Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca dell’applicazione dell’indulto per sussistenza di causa ostativa esistente prima della concessione del beneficio medesimo, deve verificare se la sussistenza della causa ostativa medesima fosse conoscibile

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 13 luglio 2018, n. 32258.

La massima estrapolata

Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca dell’applicazione dell’indulto per sussistenza di causa ostativa esistente prima della concessione del beneficio medesimo, deve verificare se la sussistenza della causa ostativa medesima fosse conoscibile, mediante esame degli atti del relativo fascicolo, dal giudice che ha applicato il beneficio, essendo la revoca preclusa nel caso di conoscibilita’ della causa ostativa.

Sentenza 13 luglio 2018, n. 32239

Data udienza 20 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – rel. Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Gianluigi Pratola che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 27.4.2017 la Corte di appello di Genova, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha:
– revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a (OMISSIS), con sentenza pronunciata in data 13.6.2006 e irrevocabile in data 11.4.2008, dal Tribunale di Lucca, per essere sopravvenuta condanna alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600 di multa – per reato commesso in data 23.10.2007 -, inflitta con sentenza pronunciata in data 24.6.2011 dal Tribunale di Lucca, irrevocabile in data 28.2.2012;
– revocato l’indulto applicato con ordinanza pronunciata in data 18.6.2014 dal Tribunale di Lucca, quale giudice dell’esecuzione, per aver il (OMISSIS) commesso, nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006, il reato per il quale la sentenza, pronunciata in data 24.6.2011, aveva inflitto condanna ad anni due di reclusione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo che la sentenza 24.6.2011 del Tribunale di Lucca era precedente all’ordinanza con cui, illegittimamente ma ormai in via definitiva, era stato applicato il condono.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, per genericita’, non avendo il ricorso precisato se la causa ostativa alla applicazione dell’indulto risultasse agli atti del fascicolo del giudice che aveva applicato l’indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, relativo alla revoca dell’indulto, e’ fondato.
1. L’ordinanza impugnata ha disposto la revoca del condono, applicato con ordinanza in data 18.6.2014, sul rilievo di una causa ostativa alla applicazione del beneficio, costituita da sentenza di condanna ad anni due di reclusione per reato commesso nel quinquennio dal provvedimento legislativo di indulto.
Il ricorso non contesta la circostanza, risultante per tabulas, ma rileva la preclusione del giudicato, in quanto la menzionata causa ostativa era sussistente gia’ nel momento di applicazione dell’indulto da parte del giudice dell’esecuzione.
2. Il Procuratore generale ha sostenuto il difetto di specificita’ del ricorso, per aver omesso, il ricorrente, di specificare se agli atti del giudice, che aveva applicato l’indulto, fosse documentata la causa ostativa alla concessione del condono.
Il collegio rileva che il ricorso ha denunciato violazione di legge per aver il giudice dell’esecuzione ritenuto revocabile il condono senza verificare la conoscibilita’ della causa ostativa da parte del giudice che l’aveva applicato, e in relazione a tale censura il motivo soddisfa il requisito di specificita’, avendo il ricorrente indicato sia la interpretazione normativa, seguita dal provvedimento impugnato, che si assume errata, sia, tramite il richiamo di uno specifico precedente giurisprudenziale, quella che si assume corretta.
Il rilievo del Procuratore requirente sarebbe esatto nel caso in cui l’ordinanza impugnata avesse dato atto di aver verificato la non conoscibilita’, per il giudice che aveva applicato il beneficio, della causa ostativa, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto, per censurare l’accertamento compiuto, dedurre la manifesta illogicita’ della motivazione per travisamento della prova e quindi specificare la presenza nel fascicolo processuale, a disposizione del giudice che aveva applicato il beneficio, di dati dai quali desumere la sussistenza della causa ostativa.
3. Il collegio rileva che va applicato il principio di diritto affermato con sentenza 23.4.2015, Longo, n. 37345 delle Sezioni Unite, secondo il quale la revoca del beneficio per la sussistenza di causa ostativa alla sua concessione e’ preclusa dal giudicato solo nel caso in cui al giudice, che aveva applicato il beneficio, fosse stata conoscibile, perche’ risultante agli atti del procedimento, la causa ostativa.
In particolare, va rilevato che la menzionata pronuncia, pur relativa al caso di revoca della sospensione condizionale della pena, ha espressamente richiamato, come fattispecie processuale analoga, l’istituto della revoca dell’indulto per cause ostative preesistenti (vedi pagina 14 della sentenza), evidenziando la conforme giurisprudenza formatasi sul punto (Sez. 1, 12.6.2014, Nicolaci, Rv. 260358; Sez. 1, 7.7.2015, Paesano, Rv. 264865).
4. Va dunque pronunciato l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova, quale giudice dell’esecuzione, per nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto: “Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca dell’applicazione dell’indulto per sussistenza di causa ostativa esistente prima della concessione del beneficio medesimo, deve verificare se la sussistenza della causa ostativa medesima fosse conoscibile, mediante esame degli atti del relativo fascicolo, dal giudice che ha applicato il beneficio, essendo la revoca preclusa nel caso di conoscibilita’ della causa ostativa”.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Genova.

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