L’applicazione di misure cautelari reali per il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» è possibile dal momento in cui la fattura è inserita nella contabilità aziendale, a prescindere quindi dall’atto dichiarativo vero e proprio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 21 agosto 2018, n. 38723.

La massima estrapolata:

L’applicazione di misure cautelari reali per il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» è possibile dal momento in cui la fattura è inserita nella contabilità aziendale, a prescindere quindi dall’atto dichiarativo vero e proprio. Questo perchè «se l’imprenditore acquisisce una fattura passiva per prestazioni inesistenti e la inserisce in contabilità lo fa di regola per ragioni di evasione fiscale» e pertanto la situazione «integra il fumus commissi delicti del reato di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 74/2000».

Sentenza 21 agosto 2018, n. 38723

Data udienza 17 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/12/2017 del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 dicembre 2017, la sezione per il riesame del Tribunale di Taranto ha, tra l’altro, respinto la richiesta di riesame proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di beni appartenenti a (OMISSIS), finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2, che lo stesso avrebbe commesso quale legale rappresentante della (OMISSIS) Srl.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del suddetto indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
3. Con i primi due motivi si deducono violazione degli articoli 127 e 324 c.p.p., ed omessa motivazione, nonche’ violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, con riguardo al fumus commissi delicti del reato ipotizzato, non essendo provato che il ricorrente abbia portato in compensazione l’IVA indicata nella fattura per operazione inesistente oggetto di contestazione con conseguente mancanza di profitto suscettibile di confisca.
4. Con il terzo motivo si lamenta violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, per essere stato illegittimamente disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell’indagato senza essersi prima proceduto al sequestro relativo alla confisca diretta del profitto nei confronti della societa’ beneficiaria dell’ipotizzato reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Non essendo controverso che la fattura oggetto di contestazione, emessa nell’anno 2014 nei confronti della societa’ amministrata dall’indagato, sia relativa ad operazioni inesistenti e che la stessa sia stata inserita nella contabilita’ d’impresa, con l’istanza di riesame l’odierno ricorrente si e’ limitato a sostenere di non aver poi utilizzato la stessa nella dichiarazione fiscale dell’anno 2015, prodotta dalla difesa, neppure ai fini della compensazione dell’IVA. Sul punto il Tribunale ha rilevato che, non riportando detta dichiarazione i dati delle fatture passive il cui importo IVA e’ stato portato in compensazione con l’IVA a debito, essendo indicati soltanto gli importi annuali oggetto di compensazione, il documento non aveva valore dirimente e non consentiva quindi di ritenere provata l’allegazione.
L’ordinanza impugnata non puo’ quindi, sul punto, essere censurata in questa sede, poiche’ attesta il fumus commissi delicti osservando correttamente come la documentazione prodotta non valga a dimostrarne l’insussistenza, occorrendo semmai piu’ puntuali verifiche da compiersi in sede diversa da quella cautelare.
2. Ed invero, il provvedimento soddisfa il requisito, richiesto dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non puo’ avere riguardo alla sola astratta configurabilita’ del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433). Tale giudizio prognostico ben puo’ fondarsi su regole di comune esperienza quale quella di cui il Tribunale ha fatto evidente applicazione, vale a dire che se l’imprenditore acquisisce una fattura passiva per prestazioni inesistenti e la inserisce in contabilita’ lo fa di regola per ragioni di evasione fiscale, vale a dire per abbattere l’imponibile sull’imposta dei redditi facendo figurare costi inesistenti e/o per utilizzare l’IVA asseritamente corrisposta sull’importo fatturato al fine compensarla con l’IVA a debito e, in difetto di prova contraria, la situazione integra il fumus del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, che legittima l’applicazione della misura cautelare reale.
Deve rammentarsi, di fatti, che in tema di sequestro preventivo, non e’ necessario valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti e’ operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilita’ in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279).
Essendo nella specie applicabile il disposto di cui all’articolo 325 c.p.p., va peraltro osservato che il ricorso per cassazione, proposto contro l’ordinanza del tribunale del riesame confermativa di un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, e’ ammesso solo per violazione di legge (Sez. 3, n. 45343 del 06/10/2011, Moccaldi e a., Rv. 251616). E in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicita’ manifesta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119), sicche’ non puo’ in questa sede procedersi ad un piu’ penetrante vaglio sulla motivazione addotta nel provvedimento impugnato.
3. E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso.
Deve qui ribadirsi il principio secondo cui, in caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una societa’, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo’ essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238; Sez. 3, n. 43816 del 01/12/2016, dep. 2017, Di Florio, Rv. 271254; Sez. 3, n. 35330 del 21/06/2016, Nardelli, Rv. 267649; Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028; Sez. 3, n. 1738 del 11/11/2014, dep. 2015, Bartolini, Rv. 261929). Trattandosi, di fatti, di misura cautelare reale finalizzata all’esecuzione della confisca, devono trovare applicazione le regole previste in materia, che, per i reati fiscali – sia in forza della L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, che richiamava l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui all’articolo 322 ter c.p., sia in forza del vigente Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, comma 1, – prevedono, per quanto qui rileva, in via prioritaria la confisca dei beni che costituiscono profitto del reato, salvo che appartengano a persona al medesimo estranea, e, soltanto laddove essa non sia possibile, la confisca c.d. per equivalente di beni di cui il reo abbia la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto. Anche sul piano cautelare, dunque, occorre seguire la sequenza procedimentale che la richiamata disciplina prevede, disponendosi, nel provvedimento che applica la misura, in via principale il sequestro di beni corrispondenti al profitto diretto del reato e, soltanto in via subordinata, il sequestro per equivalente nei confronti dell’autore del reato. Al momento dell’esecuzione della misura cosi’ disposta, si fara’ poi applicazione del principio secondo cui, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, e’ legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato, sul presupposto dell’impossibilita’ di reperire il profitto del reato nei confronti dell’ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilita’ della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D’Agostino, Rv. 268587).
Un provvedimento di sequestro esclusivamente adottato in funzione della confisca per equivalente puo’ dunque giustificarsi soltanto laddove – gia’ nel momento genetico della misura – si dia atto dell’inesistenza di beni sui quali disporre il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto, dovendo rammentarsi che e’ sempre legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilita’ di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647). Il profitto del reato, poi, si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436) e, qualora – come e’ il caso di reati fiscali che determinano evasione – il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilita’, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; nello stesso senso, Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert).
3.1. L’ordinanza impugnata ha invece fatto applicazione di principi di diritto espressi da questa Corte precedentemente alle citate decisioni delle Sezioni unite, decisioni – queste ultime – che il decreto di sequestro emesso dal g.i.p. bensi’ richiama, senza tuttavia darne corretta lettura.
Nel disporre esclusivamente il sequestro per equivalente dei beni dell’indagato sino alla concorrenza del profitto del reato a lui contestato, il decreto non attesta, di fatti, l’impossibilita’ di sequestrare il profitto in via diretta – ad es. il denaro – nella disponibilita’ della societa’ da lui amministrata, limitandosi a rinviare alla sede esecutiva ogni ulteriore accertamento, trascurando tuttavia di valutare che, in difetto di provvedimento di sequestro, non si potra’ ovviamente apprendere beni di proprieta’ della societa’, mentre la misura potra’ comunque essere eseguita sui beni dell’indagato. Se – come nel caso di specie quest’accertamento non venga compiuto al momento dell’emissione del provvedimento, occorre invece disporre entrambe le misure cautelari reali in via subordinata, cosi’ da poter predisporre il titolo per riservare effettivamente alla fase dell’esecuzione la ricerca di eventuali beni da sottoporre a sequestro finalizzato alla confisca diretta e, in caso di mancato rinvenimento, la ricerca di beni da sottoporre a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.
4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per violazione di legge e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto per essere il provvedimento genetico, a sua volta, irrimediabilmente viziato da violazione di legge, deve procedersi all’annullamento anche di quest’ultimo, con ordine di restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro e mandando alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo della presente sentenza ai sensi dell’articolo 626 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonche’ il decreto di sequestro del G.i.p. Trib. Taranto in data 31.10.2017 e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto mandando alla cancelleria ai sensi dell’articolo 626 c.p.p..

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