La disposizione dell’art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, inerente al taglio boschivo in assenza della prescritta autorizzazione, rinvia per il trattamento sanzionatorio all’art. 44, comma 1, lettera C), d. P.R. 380/2001

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 settembre 2018, n. 40465.

La massima estrapolata:

La disposizione dell’art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, inerente al taglio boschivo in assenza della prescritta autorizzazione, rinvia per il trattamento sanzionatorio all’art. 44, comma 1, lettera C), d. P.R. 380/2001 che prevede sia la pena pecuniaria e sia quella detentiva.

Sentenza 12 settembre 2018, n. 40465

Data udienza 19 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/10/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI ANGELO MATTEO;
lette le conclusioni del P.G., Dott.ssa FODARONI Giuseppina: “Annullamento senza rinvio”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza di patteggiamento del 5 ottobre 2017 applicava a (OMISSIS) la pena di Euro 2.000,00 di ammenda, con pena sospesa, relativamente al reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 142 e 146, perche’ (…) effettuava un taglio boschivo in assenza della prescritta autorizzazione, sull’area contraddistinta al Catasto terreni del Comune di Valle Castellana, al foglio di mappa n. 42, p. 143, su una superficie di bosco di circa 150 mq.. Accertato il (OMISSIS).
2. Il Procuratore Generale, presso la Corte di appello di Ancona, ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge, pena illegale.
La pena per il reato contestato, prevista dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, e’ sia pecuniaria e sia detentiva, mentre il giudice ha applicato la sola pena pecuniaria.
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa FODARONI Giuseppina, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta fondato, in quanto la disposizione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, rinvia per il trattamento sanzionatorio al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera C), che prevede sia la pena pecuniaria e sia quella detentiva.
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che applica una pena illegale (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015 – dep. 30/03/2015, P.G. in proc. B, Rv. 26294301).
Conseguentemente la sentenza deve annullarsi senza rinvio per trattamento sanzionatorio illegale (solo la pena pecuniaria, invece della pena prevista dalla norma: detentiva e pecuniaria), disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.

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