L’elemento soggettivo del delitto di truffa e’ costituito dal dolo generico, diretto o indiretto

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 13 giugno 2018, n. 26936.

La massima estrapolata:

L’elemento soggettivo del delitto di truffa e’ costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l’inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall’agente come conseguenze possibili, anziche’ certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio.
Di conseguenza, in vicenda nella quale gli atti (idonei e diretti in modo in equivoco a realizzare la truffa) si assumono realizzati mediante la produzione all’ente finanziatore di “documentazione contabile artefatta”, non vi e’ dubbio che il fuoco del dolo generico, seppure nella forma indiretta, deve ricomprendere anche la consapevolezza, in capo all’agente, della falsita’ della documentazione utilizzata.

Sentenza 13 giugno 2018, n. 26936

Data udienza 2 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefan – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FILIPPINI STEFANO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssaq CENICCOLA ELISABETTA, che ha concluso per il rigetto con ogni conseguente statuizione di legge;
Udito il difensore avv. (OMISSIS) che dopo articolato dibattimento si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5.12.2016 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Gorizia con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato a lui ascritto di cui agli articoli 56 e 640 bis c.p., concedendo pero’ d’ufficio il beneficio della non menzione; in particolare l’imputato, quale presidente dell’associazione sportiva dilettantistica che ha realizzato l’iniziativa sportiva denominata “torneo internazionale femminile di tennis anno 2011”, e’ stato ritenuto responsabile di tentata truffa in pubbliche erogazioni per aver cercato di ottenere, dall’ente erogante Camera di commercio di Gorizia, il rimborso in percentuale di spese maggiori di quelle realmente sostenute, mediante artifici e raggiri consistenti nel produrre a fini di rendicontazione documentazione contabile artefatta.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, ed in particolare quelle relative alla ritenuta responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato ascritto (contestata sia con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, sia per l’immutazione del fatto ritenuto rispetto a quello contestato, sia per la non riconducibilita’ all’imputato della falsa documentazione, sia sotto il profilo della mancata riqualificazione ai sensi dell’articolo 316 ter c.p.), nonche’ quelle relative al trattamento sanzionatorio; concedeva pero’, d’ufficio, il beneficio della non menzione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi.
2.1. violazione di legge in relazione alla carenza, in capo all’imputato, del dolo truffaldino, essendo stato affermato l’elemento in parola o in termini di colpa (in primo grado) o di responsabilita’ oggettiva (in appello) da posizione di garanzia.
2.2. vizio della motivazione per mancata verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo rispetto alle due documentazioni di spesa ritenute falese.
2.3. violazione di legge in relazione agli articoli 516 e 522 c.p., per la differenza tra il fatto ritenuto in sentenza (truffa avente ad oggetto il percepimento del rimborso del 20% delle spese ammissibili) e quello contestato (produzione di falsa documentazione di spesa utile al superamento dell’ammontare minimo di 50.000 Euro per partecipare al bando di sussidio).
2.4. violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica, non essendo neppure contestata la presenza della induzione in errore dell’ente erogante, elemento che costituisce il fattore di distinzione tra l’ipotesi ascritta e il meno grave reato di cui all’articolo 316 ter c.p..
2.5. vizio della motivazione per carente indicazione della previsione normativa che imponeva all’ente erogatore di procedere ai controlli sulla effettivita’ dei giustificativi di spesa, elemento la cui ricorrenza e’ essenziale per configurare la truffa piuttosto che l’ipotesi ex articolo 316 ter c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato in relazione ai primi due motivi, che risultano assorbenti rispetto alle ulteriori censure.
1. Infatti, il profilo degli elementi costitutivi del dolo necessario per l’integrazione delle condotte truffaldine di causa (attribuite all’imputato perche’ commesse nell’ambito della gestione di un’associazione non riconosciuta), deve ritenersi governato da consolidati principi giurisprudenziali, condensati nel condiviso insegnamento di questa Corte (Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, Rv. 252824) secondo il quale l’elemento soggettivo del delitto di truffa e’ costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l’inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall’agente come conseguenze possibili, anziche’ certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio.
Di conseguenza, in vicenda nella quale gli atti (idonei e diretti in modo in equivoco a realizzare la truffa) si assumono realizzati mediante la produzione all’ente finanziatore di “documentazione contabile artefatta”, non vi e’ dubbio che il fuoco del dolo generico, seppure nella forma indiretta, deve ricomprendere anche la consapevolezza, in capo all’agente, della falsita’ della documentazione utilizzata.
Detto specifico accertamento, nonostante insistiti accenni difensivi e puntuale motivo di censura in fase di gravame (cfr. quarto motivo di appello), non risulta adeguatamente effettuato.
Invero, i giudici di secondo grado, pur non contrastando espressamente le risultanze istruttorie in base alle quali i documenti artefatti (e cioe’ la fattura (OMISSIS) e la ricevuta (OMISSIS)) attenessero a vicende concretamente gestite da altri soggetti appartenenti all’associazione sportiva di causa, hanno affermato sussistere in capo all’imputato l’elemento soggettivo del reato ascritto, posto che egli “aveva sottoscritto la richiesta di contributo assumendosi ogni responsabilita’ verso terzi della effettivita’ e regolarita’ della documentazione di spesa allegata, poco rilevando che per l’organizzazione dell’evento o l’assunzione di singoli impegni di spesa l’associazione da lui presieduta si fosse avvalsa della collaborazione di vari soci”.
In tal modo, ad avviso del Collegio, la Corte territoriale ha fatto ricorso a concetti relativi alla assunzione di una posizione di garanzia che tuttavia non sono idonei a garantire, rispetto ad ipotesi di reato esclusivamente dolosa, il rispetto dei principi in tema di dolo sopra richiamati. E cio’, si badi bene, a fronte di esplicite censure avverso la ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato operata dal primo giudice, il quale, in maniera parimente eccentrica rispetto ai richiamati insegnamenti giurisprudenziali, aveva fondato l’affermazione della sussistenza del dolo sui “doveri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione degli affari sociali”, su condotte omissive al riguardo e su ipotesi di dolo eventuale per accettazione del rischio, che tuttavia non risultano basate su accertamenti in fatto idonei a dimostrare, seppure in maniera indiziaria, quanto meno l’esistenza, in capo all’imputato, della necessaria rappresentazione della falsita’ (o l’accettazione del rischio al riguardo) della documentazione di spesa allegata all’istanza di contributo.
I rilievi del ricorrente, per i quali detta consapevolezza difettava (in quanto l’imputato non aveva in concreto curato, per conto dell’associazione, le due vicende di spesa citate), non venivano in effetti esaminati nella sentenza impugnata; cio’, come accennato, in quanto la Corte territoriale riteneva di poter superare tale problematica attribuendo rilevanza decisiva alla posizione di garanzia che l’imputato avrebbe assunto nell’ambito dell’associazione, tale da imporre allo stesso di vigilare sull’adempimento degli obblighi relativi alla corretta tenuta delle scritture contabili. La responsabilita’ dell’imputato non sarebbe infatti dipesa, secondo quanto osservato dai giudici di merito, dalla possibilita’ di riconoscere o meno, nei confronti del (OMISSIS), l’effettiva consapevolezza della falsita’ della documentazione di spesa in parola, ma dalla carica formale di presidente dell’associazione sportiva dilettantistica.
Questa argomentazione, tuttavia, evocando profili di responsabilita’ oggettiva o di responsabilita’ per colpa, non risulta idonea ad evidenziare i profili dai quali desumere la necessaria consapevolezza, in capo all’imputato, della natura artefatta della documentazione di spesa utilizzata.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Trieste per nuovo esame sulle indicate carenze motivazionali, le quali risultano altresi’ assorbenti rispetto agli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *