La pronuncia di appello che si limiti a riconoscere la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità attua una riforma della sentenza di primo grado relativa solo alla pena

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 18 maggio 2018, n. 22280.

La massima estrapolata:

La pronuncia di appello che si limiti a riconoscere la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità attua una riforma della sentenza di primo grado relativa solo alla pena, con conseguente individuazione del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 665, comma 2 Cpp, nel giudice di primo grado.

Sentenza 18 maggio 2018, n. 22280

Data udienza 25 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

Dott. BARONE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE APPELLO ANCONA;
nei confronti di:
TRIBUNALE PESARO;
con l’ordinanza del 03/07/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MICHELE BIANCHI;
sentite le conclusioni del PG Dott. DI NARDO MARILIA, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pesaro.
Il difensore non e’ presente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3.7.2017 la Corte di appello di Ancona, rilevato che il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’, concessa a (OMISSIS) con sentenza 25.9.2012 del Tribunale di Pesaro, parzialmente riformata dalla sentenza 17.1.2014 della Corte di appello di Ancona, ha proposto conflitto di competenza, ritenendo di non essere, a sua volta, competente a provvedere, in quanto la sentenza di appello menzionata aveva riformato la sentenza del Tribunale di Pesaro solo in relazione alla concessione della sanzione sostitutiva e quindi solo in relazione alla pena, con conseguente applicazione della norma di cui all’articolo 665 c.p.p., comma 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La norma di cui all’articolo 665 c.p.p. determina la competenza come giudice dell’esecuzione di un provvedimento, pronunciato all’esito di impugnazione con atto di appello, nel giudice di primo grado, se la relativa sentenza e’ stata confermata ovvero riformata solo “in relazione alla pena” dal giudice di appello, in quest’ultimo negli altri casi.
Dall’esame degli atti risulta che la Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 17.1.2014, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, operando la sostituzione della pena inflitta dal Tribunale di Pesaro, con sentenza in data 25.9.2012, con il lavoro di pubblica utilita’.
2. La giurisprudenza ha chiarito che vi e’ riforma solo “in relazione alla pena” nel caso in cui il giudice di appello sia intervenuto solo in relazione alla commisurazione della pena, e non anche nel caso in cui la riforma abbia riguardato altre componenti del trattamento sanzionatorio (riconoscimento o esclusione di circostanze, modifica del giudizio di comparazione tra circostanze, riconoscimento della continuazione) (Sez. 1, 12.7.2017, Morelli, Rv. 270833; Sez. 1, 30.6.2015, Sciannamea, Rv. 264508).
E’ stato dunque precisato, in positivo, che costituisce riforma solo “in relazione alla pena” la decisione di appello che incida solo sulla misura della pena per effetto di un diverso giudizio sulla congruita’ della stessa, come anche la decisione che riconosca o escluda i benefici della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna (Sez. 3, 21.6.2011, Muoio, Rv. 251083; Sez. 1, 8.7.2004, Leocata, Rv. 229855).
3. Il collegio ritiene che anche nel caso di applicazione di una sanzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, ovvero ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1981, articolo 53 ss., non vi sia una riforma sostanziale della decisione di primo grado, bensi’ un intervento che concerne solo la pena.
Invero, le sanzioni sostitutive, pur potendo avere ulteriori effetti processuali come nel caso specifico dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, incidono solo sulle modalita’ di esecuzione della pena inflitta, che, in caso di esito negativo della misura, viene ripristinata.
E’ significativo che la giurisprudenza ritenga vi sia incompatibilita’ fra la misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ e la sospensione condizionale della pena (Sez. 4, 2.7.2015, Zuncheddu, Rv. 264324), istituti entrambi attinenti le modalita’ esecutive della sanzione penale.
4. Viene dunque affermato il principio di diritto secondo il quale: “La pronuncia di appello che si limiti a riconoscere la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ attua una riforma della sentenza di primo grado relativa solo alla pena, con conseguente individuazione del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 665 c.p.p., comma 2, nel giudice di primo grado”.
5. Va quindi determinata la competenza del Tribunale di Pesaro, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro, cui dispone trasmettersi gli atti.

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