Ai fini del ripristino della misura cautelare, gia’ dichiarata inefficace per scadenza dei termini

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 12 giugno 2018, n. 26851.

La massima estrapolata:

Ai fini del ripristino della misura cautelare, gia’ dichiarata inefficace per scadenza dei termini, non e’ richiesta l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, garantito, invece, dalla possibilita’ d’impugnazione, atteso che il provvedimento di ripristino, dando semplicemente nuova attuazione a quello originario, non postula alcun accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Sentenza 12 giugno 2018, n. 26851

Data udienza 11 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. PELLEGRINO Andr – Rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
rappresentato e assistito dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), di fiducia, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, n. 2519/2017, in data 14/02/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pellegrino Andrea;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Mignolo Olga che ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14/02/2018, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Siracusa avverso l’ordinanza emessa in data 22/11/2017 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, ripristinava nei confronti di (OMISSIS) la misura cautelare degli arresti domiciliari con le modalita’ e le prescrizioni in essere alla data del 24/11/2017, data nella quale, il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato la cessazione dell’efficacia della misura cautelare in atto.
2. Osserva il Tribunale come, successivamente all’applicazione al (OMISSIS) con ordinanza del 22/05/2017 della misura cautelare della custodia in carcere in relazione a due ipotesi di estorsione (capi A e B) e della sua sostituzione (previo annullamento della contestazione sub B) con quella degli arresti domiciliari con presidio elettronico, sostituzione avvenuta con provvedimento in data 15/06/2017, eseguito in data 03/07/2017, in data 27/09/2017 si teneva l’udienza preliminare all’esito della quale il (OMISSIS) veniva rinviato a giudizio. Il giudice per le indagini preliminari, nel disporre in data 22/11/2017 la revoca della misura in essere per ritenuta decorrenza del termine massimo di fase, non aveva tenuto conto che, a decorrere dal rinvio a giudizio (27/09/2017) era iniziato a decorrere il nuovo termine di fase previsto dall’articolo 303 c.p.p., lettera b), n. 2 che, tenuto conto della imputazione, sarebbe venuto a scadenza solo il 26/09/2018: da qui la ritenuta evidente erroneita’ dell’ordinanza impugnata per mancato decorso del termine di fase alla data del 24/11/2017.
3. Avverso detta ordinanza, nell’interesse di (OMISSIS), viene proposto ricorso per cassazione per lamentare erronea applicazione di legge in relazione all’articolo 273 c.p.p., articolo 274 c.p.p., e articolo 299 c.p.p., commi 1 e 3 per omesso preliminare accertamento della sussistenza dei presupposti cautelari applicativi della misura di cui all’articolo 299 c.p.p., comma 1.
Assume il ricorrente che i principi richiamati nell’articolo 299 c.p.p., commi 1 e 3 sono di carattere generale e come tali di applicazione estensiva (come ricordato dalla Suprema Corte, con sentenza della sez. 4 del 14/01/1991); in forza degli stessi, il Tribunale, quale giudice dell’appello cautelare, avrebbe dovuto considerare (ma cio’ non e’ avvenuto) che il periodo in liberta’ trascorso dal (OMISSIS) (a partire dalla data di cessazione di efficacia della misura, 24/11/2017) in uno con il suo comportamento processuale, non poteva non assumere rilevanza ai fini della verifica dei presupposti per l’emissione (ed il ripristino) della misura cautelare stessa: valutazione del tutto omessa essendosi anteposte le questioni procedurali al favor libertatis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Evidenzia il Collegio come la Suprema Corte abbia ritenuto che, ai fini del ripristino della misura cautelare, gia’ dichiarata inefficace per scadenza dei termini, non e’ richiesta l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, garantito, invece, dalla possibilita’ d’impugnazione, atteso che il provvedimento di ripristino, dando semplicemente nuova attuazione a quello originario, non postula alcun accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3, n. 46788 dei 20/11/2008, Fieraru, Rv. 242266).
Il principio e’ pienamente condivisibile e, in osservanza allo stesso, si rende doveroso estenderne l’applicazione anche alla presente fattispecie.
Invero, se la revoca di misura legittimamente disposta a verificata scadenza dei termini di custodia non richiede alcun contraddittorio per il suo ripristino ex articolo 307 c.p.p., comma 2, in presenza di valutate esigenze cautelari che la stessa condotta dell’agente ha imposto di riconsiderare alla luce di un comportamento di trasgressione in senso lato, tanto piu’ appare ultronea la richiesta “indagine” sull’attualita’ delle esigenze cautelari (e, ancor prima, l’espletamento di un contraddittorio) allorquando la revoca della misura sia avvenuta per mero errore materiale di calcolo della sua durata ed il provvedimento di ripristino della misura, non essendo conseguenza di alcuna sopravvenienza ne’ oggettiva (connessa all’emissione di determinati provvedimenti) ne’ soggettiva (riferibile alla condotta dell’imputato che, come tale, rispetto al provvedimento da riemettere assume carattere del tutto indifferente) finisca con l’assumere le vesti di “atto dovuto”, dovendosi ripristinare l’esecutivita’ di un ordine custodiale erroneamente revocato sulla cui effettivita’ applicativa non possono esserci dubbi: da qui il rigetto del ricorso.
3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. es. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. es. c.p.p..

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