È configurabile il delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen. nei confronti di un ausiliario del traffico cui sia usata violenza all’atto della contestazione di una contravvenzione al codice della strada.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 6 luglio 2018, n.30742.

La massima estrapolata:

È configurabile il delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen. nei confronti di un ausiliario del traffico cui sia usata violenza all’atto della contestazione di una contravvenzione al codice della strada.

Sentenza 6 luglio 2018, n.30742

– Pres. Petruzzellis – est. Costanzo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza n. 2254/2017, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Trapani a P.G. ex art. 337 cod. pen. per essersi opposto con violenza fisica (spintoni) e con le minacce descritte nel capo di imputazione a A.G.B. , ausiliario del traffico del Comune di Trapani, per impedirgli di contestargli una contravvenzione al codice della strada attinente al divieto di sosta.
2. Nel ricorso di P. si chiede annullarsi la sentenza per: a) violazione dell’art. 337 cod. pen. perché P. attuò la sua condotta quando già l’attività funzionale demandata all’ausiliario del traffico (artt. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997 n. 127, come interpretato dall’art. 68 legge 23 dicembre 1999 n. 488) era terminata; b) inosservanza degli artt. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997 n. 127 e 68 legge 23 dicembre 1999 n. 488 perché l’ausiliario del traffico riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio solo quando accerta e contesta le violazioni attinenti al divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione, non nella successiva fase della procedura per l’applicazione della sanzione, né quando contesta le trasgressioni in materia di circolazione dei veicoli; c) contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova perché la Corte, pur considerando che solo la fase di preavviso dell’accertamento dell’infrazione è demandata all’ausiliario del traffico ha inserito (erroneamente) fra gli atti di sua competenza funzionale l’elevazione del verbale, l’iscrizione al ruolo e la riscossione.
Considerato in diritto
1. Chi svolge il servizio di ‘ausiliario del traffico’ riveste, ex artt. 17, comma 132, legge n. 127/1997 e 68, comma 1, legge 488/1999, la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’atto dell’accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all’interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la funzionalità del parcheggio in concessione (Sez. 6, n. 28521 del 16/04/2014, Rv. 262608; Sez. 5, n. 26222 del 12/04/2013, Rv. 257539). Ne deriva che è configurabile il delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen. nei confronti di un ausiliario del traffico cui sia usata violenza all’atto della contestazione di una contravvenzione al codice della strada (Sez. 6, n. 7496 del 14/01/2009, Rv. 242914), non lo è, invece, se la violenza è usata contro un ausiliario del traffico per impedirgli di contestare una violazione del codice della strada in materia di circolazione dei veicoli, non rientrante nelle competenze a lui affidate dalla legge (Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006, Rv. 235229).
2. Nella sentenza impugnata si evidenzia che ‘è rimasto accertato che l’A. era dipendente del Comando della Polizia Municipale di Trapani e che stava provvedendo ad elevare contravvenzione ad una autovettura non regolarmente posteggiata nell’area riservata alla sosta o meglio, la cui sosta si era protratta oltre il compimento dell’orario consentito’.
Tuttavia, nel seguito della motivazione si puntualizza (così correggendo la precedente impropria espressione ‘stava provvedendo ad elevare contravvenzione’) che P. contestò con violenza e minaccia ‘la semplice redazione del preavviso di accertamento’ (‘essendo destinata ad una successiva valutazione del Corpo di Polizia municipale se vi fosse o meno una violazione del Codice della Strada’). Pertanto, la condotta oppositiva violenta e le minacce furono rivolte da P. a A. quando il secondo stava svolgendo le sue funzioni di incaricato di pubblico servizio.
3. Su queste basi, il ricorso risulta aspecifico perché richiama approdi della giurisprudenza circa il ruolo dell’ausiliario del traffico, ma non contesta la conclusione della Corte di appello secondo cui nella fattispecie le condotte di P. furono rivolte all’ausiliario del traffico proprio quando questi svolgeva le funzioni alle quali lo stesso ricorrente ricollega la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in Euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende

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