c.p.c., comma 1 (OMISSIS) ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
4. L’INPS non ha svolto attivita’ difensiva.
5. (OMISSIS) ha poi depositato memoria con la quale ha insistito nella propria istanza di regolamento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. In primo luogo deve darsi atto della tempestivita’ – alla luce del comma 1, primo periodo, dell’articolo 41 c.p.c. – dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto proposta prima che la causa sia stata decisa nel merito.
2.1. Del pari deve darsi atto della proponibilita’ dell’istanza, cui non osta la contemporanea pendenza del regolamento di competenza avanzato dal medesimo (OMISSIS) contro il provvedimento di sospensione del processo emesso dal Tribunale di Trieste, regolamento di competenza pendente innanzi a questa S.C. con il n. 17114/17 R.G.: infatti, come da costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, lo stato di sospensione del processo non preclude la proponibilita’ del regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che non esclude la pendenza del giudizio e, mentre impedisce il compimento di atti propri di quest’ultimo, non e’ di ostacolo al promovimento di un’autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito (cfr. Cass. S.U. n. 11131/15; Cass. S.U. n. 21109/13; Cass. S.U. n. 424/97; Cass. S.U. n. 10999/93; Cass. n. 5743/87).
3.1. Premesso che la giurisdizione si determina in base alla natura della situazione giuridica dedotta in lite, a prescindere dalla procedura di esazione adottata (cfr. Cass. S.U. n. 15168/10; Cass. S.U. n. 6539/10; Cass. S.U. n. 7399/07), come quella a mezzo cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, deve darsi continuita’ alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario – e non di quello tributario – la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale.
Cio’ deriva non solo dall’intrinseca natura del rapporto, ma anche dal rilievo che il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 24, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che in presenza di richiesta del versamento di contributi previdenziali il contribuente puo’ proporre innanzi al giudice del lavoro opposizione contro l’iscrizione a ruolo (v. Cass. S.U. n. 15168/10; Cass. S.U. n. 6539/10; Cass. S.U. n. 7399/07).
Similmente, appartengono alla giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimita’ delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale e’ completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potesta’-soggezione proprio del rapporto tributario (cfr. Cass. S.U. n. 26149/17).
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche riguardo alle controversie in cui si discuta della legittimita’ o meno d’un avviso di addebito emesso dall’INPS, che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (v. Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).
Ne’ tale esito puo’ mutare sol perche’ la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell’INPS, cui resiste l’odierno ricorrente, e’ nata da un accertamento tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate.
4.1. In conclusione, all’istanza di regolamento in oggetto deve rispondersi nel senso che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, al quale si rimette la liquidazione delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la liquidazione delle spese relative al presente regolamento.

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