È legittimo il licenziamento del dipendente pubblico, nella specie dell’Università, che, dopo essere già stato sanzionato per lo stesso tipo di condotta, abbandoni arbitrariamente il luogo di lavoro senza registrare il suo allontanamento

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 11 settembre 2018, n. 22075.

La massima estrapolata:

È legittimo il licenziamento del dipendente pubblico, nella specie dell’Università, che, dopo essere già stato sanzionato per lo stesso tipo di condotta, abbandoni arbitrariamente il luogo di lavoro senza registrare il suo allontanamento. In questo caso si configura la fattispecie di falsa attestazione della presenza, prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lettera a) del Testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001), oggi ulteriormente specificata dal comma 1-bis della disposizione. Inoltre, la norma prevale sulla contrattazione collettiva che prevede per la stessa condotta una sanzione più lieve rispetto a quella del licenziamento.

Sentenza 11 settembre 2018, n. 22075

Data udienza 10 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18449-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 639/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/05/2017, R. G. N. 257/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Firenze ha accolto il reclamo L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 58, proposto dall’Universita’ degli Studi di Firenze avverso la sentenza del locale Tribunale che, all’esito del giudizio di opposizione, aveva confermato l’ordinanza con la quale era stata dichiarata la nullita’ del licenziamento intimato il 16 aprile 2015 a (OMISSIS) e l’Universita’ era stata condannata a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondere allo stesso le retribuzioni maturate dalla data del recesso.
2. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilita’ del gravame, ha premesso che al (OMISSIS) era stato contestato di essersi allontanato dal luogo di lavoro il 30 ottobre 2014, in assenza di autorizzazione e senza attestare l’uscita nel sistema di rilevamento delle presenze. La circostanza era emersa nel corso di altro procedimento disciplinare, avviato in relazione a comportamenti analoghi, ed era stata compiutamente appresa il 7 gennaio 2015, in occasione dell’audizione del dipendente (OMISSIS), il quale aveva confermato quanto gia’ riferito dal responsabile del servizio ed aveva collocato temporalmente l’episodio, fornendo tutti i particolari della vicenda. Il procedimento disciplinare era stato avviato il 22 gennaio 2015, quando ancora non era stato definito l’altro procedimento, all’esito del quale, solo il 9 febbraio 2015, era stata inflitta la sanzione della sospensione dal servizio per mesi 6 con privazione della retribuzione.
3. Il giudice del reclamo ha ritenuto provato il fatto contestato sulla base delle dichiarazioni rese dal collega di lavoro, il quale aveva escluso che l’allontanamento fosse giustificato dalla frequenza di un corso di formazione professionale ed aveva dichiarato che il (OMISSIS) gli aveva riferito di doversi recare in altro quartiere della citta’ di Firenze per ragioni personali.
3. In punto di diritto la Corte fiorentina ha evidenziato che l’illecito doveva essere sussunto nella fattispecie tipizzata dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, comma 1, lettera a), che si consuma anche nell’ipotesi in cui venga omessa la registrazione dell’uscita dal luogo di lavoro, perche’ cio’ determina un’attestazione non veritiera della presenza in servizio. Ha aggiunto che le fattispecie di licenziamento previste dal legislatore sono aggiuntive rispetto a quelle della contrattazione collettiva, le cui clausole, ove difformi, vanno sostituite di diritto ai sensi dell’articolo 1339 c.c. e articolo 1419 c.c., comma 2. Ha ritenuto, infine, che la gravita’ della condotta, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, emergeva dalle plurime sanzioni inflitte per comportamenti analoghi nell’anno 2014, alle quali aveva fatto seguito l’ulteriore sanzione della sospensione per 6 mesi, irrogata il 9 febbraio 2015 e divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte del reclamato dell’omessa pronuncia sull’asserita illegittimita’ della sanzione stessa.
4. Il giudice del reclamo ha anche escluso l’eccepita tardivita’ della contestazione, ritenuta invece dal Tribunale, ed ha evidenziato che, trattandosi di illecito astrattamente idoneo a giustificare il licenziamento, il termine per la contestazione era quello previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, comma 4, e non quello di 20 giorni fissato dal comma 2 della stessa norma. Ha aggiunto che il dies a quo non poteva essere collocato al 19/12/2014, perche’ il responsabile del servizio dott. (OMISSIS) non era stato in grado di precisare quando l’episodio si era verificato e i particolari della vicenda erano stati appresi in occasione delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) il 7 gennaio 2015. Prima di questa data l’UPD non poteva dare avvio al procedimento, non essendo in possesso degli estremi di fatto indispensabili per la contestazione dell’addebito.
5. Infine la Corte ha escluso di potere pronunciare sulle ulteriori questioni riproposte nella memoria di costituzione, perche’ il reclamato avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale per censurare il capo della sentenza impugnata che aveva rigettato l’eccezione relativa alla carenza di potere del direttore generale e l’omessa pronuncia sulla domanda volta ad ottenere l’annullamento della sanzione inflitta il 9 febbraio 2015.
6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di 13 motivi, illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c., ai quali l’Universita’ degli Studi di Firenze ha resistito con tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione della L. 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 58 e articolo 342 c.p.c.” e, premessa l’applicabilita’ al reclamo delle norme del codice di rito che disciplinano i requisiti formali dell’atto di appello, rileva che nella fattispecie il gravame doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto l’Universita’ non aveva prospettato alcuna diversa ricostruzione dei fatti ed inoltre non aveva precisato ” punto per punto la rilevanza nel giudizio ai fini della decisione di quanto lamentato”.
1.2. La seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, commi 2 e 4, in quanto, ai fini dell’individuazione del termine entro il quale la contestazione deve essere effettuata, rileva solo la sanzione astrattamente prevista per il comportamento ritenuto di rilevanza disciplinare, sicche’ ove quest’ultima sia pari o inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per non piu’ di 10 giorni, il termine e’ quello indicato nel 20 comma del richiamato articolo 55 bis.. Nel caso di specie, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera b) del CCNL per il personale del comparto Universita’, ove non venga contestata la recidiva, l’allontanamento arbitrario dal servizio e’ sanzionato con la sospensione non superiore a 10 giorni.
1.3. Con la terza critica il ricorrente si duole, sotto altro profilo, della violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis e rileva che, avuta notizia dell’illecito disciplinare, il datore di lavoro non puo’ ritardare l’avvio del procedimento per svolgere atti istruttori inaudita altera parte. La contestazione, pertanto, andava effettuata entro 20 giorni dalla data di audizione del responsabile del servizio (19 dicembre 2014), il quale aveva riferito l’ulteriore episodio di ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro.
1.4. La violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, comma 4, e’ dedotta anche con il quarto motivo, con il quale si sostiene che “il termine di 40 giorni per gli atti del procedimento disciplinare non puo’ che intendersi per la sola attivita’ endoprocessuale e non anche per la proposizione a pena di decadenza dell’azione disciplinare”, che va comunque avviata nei 20 giorni dall’acquisizione della notizia. Aggiunge il ricorrente che la questione era stata riproposta con la memoria difensiva, non essendo necessario il ricorso incidentale in quanto il Tribunale aveva ritenuto la tardivita’ della contestazione, sia pure sotto altro profilo.
1.5. Con la quinta critica e’ dedotta la violazione dell’articolo 45 del CCNL per il comparto universita’ nella parte in cui prescrive che “la contestazione deve effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando l’ufficio competente e’ venuto a conoscenza del fatto”. Si sostiene che in caso di contrasto fra norme di legge e norme della contrattazione collettiva deve essere data prevalenza a quella piu’ favorevole per il lavoratore.
1.6. Il sesto motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione della L. 30 maggio 1970, n. 300, articolo 7, comma 2, e dell’articolo 46, comma 5 lettera a del C.C.N.L.”. Rileva il ricorrente che, in caso di allontanamento dal servizio, il contratto collettivo consente il licenziamento con preavviso solo nell’ipotesi di recidiva, che, in quanto elemento costitutivo dell’infrazione, deve essere espressamente contestata. Il giudice del reclamo, pertanto, non poteva fondare il giudizio di proporzionalita’ sui precedenti disciplinari non richiamati nell’atto di avvio del procedimento.
1.7. Anche la settima censura addebita alla sentenza impugnata di avere violato il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis e l’articolo 45 comma 2 del CCNL per il personale del comparto universita’ nel ritenere la legittimita’ del licenziamento in assenza di previa contestazione della recidiva, dalla quale, invece, non si poteva prescindere sulla base della disciplina dettata dalle parti collettive. Aggiunge il ricorrente che dall’omessa contestazione era derivata una grave lesione del suo diritto di difesa, perche’ egli non era stato posto in condizione di replicare sulla rilevanza dei precedenti procedimenti disciplinari.
1.8. Con l’ottavo motivo (OMISSIS) insiste nel sostenere che non poteva essere inflitta la sanzione del licenziamento disciplinare perche’ la contrattazione collettiva, all’articolo 46, comma 5, la prevede solo in caso di recidiva, non valutabile nella fattispecie in quanto non contestata.
1.9. La nona censura denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. perche’ la Corte territoriale, nel valorizzare i precedenti disciplinari del dipendente licenziato, aveva finito per attribuire rilievo alla recidiva, sebbene a cio’ l’Universita’ avesse espressamente rinunciato, non proponendo reclamo anche sotto questo profilo.
1.10. Con il decimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e dell’articolo 324 c.p.c. e rileva che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto che si fosse formato giudicato sulla legittimita’ della sospensione dal servizio inflitta con il provvedimento disciplinare del 9 febbraio 2015. Premette che, una volta disposta la riunione dei ricorsi e applicato il rito speciale, il Tribunale, ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 48, non poteva pronunciare sulla domanda volta ad ottenere l’annullamento della sanzione conservativa, sicche’ il reclamo incidentale, qualora proposto per far valere l’omessa pronuncia, avrebbe comportato necessariamente la dichiarazione di inammissibilita’ della domanda stessa. Per dette assorbenti ragioni il giudice del reclamo non poteva valorizzare la precedente sanzione e ritenere integrata la recidiva, posto che sull’illegittimita’ della sospensione il reclamato aveva insistito anche in sede di appello.
1.11. L’undicesima censura addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’articolo 2734 c.c. perche’ le dichiarazioni, ritenute confessorie, che il (OMISSIS) aveva reso, dovevano essere valutate nella loro completezza e unitarieta’ e, quindi, non poteva essere valorizzata solo l’ammissione relativa all’allontanamento dal servizio, dovendo tenersi conto anche di quanto affermato in merito alle ragioni dell’allontanamento, in realta’ giustificato dalla volonta’ di partecipare al medesimo corso di formazione frequentato dal collega (OMISSIS). Aggiunge il ricorrente che l’assenza non era stata determinata da motivi personali ne’ tantomeno dalla volonta’ di recarsi presso il Tribunale di Firenze, in quanto la stessa Universita’ aveva riconosciuto che il (OMISSIS) era stato avvertito del rinvio dell’udienza dal suo difensore.
1.12. Con il dodicesimo motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole dell’interpretazione data, in violazione dell’articolo 12 disp. gen., alle circolari n. 73415 del 5.12.2007 e n. 86800 del 23.12.2008 con le quali l’Universita’ avrebbe esteso anche ai dipendenti impegnati in attivita’ formative l’obbligo di timbrare il cartellino marcatempo in entrata e in uscita. Si sostiene che dette circolari in realta’ non prevedono l’obbligo di timbratura e si aggiunge che la partecipazione a corsi di formazione professionale va equiparata alla presenza in servizio, in quanto finalizzata ad accrescere il bagaglio di conoscenze del dipendente.
1.13. Infine con il tredicesimo motivo e’ denunciata la violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, comma 1 bis e del Decreto Legislativo n. 116 del 2016, articolo 3 comma 1 e si sostiene che la Corte territoriale ha applicato retroattivamente la normativa sopravvenuta in corso di causa, destinata a disciplinare i soli illeciti verificatisi dopo l’entrata in vigore del decreto delegato. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte per sostenere che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di merito, doveva essere esclusa la possibilita’ di un’applicazione retroattiva e che, comunque, il fatto andava valutato quanto alla gravita’ in tutti i suoi aspetti oggettivi e soggettivi. Dovevano, quindi, essere apprezzate le ragioni per le quali si era verificato l’allontanamento dal posto di lavoro e occorreva anche tener conto del fatto che le modalita’ della condotta non erano compatibili con un intento fraudolento, in quanto il (OMISSIS) aveva risposto alla chiamata telefonica del responsabile del servizio, era rimasto assente per meno di 2 ore, aveva ammesso di essersi allontanato pur potendo sostenere, ad esempio, di “essersi sentito male in una delle innumerevoli stanze dell’ufficio”.
2. Il primo motivo e’ inammissibile perche’ formulato senza il necessario rispetto dell’onere di specificazione, imposto dall’articolo 366 c.p.c..
Occorre premettere che, anche qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione e’ giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilita’ della censura ex articolo 366 c.p.c., sicche’ la parte non e’ dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti (fra le piu’ recenti Cass. nn. 22880/2017, 2771/2017, 11738/2016).
Dal principio di diritto discende che, qualora il ricorrente censuri di erroneita’ la sentenza impugnata per non avere dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello, le condizioni richieste dall’articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6 potranno dirsi sussistenti solo qualora il motivo riporti negli esatti termini il contenuto del gravame e della sentenza di primo grado, indichi con chiarezza le ragioni per le quali l’appello doveva essere ritenuto inammissibile, precisi ed evidenzi le parti dell’impugnazione ritenute non idonee a confutare le argomentazioni addotte dal primo giudice e, quindi, prive del necessario requisito della specificita’.
Non e’ sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ della censura, che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilita’, dall’articolo 369 c.p.c., n. 4, perche’ l’articolo 366 c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 5, richiede che al giudice di legittimita’ vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessita’ di accedere a fonti esterne, mentre la produzione e’ finalizzata a permettere l’agevole reperibilita’ del documento la cui rilevanza e’ invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (fra le piu’ recenti, sulla non sovrapponibilita’ dei due requisiti, Cass. 28.9.2016 n. 19048).
3. Il secondo, il sesto, il settimo, l’ottavo, ed il nono motivo possono essere trattati congiuntamente, perche’ si fondano tutti sull’asserita applicabilita’ alla fattispecie della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva (articolo 46 del CCNL 16.10.2008 per il personale del comparto universita’ che riproduce il codice disciplinare gia’ introdotto dall’articolo 45 del CCNL 27.1.2005), che sanziona con la sospensione sino a dieci giorni l’abbandono ingiustificato del servizio (articolo 46, comma 3, lettera a), prevedendo che, in caso di recidiva, la sospensione stessa possa essere elevata sino a sei mesi (articolo 46, comma 4, lettera a).
I motivi sono infondati alla luce dell’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quater, nel testo, applicabile ratione temporis, vigente gia’ prima delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 116 del 2016, articolo 3, non solo il caso dell’alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l’allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in ufficio.” (Cass. 14.12.2016 n. 25750 e negli stessi termini Cass. n. 17637/2016, Cass. n. 24574/2016).
Con le richiamate pronunce, alle quali il Collegio intende dare continuita’, si e’ osservato che “la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro e’ corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata e in uscita il lavoratore e’ effettivamente presente in ufficio, mentre e’ falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore e’ presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita “.
E’ stato evidenziato che utili elementi a conforto di detta esegesi possono desumersi dal Decreto Legislativo n. 116 del 2016, articolo 3, comma 1, che introducendo nell’articolo 55 quater il comma 1 bis, ha precisato che “costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita’ fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita’ lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso”.
La disposizione e’ stata evidentemente introdotta dal legislatore a fini chiarificatori, per meglio esplicitare un precetto gia’ desumibile dalla disciplina previgente, sicche’ deve escludersi che la stessa abbia portata innovativa, posto che il testo originario dell’articolo 55 quater non consentiva di circoscrivere la condotta tipizzata ai soli casi di alterazione/manomissione del sistema automatico (Cass. n. 24574/2016).
3.1. Dalla ritenuta riconducibilita’ alla fattispecie legale dell’addebito contestato al ricorrente discende l’infondatezza di tutti i motivi che fanno leva sulla disciplina contrattuale, giacche’, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, quest’ultima e’ stata sostituita di diritto, ai sensi degli articoli 1339 e 1419 c.c., dalla normativa di legge, che sulla stessa prevale Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 55, comma 1, , nel testo applicabile ratione temporis.
Questa Corte ha gia’ evidenziato che il legislatore, nell’introdurre fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva, ha anche affermato con chiarezza la preminenza della disciplina legale rispetto a quella di fonte contrattuale, che, quindi, non puo’ essere piu’ invocata, ove in contrasto con la norma inderogabile di legge (Cass. n. 24574/2016).
Detti principi di diritto sono stati richiamati dalla Corte territoriale a fondamento della decisione e vanno qui ribaditi, perche’ il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento gia’ espresso, al quale il Collegio intende dare continuita’.
4. Una volta esclusa l’applicabilita’ della disciplina contrattuale e, quindi, che la recidiva debba essere elemento costitutivo dell’illecito, diviene irrilevante l’esame del decimo motivo, giacche’ l’error in procedendo denunciato, anche se in ipotesi sussistente, non sarebbe comunque idoneo a giustificare la cassazione della sentenza, avendo la Corte territoriale richiamato a fondamento del giudizio espresso sulla gravita’ della condotta una pluralita’ di precedenti disciplinari e non la sola sanzione inflitta con lettera del 9 febbraio 2015.
5. Infondati sono anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo, con i quali il (OMISSIS) insiste nel sostenere che la contestazione doveva essere ritenuta tardiva, perche’ la notizia era stata appresa dall’ufficio per i procedimenti disciplinari il 19 dicembre 2014 e da detta data doveva decorrere il termine di venti giorni previsto per la contestazione dell’addebito dall’articolo 45 del CCNL per il personale del comparto Universita’ e, secondo il ricorrente, anche dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis.
Il quarto motivo prospetta un’interpretazione della norma di legge che si pone in evidente contrasto con il tenore letterale del 4 comma, nella parte in cui precisa che l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari “contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di quella di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti…”.
La norma e’ chiara nel riferire il raddoppio a tutti i termini indicati nel comma richiamato e, quindi, non solo a quello fissato per la conclusione del procedimento, ma anche a quello imposto al fine di garantire la tempestivita’ dell’iniziativa disciplinare.
Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, nel testo antecedente alla modifica recentemente attuata dal Decreto Legislativo n. 75 del 2017, riserva alla competenza del responsabile della struttura le sole sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu’ di dieci giorni, e prevede che in detta ipotesi il procedimento debba essere avviato entro venti giorni dall’acquisizione della notizia e concluso nei sessanta giorni successivi alla contestazione.
Qualora, invece, il procedimento stesso sia di competenza dell’UPD, in considerazione della maggiore complessita’ degli accertamenti, solitamente connessa alla diversa gravita’ dell’addebito, entrambi detti termini vengono raddoppiati, sicche’ l’ufficio dovra’ procedere alla contestazione entro quaranta giorni dalla data di ricezione degli atti o comunque da quella di acquisizione della notizia, e concludere poi il procedimento entro centoventi giorni che, pero’, in questo caso decorrono, non dalla contestazione, bensi’ dalla “data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora”.
La sentenza impugnata e’, quindi, fondata su un’interpretazione della normativa corretta e condivisibile, giacche’ la Corte territoriale dalla ritenuta riconducibilita’ della fattispecie all’ipotesi sanzionatoria prevista dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater ha fatto discendere l’applicabilita’ dei termini stabiliti dal 4 comma dell’articolo 55 bis.
5.1. Non puo’ essere invocato il diverso termine previsto dall’articolo 45, comma 2, del CCNL 16.10.2008, giacche’ anche in relazione alla disciplina del procedimento valgono i principi enunciati al punto 3.1. La normativa inderogabile di legge prevale, infatti, su quella contrattuale, alla quale si sostituisce automaticamente ai sensi degli articoli 1339 e 1419 c.c., richiamati dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55, comma 1.
5.2. Il termine di quaranta giorni previsto per la contestazione risulta nella specie rispettato, sia se si assume quale dies a quo la data di audizione del responsabile del servizio dott. (OMISSIS) (19.12.2014), sia se lo si fa decorrere dal 7 gennaio 2015, ossia dal momento in cui il dipendenti (OMISSIS) aveva circostanziato l’episodio, indicando il giorno in cui si era verificato l’illegittimo abbandono del servizio.
A fini di completezza osserva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha escluso che il termine potesse decorrere dalla prima della seconda audizione, giacche’ “ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 55-bis, comma 4), in conformita’ con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione…” (Cass. n. 7134/2017 e negli stessi termini Cass. n. 25379/2017 e Cass. n. 6989/2018).
Il principio, sebbene affermato in relazione al termine per la conclusione del procedimento, e’ applicabile anche qualora venga in rilievo la tempestivita’ della contestazione, poiche’ quest’ultima puo’ essere ritenuta tardiva solo qualora l’amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio. Il termine, invece, non puo’ decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericita’, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito.
6. L’undicesima e la tredicesima censura, pur denunciando la violazione di norme di legge (articolo 2734 c.c., Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, comma 1 bis), si risolvono per lo piu’ in una critica all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e sono, quindi, inammissibili.
E’ utile rammentare al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le piu’ recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110).
Nel caso di specie il ricorrente con entrambi i motivi torna a prospettare la tesi difensiva, ritenuta non fondata dal giudice del reclamo, secondo la quale l’allontanamento non sarebbe stato ingiustificato ed arbitrario, perche’ finalizzato a consentire la partecipazione ad un corso di formazione. Le giustificazioni fornite dal (OMISSIS) sono state valutate dalla Corte fiorentina, che le ha disattese attribuendo rilievo alla deposizione del teste (OMISSIS) (pag. 4 della motivazione), sicche’ la censura si risolve in un’inammissibile sollecitazione di un diverso giudizio di merito, non consentito al giudice di legittimita’.
6.1. Il tredicesimo motivo, poi, e’ infondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di avere applicato retroattivamente il Decreto Legislativo n. 116 del 2016, articolo 3, comma 1, poiche’, come gia’ evidenziato al punto 3, la disposizione non ha portata innovativa in quanto anche il testo originario dell’articolo 55 quater non consentiva di circoscrivere la condotta tipizzata ai soli casi di alterazione/manomissione del sistema automatico.
6.2. Infine non risponde al vero che la Corte territoriale non abbia valutato la gravita’ della condotta, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.
Si deve qui ribadire che, anche in presenza di uno degli illeciti tipizzati dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, va escluso qualsivoglia automatismo nell’irrogazione della sanzione disciplinare (Cass. n. 1351/2016, Cass. n. 18326/2016, Cass. n. 18858/2016, Cass. n. 24574/2016), perche’ della norma deve essere fornita un’interpretazione orientata al rispetto dei principi costituzionali. Il Giudice delle leggi, infatti, esaminando diverse disposizioni legislative che prevedevano automatismi espulsivi, ha ritenuto che la privazione di una valutazione di graduazione della sanzione in riferimento al caso concreto vulnera i principi della tutela del lavoro (articoli 4 e 35 Cost.), del buon andamento amministrativo (articolo 97 Cost.) e quelli fondamentali di ragionevolezza (articolo 3 Cost. Cfr. Corte Cost. n. 971/1988 e Corte Cost. n. 706/1996 in materia di destituzione di diritto; Corte Cost. n. 170/2015 in materia di trasferimento obbligatorio in caso di violazione di specifici doveri da parte dei magistrati).
E’ stato, pero’, evidenziato anche, in relazione all’assenza ingiustificata, che ” la disposizione normativa cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravita’ della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell’elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a “scriminante” della condotta tenuta dal lavoratore tali da configurare una situazione di inesigibilita’ della prestazione lavorativa.” (Cass. n. 18326/2016).
Nel caso di specie la Corte territoriale, dopo avere escluso, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, la fondatezza delle giustificazioni fornite dal (OMISSIS), ha anche evidenziato che l’addebito contestato, per la sua gravita’, era idoneo ad integrare una giusta causa di licenziamento, non solo sulla base della previsione normativa, ma anche perche’ la condotta del lavoratore appariva “costellata negli anni di violazioni delle regole relative alla presenza in servizio e alla sua attestazione”.
La pronuncia risulta, pertanto, rispettosa del principio di diritto sopra enunciato.
7. Il dodicesimo motivo e’ inammissibile, innanzitutto perche’ formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4..
Il ricorrente si duole, infatti, dell’interpretazione data dalla Corte territoriale alle circolari n. 73415 del 5.12.2007 e n. 86800 del 23.12.2008, delle quali non riporta nel ricorso il contenuto ed in relazione alle quali non fornisce indicazione alcuna circa le modalita’ della produzione nel giudizio di merito.
Il motivo, poi, non indica i criteri di ermeneutica contrattuale che il giudice del merito avrebbe violato nel ritenere che con le anzidette circolari fosse stato imposto al dipendente di registrare l’uscita anche in caso di partecipazione ad attivita’ formativa.
In merito occorre evidenziare che nell’impiego pubblico contrattualizzato le circolari con le quali il datore di lavoro disciplina unilateralmente aspetti del rapporto non hanno natura di atti normativi, sicche’ la loro interpretazione va condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 c.c. e segg., applicabili anche agli atti unilaterali ex articolo 1324 c.c.. Detta interpretazione e’ censurabile in sede di legittimita’ solo nell’ipotesi di violazione dei richiamati canoni legali ed a condizione che il ricorrente, oltre a fare esplicito riferimento alle regole ermeneutiche in ipotesi violate, precisi anche in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato (cfr. fra le tante Cass. n. 27136/2017).
8. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 5.000,00 per competenze professionali ed Euro200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

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