In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilita’, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21887.

Le massime estrapolate:

La sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto il reato anche se non oggetto di accordo, non solo quando l’applicazione sia omessa, ma anche quando questa sia disposta in misura inferiore al minimo, trattandosi di materia rispetto alla quale la possibilita’ di operare concordemente le diminuzioni di cui all’articolo 444 c.p.p., deve ritenersi esclusa in quanto sottratta all’accordo delle parti, non trattandosi ne’ di pena detentiva o pecuniaria, ne’ di sanzione sostitutiva.
La determinazione del giudice tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c), deve avere riguardo agli stessi criteri di cui all’articolo 218 C.d.S., comma 2, e non puo’ essere, in alcun caso, applicata in misura inferiore a quella prevista dalla norma, essendo una conseguenza di legge dell’accertamento della responsabilita’ penale.
In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilita’, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Ed invero, l’articolo 186, comma 9 bis, stabilisce che in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca. Cio’ risulta del tutto coerente con l’effetto pratico perseguito dal legislatore nel regolare gli ambiti funzionali della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita’. Dunque, il giudice che pronunci condanna, ovvero sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, per una delle ipotesi di reato di cui all’articolo 186 C.d.S., e sostituisca la pena con il lavoro di pubblica utilita’, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, e’ tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista la confisca del veicolo. Deve, tuttavia, altresi’ ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. Solo a fronte dell’esito positivo potra’ dichiarare l’estinzione del reato, e ridurre alla meta’ la sanzione della sospensione, revocando la confisca.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21887

Data udienza 8 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/12/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASCOLI PICENO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa NARDIN MAURA;
lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato a (OMISSIS) la pena concordata per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, seppure la norma preveda la sanzione minima in anni uno, raddoppiata in anni due in caso di appartenenza del veicolo a terzi.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso, rilevando, nondimeno, che dal verbale di sequestro non emerge l’appartenenza del veicolo a terzi estranei al reato, con conseguente applicazione del minimo della pena prevista in anni uno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
4. La norma di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c), prevede oltre alla pena dell’ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 e dell’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l – la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, aumentata del doppio qualora il veicolo appartenga a terzi.
5. Ora, va ribadito che con la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto il reato anche se non oggetto di accordo (cfr. Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013 – dep. 09/12/2013, P.G. in proc. Cargnello, Rv. 25787101), non solo quando l’applicazione sia omessa, ma anche quando questa sia disposta in misura inferiore al minimo, trattandosi di materia rispetto alla quale la possibilita’ di operare concordemente le diminuzioni di cui all’articolo 444 c.p.p., deve ritenersi esclusa in quanto sottratta all’accordo delle parti, non trattandosi ne’ di pena detentiva o pecuniaria, ne’ di sanzione sostitutiva.
6. La determinazione del giudice tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c), deve avere riguardo agli stessi criteri di cui all’articolo 218 C.d.S., comma 2, (Cfr. Cass. Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016 – dep. 20/09/2016, Favia, Rv. 26797801) e non puo’ essere, in alcun caso, applicata in misura inferiore a quella prevista dalla norma, essendo una conseguenza di legge dell’accertamento della responsabilita’ penale.
7. Ne consegue che avendo il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione – nelle conclusioni rassegnate – limitato il ricorso all’applicazione del minimo di legge, puo’ farsi luogo all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la sospensione della patente per la durata di anni uno.
8. Nondimeno, essendo stata disposta la conversione della pena detentiva in quella del lavoro di pubblica utilita’, deve richiamarsi il disposto di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, in forza del quale, nell’ipotesi di positivo svolgimento del medesimo, il giudice deve disporre la riduzione alla meta’ della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonche’ la revoca- ove sia intervenuta- della confisca del veicolo.
Si tratta di un’evenienza che, in quanto futura, e’ priva incidenza rispetto alla ritenuta illegalita’ del contenuto decisorio della sentenza impugnata. E’ opportuno, in ogni caso, ricordare che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilita’, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 27104001). Ed invero, l’articolo 186, comma 9 bis, stabilisce che in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca. Cio’ risulta del tutto coerente con l’effetto pratico perseguito dal legislatore nel regolare gli ambiti funzionali della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita’. Dunque, il giudice che pronunci condanna, ovvero sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, per una delle ipotesi di reato di cui all’articolo 186 C.d.S., e sostituisca la pena con il lavoro di pubblica utilita’, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, e’ tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista la confisca del veicolo. Deve, tuttavia, altresi’ ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. Solo a fronte dell’esito positivo potra’ dichiarare l’estinzione del reato, e ridurre alla meta’ la sanzione della sospensione, revocando la confisca.
Ne consegue che all’annullamento della sentenza limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, da rideterminarsi in anni uno- comporta la sospensione dell’esecuzione della predetta sanzione accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilita’.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida che ridetermina in anni uno. Dispone la sospensione dell’esecuzione della predetta sanzione accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilita’.

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